IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la  domanda  con  la  quale  il  sig.  Aziz Smiri, cittadino
marocchino,  ha  chiesto, il riconoscimento del diploma conseguito in
data  19 novembre  1997  a  seguito  di  apposito corso professionale
presso  la  scuola  «Ecole  de Mode Coiffure Al Anaka» di Kasba Tadla
(Marocco)   al   fine  dell'esercizio  in  Italia  dell'attivita'  di
parrucchiere cosi' come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n.
1142;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto,  in  particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che
disciplina  le  procedure  di riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese
non  appartenente  all'Unione  europea  da  parte  di  cittadini  non
comunitari,  stabilendo  che alle stesse si applicano le disposizioni
del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115,  e del decreto
legislativo  2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
  Vista  e valutata l'attivita' lavorativa svolta in Marocco dal sig.
Smiri  Aziz  dal 5 febbraio 1997 al 6 febbraio 2000 come parrucchiere
presso il salone «Masssour» del sig. Lamizi Salah;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del
22 settembre  2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i
suoi  contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3,
comma 1,  lettera c),  del  citato decreto legislativo n. 319/1994, e
cioe'  ai  titoli  «specificamente  orientati  all'esercizio  di  una
professione»,  e  pertanto  idoneo  all'esercizio  dell'attivita'  di
parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;
  Visto   il   conforme   parere   dell'Associazione   di   categoria
CNA-Federacconciatori;
                              Decreta:
  1. Al  sig.  Smiri  Aziz,  cittadino marocchino, e' riconosciuto il
titolo  di  studio  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per lo
svolgimento  in  Italia dell'attivita' di parrucchiere ai sensi della
legge  25 dicembre  1970,  n.  1142,  e  non  si  ritiene  necessario
applicare  alcuna  misura compensativa in virtu' della specificita' e
completezza del titolo di studio prodotto.
  2. Lo  svolgimento  delle  attivita' in base ai titoli riconosciuti
con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito
delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
  3. Per il periodo di validita' del permesso o carta di soggiorno.
  4. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 ottobre 2006
                          Il direttore generale: Verdinelli De Cesare