IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Vista la circolare 28 giugno 2000, n. 4 recante modalita' per la presentazione delle istanze di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 per l'individuazione delle relative procedure amministrative; Considerato che il regolamento (CE) 510/2006 ha abrogato il regolamento (CEE) 2081/1992; Visto l'art. 18 del citato regolamento (CE) 510/2006 che prevede che gli Stati membri possano esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le spese per l'attuazione delle procedure previste dal regolamento stesso; Ritenuta l'opportunita' di emanare disposizioni che disciplinino il procedimento nazionale per il riconoscimento delle DOP ed IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; Decreta: Art. 1. Soggetti legittimati 1. Soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e' l'associazione costituita dall'insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP. 2. L'associazione di cui al comma 1 deve: a) essere costituita con atto pubblico; b) avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda; c) essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di cui alla previsione dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 510/2006; d) rappresentare una percentuale della produzione oggetto di riconoscimento superiore al 50% della produzione attuale della zona delimitata, nonche' una percentuale superiore al 30% delle imprese attualmente coinvolte nella produzione. Le predette percentuali devono essere verificate rispetto alla categoria dei «produttori ed utilizzatori», cosi' come individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2000 recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»; e) contenere tra le previsioni statutarie - fermo restando lo scopo sociale - il vincolo dello scioglimento non prima del raggiungimento dello scopo per il quale e sorta, ovvero per l'impossibilita' di raggiungerlo, ovvero per modifica della forma giuridica. 3. All'associazione sono equiparati anche comitati promotori o organizzazioni, aventi i requisiti sopra descritti, idonei a rappresentare gli interessi economici dei produttori e/o trasformatori che ne facciano parte.