IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Pircher Margareth, nata a Merano, il
25 luglio  1971,  cittadina  italiana,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento del titolo di psicologa, conseguito in Austria ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di    «Magistra    der    Naturwissenschaften-Studienplan   fur   das
Diplomstudium    der    Studienrichtung    Psychologie»   presso   la
«Leopold-Franzens-Universitat  Innsbruck»,  come  attestato  in  data
14 marzo   2005   e   che   detto   titolo   accademico  ha  ottenuto
l'equipollenza  con  la  laurea  italiana  di  «psicologia indirizzo:
psicologia  clinica  e  di  comunita»  con decreto del 1° giugno 2005
della Libera Universita' di Bolzano;
  Considerato  che  l'istante e' iscritta alla «Lista degli psicologi
clinici  e degli psicologi della salute» presso il «Bundesministerium
Gesundheit und Frauen» dal 16 febbraio 2006;
  Ritenuto  che  la  richiedente  e'  in  possesso  di una formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di psicologo e che pertanto non appare necessario
applicare misure compensative;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 7 settembre 2006;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Pircher  Margareth, nata a Merano, il 25 luglio 1971,
cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa
quale  titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez.
A, e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 14 novembre 2006
                                          Il direttore generale: Papa