IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Vista  la  domanda  presentata dall'Associazione produttori Marrone
della  Valle  di Susa, con sede in Bussoleno (Torino), via Traforo n.
62,  intesa  ad ottenere la registrazione della denominazione Marrone
della  Valle  di Susa, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n.
510/2006;
  Vista  la nota protocollo n. 66511 del 6 novembre 2006 con la quale
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'Associazione produttori Marrone
della  Valle  di  Susa, ha chiesto la protezione a titolo transitorio
della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento
(CE)  n.  510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per
esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da
qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente
all'eventuale   mancato   accoglimento  della  citata  istanza  della
denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione Marrone della
Valle  di  Susa,  in  attesa che l'organismo comunitario decida sulla
domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione
produttori  Marrone  della  Valle  di  Susa, assicuri la protezione a
titolo  transitorio e a livello nazionale della denominazione Marrone
della  Valle  di Susa, secondo il disciplinare di produzione allegato
alla nota n. 66511 del 6 novembre 2006, sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Marrone della Valle di Susa.