IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, con il quale e' stato nominato Ministro della solidarieta' sociale l'on. Paolo Ferrero; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha istituito il Ministero della solidarieta' sociale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale la dott.ssa Cristina De Luca e la dott.ssa Cecilia Donaggio sono state nominate Sottosegretari di Stato al Ministero della solidarieta' sociale; Ritenuta l'opportunita', in attesa della definizione del nuovo assetto organizzativo del Ministero a norma dell'art. 1, comma 23, della legge n. 233 citata, di conferire la delega di talune competenze del Ministro ai Sottosegretari di Stato; Decreta: Art. 1. 1. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro nella trattazione degli atti di seguito indicati, nell'ambito delle direttive d'indirizzo politico impartite dal Ministro. 2. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Cristina De Luca e' delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi: alle funzioni in materia di servizio civile nazionale; all'immigrazione, ai connessi affari generali e programmi finanziati con risorse comunitarie e politiche di integrazione e affari internazionali. 3. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Cecilia Donaggio e' delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi: al volontariato, all'associazionismo e alle formazioni sociali; alle politiche per gli anziani, l'inclusione e la coesione sociale, a quelle per l'infanzia e l'adolescenza, nonche' a quelle per le persone con disabilita', ad eccezione di quanto previsto dall'art. 3 e fatte salve le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181/2006, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233.