IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto  il  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56, recante
«Disposizioni  in  materia di federalismo, a norma dell'art. 10 della
legge 13 maggio 1999, n. 133»;
    Visto  l'art.  2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 che detta
norme riguardanti la «compartecipazione regionale all'IVA»;
    Visto  il  comma 4  dell'art. 2 del decreto legislativo n. 56 del
2000,  che  ha  disposto che con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica, sentito il Ministero della sanita',
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite
annualmente,  per  ciascuna regione: a) la quota di compartecipazione
all'IVA; b) la quota di concorso alla solidarieta' interregionale; c)
la  quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale; d) le
somme da erogare a ciascuna regione;
    Visto  l'art.  1,  comma 319, della legge finanziaria 23 dicembre
2005,  n.  266,  che  stabilisce  che  per  gli  anni  dal  2002 fino
all'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  dell'art. 119 della
Costituzione,  il  decreto  di  cui  all'art. 2, comma 4, del decreto
legislativo  n.  56  del  2000,  puo'  apportare  le  modifiche  alle
specifiche  tecniche  di  cui all'allegato A del medesimo decreto, al
fine  di  rispettare  le  quote  annuali come determinate ai sensi di
quanto disposto dal successivo comma 320;
    Considerato  che  con  decreti  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  -  sui  quali  e'  stata  raggiunta  l'intesa in Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano nelle sedute del 16 marzo 2006 e del
22 giugno  2006  -  sono  state determinate per gli anni 2002, 2003 e
2004  e per ciascuna regione, le quote previste dall'art. 2, comma 4,
del  decreto  legislativo  n.  56  del  2000, tenendo conto di quanto
previsto dall'art. 1, commi 319 e 320, della legge n. 266 del 2005;
    Visto  l'art.  1,  comma 322, della legge n. 266 del 2005, che ha
previsto  che  le  risorse  finanziarie dovute alle regioni a statuto
ordinario  in  applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e
320  sono  corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto
del  Ministro  dell'economia  e delle finanze da adottare, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
    Considerato  che  il piano graduale di cui all'art. 1, comma 322,
della  legge  n.  266  del 2005 puo' fare riferimento alle risorse da
trasferire  per  il  finanziamento della spesa sanitaria corrente per
gli  anni 2002, 2003 e 2004 e non anche per l'anno 2005 relativamente
al quale non si e' ancora raggiunta l'intesa;
    Tenuto conto delle somme ad oggi utilizzate per il recupero delle
anticipazioni  di tesoreria concesse alle regioni, ai sensi dell'art.
13,  comma 6,  del  decreto  legislativo  n. 56 del 2000 e successive
modificazioni  e  delle somme gia' erogate per il finanziamento della
spesa sanitaria corrente per i medesimi anni;
    Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano reso nella seduta del 19 ottobre 2006;
    Ritenuta  la necessita' di adottare il decreto previsto dall'art.
1, comma 322, della legge n. 266 del 2005;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Le somme da corrispondere alle regioni a statuto ordinario di
cui  alle  allegate  tabelle per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai sensi
dell'art.  1,  comma 322,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, al
netto  delle  somme  destinate  al  recupero  delle  anticipazioni di
tesoreria  ancora  in  essere  e  delle  somme  gia'  erogate  per il
finanziamento  della  spesa  sanitaria  corrente  relativa  agli anni
2002-2004,   sono  erogate  in  due  soluzioni  di  pari  importo  il
22 novembre  2006  e  il  22 dicembre  2006, fermi restando eventuali
successivi conguagli.
    2. Le somme di cui al comma 1 non tengono conto di quelle dovute,
a  titolo  di  fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e di quelle connesse alle
manovre fiscali adottate dalle regioni per gli anni 2002-2004.
    3.  In  sede  di  erogazione  delle  somme di cui al comma 1 sono
accantonate  le  somme  la  cui  erogazione e' subordinata agli esiti
della  verifica  degli adempimenti previsti dall'Accordo tra Governo,
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto
2001 e del 16 dicembre 2004, cosi' come richiamati dall'art. 40 della
legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 e successive integrazioni.
    Il  presente  decreto  viene  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 9 novembre 2006
                                          Il Ministro: Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2006
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
   6 Economia e finanze, foglio n. 169