IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Sawatzki Holger, nato a Bad Mergentheim il 2 febbraio 1976, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwalt», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che il richiedente ha superato il «Erste Juristische Staatsprufung» (primo esame) il 22 gennaio 2003 e il «Zweite Juristische Staatsprufung» (secondo esame) il 15 aprile 2005 conseguito presso l'«Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg» in data 22 gennaio 2003; Considerato che e' in possesso dell'autorizzazione «Urkunde» all'esercizio della professione rilasciato dal «Rechtsanwaltskammer come attestato in data 2 febbraio 2006; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 settembre 2006; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richieste in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al sig. Sawatzki Holger, nato a Bad Mergentheim il 2 febbraio 1976, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione ali albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.