IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'universita' e della ricerca (di seguito MUR); Viste, le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; cio' al fine di favorire una maggiore competitivita' delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative; Considerato che, a tale scopo, le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie; Visto il Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 17 dicembre 2002, tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la regione Veneto per la realizzazione nell'area regionale di un distretto tecnologico nel settore delle nanotecnologie; Visto l'Accordo di programmazione negoziata (di seguito denominato «Accordo») siglato in data 17 marzo 2004 tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la regione Veneto, finalizzato alla creazione in Veneto di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto le nanotecnologie, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2005; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto accordo che prevede l'impegno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a finanziare progetti aventi ad oggetto attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nell'area territoriale della Regione Veneto; Visti, altresi', i commi 2 e 3 del richiamato art. 4 del predetto Accordo che, per le modalita' di presentazione, selezione e finanziamento dei predetti progetti, prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000; Visto, inoltre, l'art. 5 del predetto accordo che prevede un impegno complessivo di risorse del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca pari nel triennio a 26 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro per il primo anno e 15 milioni di euro per il secondo e il terzo anno; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999), recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» e, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e le modalita' di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca; Visto il decreto direttoriale n. 1762/Ric. del 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 2005, con il quale sono state definite le modalita' di utilizzo, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, delle risorse per il primo anno del richiamato accordo, pari a 11 milioni di euro; Vista la delibera della giunta regionale del Veneto n. 3339 del 24 ottobre 2006, trasmessa con nota in data 13 novembre 2006, relativa alle modalita' di attivazione delle risorse del secondo e terzo anno del richiamato Accordo; Viste le disponibilita' del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006; Ritenuta la opportunita' di procedere all'adozione del decreto di cui al richiamato art. 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 15 milioni di euro e finalizzato all'attuazione dei contenuti del richiamato Accordo; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Decreta: Art. 1. Obiettivi generali 1. Le linee-guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; cio' al fine di favorire una maggiore competitivita' delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative. 2. A tale scopo le linee-guida individuano, tra gli strumenti di attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie. 3. In tale ambito il MUR attribuisce particolare priorita' ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti ad alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico. 4. Il territorio della regione Veneto presenta elementi di notevole rilevanza, quali: l'esistenza nell'area regionale delle condizioni di base industriali e tecnico-scientifiche per realizzare un distretto tecnologico di successo nell'ambito delle nanotecnologie; l'esistenza di punti di forza nelle universita', nei centri di ricerca (privati e pubblici), nelle numerose imprese di produzione e di servizi di grande qualificazione e di grande tradizione che ha gia' dimostrato di saper generare innovazioni mirate e specifiche e di saper alimentare anche un processo sul sistema imprenditoriale locale; la presenza di imprese strettamente classificate o riconducibili al comparto delle nanotecnologie che operano nei comparti delle macchine e attrezzature, componenti, materiali e manufatti con caratteristiche nanotecnologiche; la presenza di un rilevante complesso di organismi e competenze di eccellenza nel sistema tecnico-scientifico, sia all'interno delle imprese che all'esterno, laboratori specialistici di enti pubblici di ricerca e di enti privati; 5. In tale quadro il MUR e la Regione Veneto hanno concordato sulla necessita' di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, interventi e azioni mirate al sostegno di attivita' di ricerca, all'incremento del grado di innovazione delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e delle iniziative che promuovano il collegamento alle imprese e centri tecnologici connessi con le universita' ed i centri di ricerca. 6. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MUR e la Regione Veneto con il predetto accordo hanno, tra l'altro, concordato di destinare risorse al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attivita' di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni, (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999). 7. In particolare, i progetti dovranno riguardare tecnologie, metodologie e processi produttivi di componenti, tecnologie per la fabbricazione e l'utilizzo innovativo di materiali basati sulle nanotecnologie. 8. Attraverso tali progetti, si intendono promuovere le attivita' rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, cio' al fine di contribuire al potenziamento del settore delle nanotecnologie e alla promozione e sviluppo socio-economico del territorio veneto. 9. I progetti dovranno ricomprendere anche attivita' di formazione di qualificato personale di ricerca, con l'obiettivo di un'adeguata preparazione teorica e professionale attraverso una attivita' formativa avente ad oggetto sia esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici, industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline inerenti l'attivita' di ricerca.