IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante    disposizioni    l'adempimento    di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48/CEE 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema
generale  di  riconoscimento  di  diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  modifica  le  direttive del consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista l'istanza del sig. Sawatzki Holger, nato a Bad Mergentheim il
2  febbraio  1976,  cittadino  tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo, cosi' come
modificato  dal  decreto  ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento
del titolo professionale di «Rechtsanwalt», conseguito in Germania ai
fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  della  professione  di
avvocato;
  Considerato  che  il  richiedente ha superato il «Erste Juristische
Staatsprufung»   (primo  esame)  il  22 gennaio  2003  e  il  «Zweite
Juristische   Staatsprufung»   (secondo   esame)  il  15 aprile  2005
conseguito  presso l'«Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg» in data 22
gennaio 2003;
  Considerato   che  e'  in  possesso  dell'autorizzazione  «Urkunde»
all'esercizio  della  professione rilasciato dal «Rechtsanwaltskammer
come attestato in data 2 febbraio 2006;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 28 settembre 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella seduta sopra citata;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richieste  in Italia per l'esercizio della professione
di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al sig. Sawatzki Holger, nato a Bad Mergentheim il 2 febbraio 1976,
cittadino  tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  ali  albo  degli
avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.