IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Vista  la  circolare  28 giugno 2000, n. 4 recante modalita' per la
presentazione  delle  istanze di registrazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche protette ai sensi dell'art. 5
del   regolamento  (CEE)  n.  2081/1992  per  l'individuazione  delle
relative procedure amministrative;
  Considerato  che  il  regolamento  (CE)  510/2006  ha  abrogato  il
regolamento (CEE) 2081/1992;
  Visto  l'art.  18  del citato regolamento (CE) 510/2006 che prevede
che  gli  Stati  membri  possano  esigere  il  pagamento di una tassa
destinata  a  coprire  le  spese  per  l'attuazione  delle  procedure
previste dal regolamento stesso;
  Ritenuta l'opportunita' di emanare disposizioni che disciplinino il
procedimento  nazionale  per  il  riconoscimento  delle DOP ed IGP ai
sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetti legittimati
  1.  Soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento per
una  DOP  o  IGP  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  e'
l'associazione    costituita    dall'insieme    di   produttori   e/o
trasformatori  che effettivamente producono o trasformano il prodotto
agricolo  o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della
DOP o IGP.
  2. L'associazione di cui al comma 1 deve:
    a) essere costituita con atto pubblico;
    b) avere  tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per
il quale viene presentata la domanda;
    c) essere  espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti
nel  territorio  delimitato  dal  disciplinare di cui alla previsione
dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 510/2006;
    d) rappresentare  una  percentuale  della  produzione  oggetto di
riconoscimento  superiore  al 50% della produzione attuale della zona
delimitata,  nonche'  una  percentuale superiore al 30% delle imprese
attualmente  coinvolte  nella  produzione.  Le  predette  percentuali
devono  essere  verificate rispetto alla categoria dei «produttori ed
utilizzatori»,   cosi'  come  individuata  dall'art.  4  del  decreto
ministeriale  12 aprile  2000 recante «Disposizioni generali relative
ai  requisiti  di  rappresentativita'  dei  consorzi  di tutela delle
denominazioni   di   origine   protette  (DOP)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (IGP)»;
    e) contenere  tra  le  previsioni  statutarie - fermo restando lo
scopo   sociale  -  il  vincolo  dello  scioglimento  non  prima  del
raggiungimento   dello  scopo  per  il  quale  e  sorta,  ovvero  per
l'impossibilita'  di  raggiungerlo,  ovvero  per modifica della forma
giuridica.
  3.  All'associazione  sono  equiparati  anche  comitati promotori o
organizzazioni,   aventi   i  requisiti  sopra  descritti,  idonei  a
rappresentare    gli   interessi   economici   dei   produttori   e/o
trasformatori che ne facciano parte.