L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 16 ottobre 2006;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 6 maggio 2004, n. 69/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre  2004, n. 170/04,
come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito:
deliberazione n. 170/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 settembre  2004, n. 173/04,
come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito:
deliberazione n. 173/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  2 agosto  2005,  n. 171/05 (di
seguito: deliberazione n. 171/05);
    la  deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2005, n. 206/05 (di
seguito: deliberazione n. 206/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  6 giugno  2006,  n. 109/06 (di
seguito: deliberazione n. 109/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  31 luglio  2006, n. 172/06 (di
seguito: deliberazione n. 172/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  4 ottobre  2006, n. 218/06 (di
seguito: deliberazione n. 218/06);
    le   sentenze  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia  (di  seguito: Tar Lombardia) 13 aprile 2005, n. 823/05, n.
824/05;
    le  decisioni del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1416/06, e
7 giugno 2006, n. 3422/06;
    il  documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data
25 luglio  2006, recante integrazioni e modifiche della deliberazione
dell'Autorita' n. 170/04 e della deliberazione n. 173/04 (di seguito:
documento di consultazione 25 luglio 2006);
  Considerato che:
    con    le   decisioni   sopra   richiamate,   rese   su   appello
dell'Autorita',  il  Consiglio di Stato ha annullato la disciplina di
cui  alla  deliberazione  n. 173/04, relativa al tasso di recupero di
produttivita'  per l'attivita' di distribuzione e di fornitura di gas
diversi  dal  gas  naturale per gli anni termici successivi al primo,
confermando,  in  coerenza  con  i  principi  generali  formulati dal
medesimo  giudice  in  materia  di distribuzione del gas naturale, la
legittimita'  della  previsione  del  valore iniziale del recupero di
produttivita';
    l'Autorita',   con   deliberazione   n.   109/06  ha  avviato  un
procedimento per l'ottemperanza alle suddette decisioni del Consiglio
di  Stato,  nonche'  per modificare la disciplina tariffaria prevista
per  il  periodo  di  avviamento  e  per  il primo anno successivo al
completamento del medesimo periodo; e che ha previsto di differire la
data,  da  stabilirsi  in  esito  al  medesimo  procedimento,  per la
presentazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006-2007;
    nel  documento  di  consultazione  25 luglio  2006 l'Autorita' ha
prospettato   le   seguenti  integrazioni  e  modifiche  che  intende
apportare alla deliberazione n. 173/04:
      (i) definire un tasso di recupero di produttivita' costante per
gli  anni termici dal 2005-2006 al 2007-2008, calcolato tenendo conto
che  il tasso medio di recupero di produttivita' del quadriennio deve
essere inferiore al tasso medio del primo periodo di regolazione;
      (ii) individuare il valore di cui al sub (i) con riferimento al
valore  minimo  del  range  di incremento di produttivita' registrato
nell'ultimo anno del primo periodo di regolazione, ritenendo che tale
incremento  sia  rappresentativo  della  potenzialita' di recupero di
produttivita' per il secondo periodo di regolazione;
      (iii)  modificare  la  disciplina  prevista  per  il periodo di
avviamento,  riconoscendo  all'impresa  la facolta' di determinare le
tariffe delle relative localita', in luogo di quelli vigenti, secondo
criteri  omogenei  a  quelli  previsti  per  le restanti localita' e,
conseguentemente prevedere:
        a) il  calcolo  annuo del vincolo sui ricavi di distribuzione
secondo criteri coerenti con quelli stabiliti con la deliberazione n.
