IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i
suoi  Stati  membri,  da  una  parte  e  la  Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Rocha Perez Susana nata a Bucaramanga
il   5  febbraio  1956,  cittadina  svizzera-colombiana,  diretta  ad
ottenere   ai   sensi   dell'art.   12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo professionale colombiano di
«Psicologa»  ai  fini  dell'accesso  all'albo e l'esercizio in Italia
della professione di psicologa.
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Titulo   de  Psicologo»  presso  l'«Universidad  del  Norte»  il  18
settembre 1981;
  Considerato  che  la richiedente e' in possesso dell'autorizzazione
della  «Secretaria  de  Salud  subdireccion seguridad social division
acreditacion vigilancia y control», dal 13 luglio 1984;
  Preso  atto  che  l'istante  ha presentato domanda per l'iscrizione
alla  sez.  B  dell'albo  degli  psicologi  in  Italia e che prodotto
certificazione relativa ad attivita' e formazione;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 7 settembre 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  Sezione  B  dell'albo  degli  psicologi e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa.
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Rocha  Perez  Susana nata a Bucaramanga il 5 febbraio
1956,   cittadina  svizzera-colombiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi, sez. B, e l'esercizio della professione in
Italia.
    Roma, 14 novembre 2006
                                          Il direttore generale: Papa