IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Vista l'istanza della sig.ra Susanu Laura Monica, nata il 15 agosto
1969  a  Galati  (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di
«Diploma de subinginer - Profilul: Tehnologia produselor alimentare -
Specializarea:  Tecnologia produselor alimentare de origine vegetala»
conseguito  in  Romania  presso l'«Universitatea Dunarea e de Jos» di
Galati   (Romania)  nel giugno  1993  e  rilasciato  dal  «Ministerul
Invatamintului  si  Stiintei»  rumeno in data 16 agosto 1994, ai fini
dell'accesso all'albo dei tecnologi alimentari in Italia ed esercizio
in Italia della omonima professione;
  Preso  atto  che  dalla  dichiarazione  dell'Ambasciata d'Italia in
Romania  datata  9 giugno  2006  risulta  che  il  titolo  accademico
professionale   di   cui  e'  in  possesso  l'istante  e'  condizione
necessaria   e   sufficiente   all'esercizio   della   corrispondente
professione in Romania;
  Viste  le  determinazioni  delle Conferenza di servizi nelle sedute
del 28 settembre 2006 e del 26 ottobre 2006;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante  dell'Ordine nazionale dei
tecnologi alimentari nella seduta del 26 ottobre 2006;
  Rilevato  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  tecnologo  alimentare  e l'iscrizione all'albo, come
risulta  dai  certificati  prodotti,  per  cui  non appare necessario
applicare misure compensative;
  Visti  gli  articoli 6  del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi'
come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002 - e 14 e 39, comma 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che la sig.ra Susanu possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla Questura di Roma per motivi di lavoro subordinato in
data  7 ottobre  2003,  rinnovato in data 21 marzo 2005 con validita'
fino al 21 marzo 2007;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Susanu  Laura Monica, nata il 15 agosto 1969 a Galati
(Romania),  cittadina  rumena,  e'  riconosciuto  il titolo di cui in
premessa  quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi
alimentari e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 14 novembre 2006
                                          Il direttore generale: Papa