LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO nell'odierna seduta del 5 ottobre 2006: Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facolta' di sancire accordi tra Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto l'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 23 giugno 2003, n. 195, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro; Considerato che, in conformita' con quanto previsto al punto 2.7 del citato accordo del 26 gennaio 2006, le regioni e province autonome avviano una sperimentazione che consente di testare il nuovo impianto formativo, riservandosi la possibilita' di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato-regioni per gli eventuali adeguamenti dell'accordo; Considerato che, a tal fine le regioni, dopo aver acquisito numerose richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti formatori che sono tenuti a dare attuazione a quanto contenuto nell'accordo, hanno fornito l'interpretazione univoca del testo al fine di garantire la corretta attuazione di quanto previsto ed hanno pertanto predisposto un documento di linee guida interpretative; Visto il documento di linee guida interpretative elaborato dalle regioni, di cui la Conferenza delle regioni e province autonome ha preso atto nella seduta del 12 luglio 2006, pervenuto in data 14 luglio 2006 e diramato il 17 luglio, che attiene in particolare alle questioni relative al termine di attivazione dei corsi formativi, alla metodologia di insegnamento/apprendimento, alla certificazione, al riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi, ai corsi di aggiornamento di cui all'art. 8-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed alla sperimentazione; Considerato che, con riferimento a tale ultimo profilo, le linee guida interpretative prevedono che la sperimentazione abbia durata biennale a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale (14 febbraio 2006), e che i risultati di tale sperimentazione dovranno essere condivisi con i Ministeri interessati per eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-regioni; Considerato l'esito dell'incontro tecnico del 7 settembre 2006, nel corso del quale sono state accolte le richieste emendative delle amministrazioni statali sul documento regionale e si e' addivenuti ad una condivisone del documento proposto dalle regioni; Considerato altresi' che tale documento, riformulato dai coordinamenti tecnici delle regioni Lazio e Toscana, rispettivamente coordinatrici delle materie lavoro e salute, cosi' come modificato e approvato in sede di riunione tecnica del 7 settembre 2006, trasmesso con nota dell'11 settembre 2006 e' stato diramato con nota del 14 settembre 2006, (allegato sub. A) alle amministrazioni statali competenti e alle regioni, ai fini della approvazione in sede di Conferenza Stato-regioni; Acquisito, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome nel testo del documento di linee guida di cui all'allegato sub A, parte integrante del presente atto; Sancisce accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'adozione del documento concernente le linee guida interpretative dell'accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di cui in premessa, nel testo trasmesso con nota del 14 settembre 2006, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante. Roma, 5 ottobre 2006 Il presidente: Lanzillotta Il segretario: Busia