171/05 per garantire il riconoscimento degli investimenti effettuati;
        b) criteri  per  il  calcolo  della quota rappresentativa dei
costi di vendita al dettaglio del gas distribuito;
        c) che  le  imprese  possano avvalersi della nuova disciplina
tariffaria  relativa  al periodo di avviamento e di fine avviamento a
partire   dal  calcolo  del  vincolo  sui  ricavi  dell'anno  termico
2005-2006;
    con   la  deliberazione  n.  172/06  l'Autorita'  ha  fissato  al
31 agosto  2006 i termini per la ricezione dei dati tariffari nonche'
le istanze in regime individuale;
    nell'ambito  della consultazione, le osservazioni pervenute hanno
evidenziato le seguenti considerazioni:
      (i)  l'andamento  del  tasso  di  recupero  della produttivita'
dovrebbe   essere  decrescente  in  coerenza  con  il  dettato  della
giustizia amministrativa;
      (ii)  il livello del tasso di recupero proposto e' giudicato da
parte   di  alcuni  operatori  troppo  elevato  e  non  adeguatamente
giustificato,  e  da parte di altri ritenuto accettabile per entrambe
le attivita' di distribuzione e fornitura;
      (iii)  la  riduzione del tasso di recupero della produttivita',
prospettata  dall'Autorita'  nel  caso di aggregazione delle gestioni
del servizio di distribuzione di gas naturale, dovrebbe essere estesa
anche al settore della distribuzione e fornitura di gas diversi;
      (iv)  quanto  alla  revisione  della  disciplina  relativa alle
localita'  in  avviamento,  viene evidenziata l'esigenza che anche le
imprese  che  distribuiscono  gas  diversi  dal  gas naturale possano
accedere  al  fondo  di  compensazione temporanea degli alti costi di
distribuzione;
  Ritenuto che sia opportuno:
    coerentemente   con   le   decisioni   del  Consiglio  di  Stato,
individuare  tassi  di  recupero di produttivita' decrescenti per gli
anni  termici  dal  2005-2006  al  2007- 2008, determinati in modo da
indurre,   nel   secondo   periodo   di   regolazione,   recuperi  di
produttivita'  di entita' complessivamente inferiore a quella imposta
nel primo periodo regolatorio;
    confermare,   per   entrambe  le  attivita'  di  distribuzione  e
fornitura  di  gas  diversi  dal  gas naturale, i livelli di recupero
della  produttivita'  indicati  nel  documento  di  consultazione, in
quanto  le indicazioni fornite dagli operatori, se rappresentative di
singole  situazioni  aziendali, non possono essere estese all'insieme
degli  operatori.  Inoltre parte degli operatori medesimi, tramite la
loro associazione di categoria, hanno ritenuto accettabile il livello
proposto nel documento di consultazione;
    non prevedere per le distribuzioni di gas diverso da gas naturale
la  riduzione del tasso di recupero della produttivita' per sostenere
l'aggregazione  societaria,  in quanto tali realta', territorialmente
circoscritte:
      da  un  lato  evidenziano  un andamento crescente del numero di
operatori,  cosa  che  testimonia come il sistema tariffario permetta
margini  tali  da  non  stimolare  le imprese a ricercare economie di
scala;
      dall'altro i processi aggregativi, se avvengono, prefigurano in
genere  una  sostituzione  della  fornitura  di  gas  diversi con gas
naturale;
    non  prevedere  per  le  distribuzioni  di  gas  diversi  dal gas
naturale  l'accesso al fondo per la compensazione temporanea di costi
elevati  di  distribuzione,  in  quanto  tale  tematica  esula  dagli
argomenti  concernenti  il  procedimento avviato con deliberazione n.
109/06;  inoltre  tale  istituto  e' previsto per un periodo di tempo
limitato  e  gli  oneri  connessi sono a carico dei soli soggetti che
utilizzano   gas   naturale.   Estendere   tale   norma   anche  alle
distribuzioni   di  gas  diversi  dal  gas  naturale  significherebbe
attivare  una  forma  di  sussidio  incrociato  tra  i  due  tipi  di
attivita';
  Ritenuto inoltre che sia opportuno:
    al  fine  di  dare esecuzione alle sopra richiamate decisioni del
Consiglio   di   Stato   prevedere   che  il  tasso  di  recupero  di
produttivita'  sia  fissato  pari al 28%, 2,7% e 2,6% rispettivamente
per  gli  anni  termici  dal  2005-2006,  2006-2007  e 2007-2008, per
entrambe le attivita' di distribuzione e fornitura;
    riconoscere  all'impresa  la  facolta'  di determinare le tariffe
delle  localita'  in  avviamento  secondo  criteri  omogenei a quelli
previsti  per  le  localita'  a regime, prevedendo una metodologia di
calcolo  del  vincolo  sui  ricavi  analoga  a  quella prevista dalla
deliberazione  n.  171/05,  tenuto conto delle osservazioni trasmesse
dagli  operatori,  e conseguentemente modificare i criteri di calcolo
delle  tariffe  di  distribuzione  e  della quota rappresentativa dei
costi di vendita al dettaglio del gas distribuito;
    prevedere  che  la  prospettata  facolta'  per  gli esercenti che
gestiscono   localita'   in   avviamento  decorra  dall'anno  termico
2004-2005, ma esplichi i suoi effetti a partire dall'anno 2005-2006;
    prevedere  un  termine di presentazione delle proposte tariffarie
di  distribuzione  per  l'anno  termico 2005-2006 e 2006-2007 tale da
garantire   certezza   dei   tempi  e  non  discriminatorieta'  delle
procedure;
                              Delibera:
  1. Di modificare e integrare la deliberazione 30 settembre 2004, n.
173/04, nei termini di seguito indicati:
    a. all'art.   1,   comma 1.1,   la  definizione:  «g. periodo  di
avviamento  e'  il  periodo  di  3 (tre) anni successivi alla data di
prima fornitura di gas;» e' sostituita con: «g. periodo di avviamento
e'  il  periodo  di 3 (tre) anni termici successivi all'anno di prima
fornitura di gas;»;
    b. all'art.  2,  il  comma 2.3 e' sostituito dal seguente: «2.3 I
vincoli  sui ricavi di cui al presente provvedimento non si applicano
alle  localita'  durante  il periodo di avviamento. In tali localita'
l'esercente  applica tariffe di distribuzione liberamente determinate
ma  soggette  alle  condizioni  di  cui  all'art. 7, commi 7.2 e 7.3,
nonche'  una  quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio
del gas distribuito, QVD, liberamente determinata.»;
    c. all'art.  2, dopo il comma 2.3, e' inserito il seguente comma:
«2.4  L'esercente  che  rinuncia  alla  liberta' tariffaria di cui al
comma 2.3  applica  per  le  localita'  in avviamento, dal primo anno
termico  del  periodo  di  avviamento,  le  tariffe  di distribuzione
determinate  ai  sensi  dell'art. 7, nonche' la quota rappresentativa
dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, QVD, calcolata
ai sensi dell'art. 11, comma 11.2.2.»;
    d. all'art.  7,  comma  7.1,  la  lettera c)  e' sostituita dalla
seguente:  «c)  la  quota  addizionale  alla tariffa di distribuzione
\gamma  a  copertura di eventuali oneri associati all'implementazione
di  specifiche  disposizioni  normative  e  regolatorie; per gli anni
termici  2004-2005,  2005-2006  e  2006-2007 tale quota assume valore
pari   a   0,40   euro/cliente/anno,  ai  sensi  della  deliberazione
12 dicembre 2003, n. 152/2003.»;
    e. all'art.  7,  il  comma 7.4  e'  sostituito dal seguente: «7.4
L'opzione  tariffaria  di cui al comma 7.1, lettere a) e b), non puo'
comportare un ricavo superiore al vincolo sui ricavi di distribuzione
di  ambito  VRDA «t,i»,  calcolato  ai sensi dell'art. 8 del presente
provvedimento. Al fine di verificare il rispetto di tale vincolo, gli
esercenti     calcolano     i    ricavi    convenzionali    derivanti
dall'applicazione dell'opzione tariffaria, considerando:
    a) i  clienti  attivi,  suddivisi  per  gli  scaglioni di consumo
previsti  dall'opzione  tariffaria  dell'anno termico di riferimento,
calcolati secondo la seguente formula:

          ---->  Vedere Formula a pag. 51 della G.U.  <----

dove:
  NUA «t-2,i»   e'  la  somma  dei  clienti  attivi  delle  localita'
costituenti  l'i-esimo  ambito  alla  data  del  30 giugno  dell'anno
termico  t-2,  quando  t  rappresenta  gli  anni  termici 2004-2005 e
2005-2006,  ed  alla  data  del  30 settembre  dell'anno termico t-2,
quando t rappresenta gli anni termici successivi; per le localita' in
avviamento  di  cui  all'art. 2, comma 2.4, si considera il numero di
clienti determinato ai sensi del comma 7.5;
  NUA «2001,t,i»  e'  la  somma  dei  clienti  attivi  alla  data del
30 giugno  2002  delle  localita',  costituenti  l'i-esimo  ambito, a
regime  nel  primo  anno  termico  del  secondo  periodo regolatorio,
incrementata  del numero dei clienti attivi, relativi al secondo anno
termico  antecedente a quello di fine avviamento, delle localita' che
terminano e hanno terminato il periodo di avviamento ed ulteriormente
incrementata  del  numero  di  clienti  riferito  alle  localita'  in
avviamento  di  cui  all'art.  2, comma 2.4, determinati ai sensi del
comma 7.5;
    b) i  consumi complessivi, suddivisi per gli scaglioni di consumo
previsti  dall'opzione  tariffaria  dell'anno termico di riferimento,
calcolati secondo la seguente formula:

          ---->  Vedere Formula a pag. 51 della G.U.  <----

dove:
  EA «t-2,i»  sono  i  consumi  complessivi  di  gas  delle localita'
costituenti  l'i-esimo ambito dell'anno termico t-2, per le localita'
in  avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4, si considerano i consumi
determinati ai sensi del comma 7.5;
  EA «2001,t,i»  sono  i consumi complessivi di gas dell'anno termico
2001-2002 delle localita', costituenti l'i-esimo ambito, a regime nel
primo  anno termico del secondo periodo regolatorio, incrementati dei
consumi,  relativi  al  secondo  anno termico antecedente a quello di
fine  avviamento,  delle localita' che terminano e hanno terminato il
periodo  di  avviamento  ed  ulteriormente  incrementati  dei consumi
riferiti  alle  localita' in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4,
determinati ai sensi del comma 7.5»;
    f.  all'art. 7, dopo il comma 7.4, e' inserito il seguente comma:
«7.5 Ai fini della determinazione del numero di clienti e dei consumi
di  gas  nelle  localita' in avviamento di cui all'art. 2, comma 2.4,
l'esercente,  per i primi due anni termici del periodo di avviamento,
considera:
      a) il  numero  di  clienti  finali  che  l'impresa  prevede  di
allacciare  nell'anno  termico  di riferimento, come da dichiarazione
del   legale   rappresentante,  di  cui  all'art.  12,  comma 12.4.1,
lettera c);
      b) un'energia  pari al prodotto tra il numero di clienti finali
di  cui  alla  precedente  lettera a)  e  l'energia attribuita a ogni
cliente,   riportata   alla   tabella   3  per  fascia  climatica  di
appartenenza della localita' in avviamento.
  Il  numero  di  clienti  e  l'energia,  determinati  secondo quanto
indicato  ai punti a) e b) del presente comma, vengono attributi alla
fascia di consumo indicata nella tabella 3.
  Dal  terzo  anno termico del periodo di avviamento, nelle localita'
in  avviamento  di  cui  all'art.  2, comma 2.4, il numero di clienti
attivi  e  la quantita' di energia distribuita sono quelli registrati
nella localita' stessa nell'anno termico t-2.»;
    g.   all'art.   8,   comma 8.1,  le  parole:  «8.1  Per  ciascuna
localita',» sono sostituite dalle parole: «8.1 Per ciascuna localita'
a regime,»;
    h.  all'art.  8,  comma 8.1  .1,  dopo il punto: «- I «t-1» e' il
tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno termico precedente
a  quello  cui  si  riferisce  la  proposta tariffaria, dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;»
e' inserito il seguente punto «- RP D e' il tasso annuale di recupero
di  produttivita'  dei costi dell'attivita' di distribuzione, pari al
2,8%  per  l'anno  termico  2005-2006,  al  2,7%  per  l'anno termico
2006-2007 e al 2,6% per l'anno termico 2007-2008;»;
    i.   all'art.   8,   comma 8.1.2,   le  parole:  «necessari  allo
svolgimento  delle  attivita'  di distribuzione di gas naturale» sono
sostituite  dalle parole: «necessari allo svolgimento delle attivita'
di distribuzione di gas diversi da gas naturale»;
    j.  all'art.  8, il comma 8.3 e' sostituito dal seguente: «8.3 Le
localita'  che  hanno  completato  il periodo di avviamento e che non
dispongono  di un valore VRD approvato dell'Autorita', assumono quale
vincolo  sui  ricavi  VRD  il  valore derivante dall'applicazione, ai
clienti  attivi alla data del 30 settembre dell'anno termico t-2 e ai
consumi   complessivi   del  medesimo  anno  termico,  delle  tariffe
applicate nell'ultimo anno termico del periodo di avviamento.»;
    k.  all'art.  8,  dopo  il  comma 8.3.1, sono inseriti i seguenti
commi:
      «8.3.2.  Le  localita'  che  hanno  completato  il  periodo  di
avviamento  e  che  dispongono  di  un &i VRD approvato, calcolato ai
sensi  del  comma 8.3.4,  procedono  all'aggiornamento  di  CI «t-1»,
CO «t-1», AMM «t-1», secondo i criteri di cui al comma 8.1.1.
      8.3.3.   Le  localita'  che  hanno  completato  il  periodo  di
avviamento  e alle quali e' stato attribuito un vincolo sui ricavi ai
sensi  dell'art.  9, aggiornano il suddetto vincolo secondo i criteri
di cui all'art. 8.1.1.
      8.3.4.  Per ciascuna localita' in avviamento di cui all'art. 2,
comma 2.4,   l'esercente   determina   il   vincolo   sui  ricavi  di
distribuzione considerando:
        a) i valori di CI t e di AMM t calcolati ai sensi dell'art. 8
dell'allegato   A  alla  deliberazione  n.  171/05,  con  riferimento
all'ultimo  esercizio chiuso anteriormente alla data di presentazione
delle  proposte  tariffarie (anno t-1) e aggiornato secondo i criteri
di cui al comma 8.1.1;
        b) il  valore  di  CO t  calcolato  annualmente a partire dal
valore delle quote di remunerazione del CI t e di AMM t, tenuto conto
che le suddette incidono in media per il 61% del vincolo sui ricavi e
che i costi operativi hanno un'incidenza media pari al 39%.»;
    l. all'art.  11,  il comma 11.2 e' sostituito dal seguente: «11.2
Le  localita'  che  terminano l'avviamento e che non dispongono di un
valore  della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio
del  gas  distribuito,  QVD,  approvato  dall'Autorita', calcolano la
quota QVD secondo la seguente formula:


                                       VRVD
                                  QVD= ----
                                       VCV

dove:
  VRVD  e'  il  vincolo  sui ricavi relativo ai costi riconosciuti di
vendita  al  dettaglio  del  gas distribuito, calcolato moltiplicando
32,07  euro  per  il  numero  dei  clienti  attivi nella localita' di
riferimento al 30 settembre dell'anno termico t-2;
  VCV  e'  il  volume  del  gas  venduto ai clienti appartenenti alla
localita' in esame, nell'anno termico t-2, espresso in GJ.
  Dall'anno termico successivo la quota QVD viene aggiornata ai sensi
del comma 11.3.»;
    m.  all'art.  11,  dopo  il  comma 11.2, sono inseriti i seguenti
commi:
      «11.2.1.   Le   localita'  che  terminano  l'avviamento  e  che
dispongono  di  un  valore  della  quota rappresentativa dei costi di
vendita   al   dettaglio   del   gas   distribuito,   QVD,  approvato
dall'Autorita',  procedono  al suo aggiornamento secondo i criteri di
cui al comma 11.3.
      11.2.2. Per ciascuna localita' in avviamento di cui all'art. 2,
comma 2.4,  l'esercente calcola, per ogni anno termico del periodo di
avviamento,   la  quota  rappresentativa  dei  costi  di  vendita  al
dettaglio  del  gas  distribuito  QVD, in base alla formula di cui al
comma 11.2,  assumendo,  per  la  localita'  in esame, come numero di
clienti  e  come  volume  del gas venduto ai clienti stessi, i valori
determinati ai sensi dell'art. 7, comma 7.5.»;
    n.  all'art. 11, comma 11.3, il punto «- RP V e' il tasso annuale
di  recupero  di produttivita' dei costi dell'attivita' di vendita al
dettaglio,  pari  al  3%;»  e' sostituito dal seguente: «- RP V e' il
tasso  annuale  di recupero di produttivita' dei costi dell'attivita'
di  vendita  al dettaglio, pari al 2,8% per l'anno termico 2005-2006,
al  2,7%  per  l'anno  termico 2006-2007 e al 2,6% per l'anno termico
2007-2008;»;
    o.  all'art.  12, comma 12.1, le parole: «12.1 Entro il 30 giugno
di  ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL trasmettono
all'Autorita»  sono sostituite dalle parole: «12.1 Entro il 30 giugno
di  ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL trasmettono
all'Autorita',  anche con riferimento alle localita' in avviamento di
cui all'art. 2, commi 2.3 e 2.4,»;
    p.  all'art.  12, comma 12.2, le parole: «12.2 Entro il 30 giugno
di   ogni   anno,   gli   esercenti  degli  ambiti  riforniti  a  gas
manifatturato trasmettono all'Autorita» sono sostituite dalle parole:
«12.2  Entro  il  30 giugno  di ogni anno, gli esercenti degli ambiti
riforniti  a  gas  manifatturato trasmettono all'Autorita', anche con
riferimento alle localita' in avviamento di cui all'art. 2, commi 2.3
e 2.4,»;
    q.  all'art.  12,  comma 12.3,  le parole: «, a partire dal terzo
anno termico,» sono eliminate;
    r.  all'art. 12, comma 12.4.1, dopo la lettera b), e' inserita la
seguente lettera:
      «c)  le  seguenti  dichiarazioni  sottoscritte,  anche in forma
aggregata, dal rappresentante legale dell'impresa relative a:
        rinuncia   alla  liberta'  tariffaria  per  le  localita'  in
avviamento;
        numero   di  clienti  che  l'impresa  prevede  di  allacciare
nell'anno  termico di riferimento, da utilizzare nella determinazione
prevista  dall'art.  7,  comma 7.5,  lettera a),  con indicazione del
documento  aziendale  nel  quale  e' riportato il dato e conferma che
tale  numero  e'  il  piu'  alto tra quelli previsti nei documenti di
pianificazione.»;
    s.  all'art.  12,  comma 12.7,  dopo  le  parole: «ovvero non sia
presentata  alcuna  proposta,»,  sono  inserite le parole: «ovvero la
proposta sia presentata in ritardo,»;
    t.  all'art.  12,  dopo  il comma 12.7.1, e' inserito il seguente
comma: «12.7.2 L'Autorita' determina, con proprio provvedimento e con
riferimento  al  contesto  distributivo  in  cui  viene  prestato  il
servizio, anche le tariffe della localita' in avviamento per la quale
l'impresa  di distribuzione non ha provveduto all'invio delle tariffe
determinate ai sensi dell'art. 2, comma 2.3.»;
    u.  all'art.  13,  la rubrica «Procedimento di approvazione delle
proposte  tariffarie  per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006», e'
sostituita   dalla  seguente:  «Procedimento  di  approvazione  delle
proposte  tariffarie  per  gli  anni  termici  2004-2005, 2005-2006 e
2006-2007»;
    v.  all'art. 13, il comma 13.1, e' sostituito dal seguente: «13.1
In  deroga a quanto previsto all'art. 12, commi 12.1, 12.2 e 12.4, le
imprese   di   distribuzione   trasmettono   i  dati  necessari  alla
determinazione  delle  proposte  tariffarie relative all'anno termico
2004-2005  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione della relativa
modulistica  sul  sito internet dell'Autorita', i dati necessari alla
determinazione  delle  proposte  tariffarie relative all'anno termico
2005-2006  entro  sessanta  giorni dalla pubblicazione della relativa
modulistica   sul   sito  internet  dell'Autorita',  nonche'  i  dati
necessari  alla  determinazione  delle  proposte  tariffarie relative
all'anno   termico   2006-2007   entro  quarantacinque  giorni  dalla
pubblicazione   della   relativa   modulistica   sul   sito  internet
dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).»;
    w.  all'art.  13,  dopo  il  comma 13.1, sono inseriti i seguenti
commi:
      «13.1.1  In  deroga  a quanto previsto all'art. 12, commi 12.1,
12.2  e  12.4,  le  imprese  di  distribuzione confermano le proposte
tariffarie,  determinate  dall'Autorita'  per  la  loro approvazione,
relative  all'anno  termico  2005-  2006 e 2006-2007 entro 10 (dieci)
giorni  dalla  loro  pubblicazione  sul  sito internet dell'Autorita'
(www. autorita.energia.it).
      13.1.2  In  deroga  a quanto previsto dall'art. 12, comma 12.3,
lettere a)   e b),  per  gli  anni  termici  2004-2005,  2005-2006  e
2006-2007,  le  imprese  di distribuzione presentano i dati necessari
alla determinazione delle proposte tariffarie ai sensi del comma 13.1
e  applicano  le tariffe approvate sulla base dei medesimi dati, fino
alla determinazione del vincolo di cui all'art. 9.
      13.1.3  Le  localita',  di cui all'art. 2, comma 2.4, che negli
anni  termici  2005-2006  e 2006-2007 risultano in avviamento possono
calcolare  le  tariffe  di  distribuzione  relative  ai medesimi anni
termici   ai   sensi   dell'art.   7,  comma 7.4,  nonche'  la  quota
rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito
ai  sensi  dell'art.  11,  comma 11.2.2.  A  tal  fine,  l'impresa di
distribuzione  interessata  trasmette  i  dati tariffari necessari al
calcolo  del VRD e del VRVD entro 30 giorni dalla pubblicazione della
relativa     modulistica    sul    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).
      13.1.4   Le  localita',  di  cui  all'art.  2,  comma 2.4,  che
nell'anno  termico  2005-2006  risultano  in fine avviamento, possono
calcolare  il  VRD2005-2006  aggiornando  secondo i criteri di cui al
comma 8.1.1 le componenti CI «t-1», CO «t-1», AMM «t-1», calcolate ai
sensi  dell'art. 8, comma 8.3.4, nonche' la QVD2005-2006, aggiornando
secondo  i  criteri  di  cui  all'art.  11,  comma 11.3, la QVD «t-1»
calcolata  ai sensi dell'art. 11, comma 11.2.2. A tal fine, l'impresa
di  distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al
calcolo  del  VRD  e del VRVD entro trenta giorni dalla pubblicazione
della   relativa   modulistica   sul   sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).
      13.1.5  Ai  soli  fini  del  calcolo  del  VRD2005-2006  e  del
QVD2005-2006,  le  localita',  di  cui  all'art.  2,  comma 2.4,  che
nell'anno  termico  2004-2005  risultano  in fine avviamento, possono
calcolare  il  VRD2005-2006  aggiornando  secondo i criteri di cui al
comma 8.1.1 le componenti CI «t-2», CO «t-2», AMM «t-2», calcolate ai
sensi  dell'art. 8, comma 8.3.4, nonche' la QVD2005-2006, aggiornando
secondo  i  criteri  di  cui  all'art.  11,  comma 11.3, la QVD «t-2»
calcolata  ai sensi dell'art. 11, comma 11.2.2. A tal fine, l'impresa
di  distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al
calcolo  del  VRD  e del VRVD entro trenta giorni dalla pubblicazione
della   relativa   modulistica   sul   sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).»;
    x. all'art. 13, sono aboliti i commi 13.2 e 13.3;
    y. dopo la tabella 2 e' inserita la seguente tabella:

                                                            Tabella 3
  CONSUMO SPECIFICO PER CLIENTE E FASCIA DI CONSUMO DI ATTRIBUZIONE

=====================================================================
Zona climatica |Consumo specifico (GJ/cliente/anno)|Fascia di consumo
=====================================================================
B              |10                                 |2
C              |16                                 |3
D              |25                                 |4
E              |32                                 |5
F              |27                                 |4

  2.  Di  prevedere  che, per l'anno termico 2006-2007, le imprese di
distribuzione  e fornitura di gas diversi dal gas naturale applichino
le  tariffe  attualmente  in  vigore  in  ciascuna  localita' da esse
gestite,  fino  alla  conclusione  del processo di approvazione delle
proposte  tariffarie  avviato  in esito all'emanazione della presente
deliberazione.
  3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
  4. Di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  il  testo  della  deliberazione n. 170/04,
come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 1.

    Milano, 16 ottobre 2006

                                                 Il presidente: Ortis