IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995,  n.  17  (S.O.  Gazzetta  Ufficiale  n. 145 del 23 giugno 1995)
concernenti  «Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione
delle  direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE  e  successive modifiche,
relativo  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
    Visto  il  decreto  dirigenziale  in  data 9 dicembre 2004 con il
quale  e'  stato registrato con il n. 12154 il prodotto fitosanitario
«Haker» a nome dell'impresa Sipcam;
    Considerato  che, a seguito di ulteriori elementi di valutazione,
l'Istituto  superiore  di  sanita', con parere del 14 aprile 2006, ha
ritenuto di modificare la classificazione gia' attribuita al prodotto
fitosanitario;
    Ritenuto,  pertanto,  di  dover  modificare il precedente decreto
dirigenziale   del   9 dicembre   2004   nella   parte   relativa  la
classificazione  del  prodotto  di  cui trattasi, con il simbolo Xn-N
(Nocivo-Pericoloso   per   l'ambiente)   le   frasi   di   rischio  R
36/38-51-53-63 i consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-36/37-46-61;
                              Decreta:

    E' modificato il decreto dirigenziale in data 9 dicembre 2004 con
il  quale  e'  stato registrato a nome dell'impresa Sipcam S.p.A. con
sede legale in Milano - via Carroccio n. 8, il prodotto fitosanitario
HAKER   reg.   n.   12154   ora  classificato  con  il  simbolo  Xn-N
(Nocivo-Pericoloso   per   l'ambiente)   le   frasi   di   rischio  R
36/38-51-53-63 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-36/37-46-61.
    L'impresa  stessa  e'  autorizzata  ad  immettere in commercio il
prodotto fitosanitario medesimo con la nuova classificazione.
    E'  approvata  l'etichetta  allegata  al  presente decreto con la
quale il prodotto fitosanitario dovra' essere posto in commercio.
    La  vendita e l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione,
confezionato   con   l'etichetta  precedentemente  autorizzata,  sono
consentiti fino al 30 gennaio 2007.
    Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui
al  presente  decreto  e' tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad
informare  i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi
tempi fissato per lo smaltimento delle scorte.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata.
      Roma, 15 novembre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello