IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 21 luglio 2006 dall'impresa
Green    Ravenna   S.r.l.   intesa   ad   ottenere   l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
Tequila   uguale  al  prodotto  di  riferimento  denominato  Eternity
registrato al n. 12187 con decreto direttoriale in data 8 giugno 2006
dell'impresa Agrosol S.r.l. con sede in Ravenna;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
Eternity dell'impresa Agrosol S.r.l.;
    non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
    sussiste  un  legittimo  accordo  con il titolare del prodotto di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato  che  la classificazione del preparato denominato Tequila
e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Bifentrin;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino all'8 giugno
2011  l'impresa Green Ravenna S.r.l., con sede in via Matteotti, 16 -
Ravenna   e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario  nocivo  per gli organismi acquatici denominato TEQUILA
con   la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta
allegata al presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:   ml
10-20-25-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25-50.
  Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle
imprese:
    Scam  S.p.a. Modena autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 -
27 novembre 1990;
    Chemia  S.p.a.  S. Agostino  (Ferrara)  autorizzato  con  decreti
dell'11 novembre 1975 - 30 novembre 1994;
    Irca Service S.p.a. Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con
decreti del 9 maggio 1997 - 20 settembre 2001;
    Terranalisi  S.r.l. Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5
febbraio   1987/24  gennaio  1997,  nonche'  confezionato  presso  lo
stabilimento dell'impresa:
    Torre  S.r.l.  Torrenieri  (Siena) autorizzato con decreti del 31
luglio 1975 - 23 settembre 2003.
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13530.
  Sono  approvate  e  fanno  parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 novembre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello