IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
                                  e
                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia del territorio
                           di concerto con
                               IL CAPO
            del Dipartimento per gli affari di giustizia
                    del Ministero della giustizia

  Visto  il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante disposizioni
relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  650,  concernente  il  perfezionamento e la revisione del sistema
catastale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
  Vista  la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro
sesto   del   codice  civile  e  norme  di  servizio  ipotecario,  in
riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica
nelle conservatorie dei registri immobiliari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131,  e  successive  modificazioni,  che  ha approvato il testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 ottobre  1990,  n.  347, che ha
approvato  il  testo  unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale;
  Visto  l'art.  15,  comma 2,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, il
quale  prevede,  tra  l'altro, che gli atti, dati e documenti formati
dalla   pubblica   amministrazione   e   dai  privati  con  strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche'   la   loro   archiviazione   e  trasmissione  con  strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che
ha  aggiunto,  tra  l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del
decreto   legislativo   18 dicembre   1997,   n.   463,   riguardanti
l'utilizzazione  di  procedure  telematiche  per  gli  adempimenti in
materia   di   registrazione,  di  trascrizione,  di  iscrizione,  di
annotazione  e  di  voltura  degli  atti  relativi  a  diritti  sugli
immobili;
  Vista  la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 agosto  2000,  n.  308, predisposto ai sensi dell'art.
3-sexies  del  decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 463, che ha
apportato  le modifiche, conseguenti all'introduzione delle procedure
telematiche,  alla disciplina dell'imposta di bollo di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 642, al testo
unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
  Visto  il  decreto 13 dicembre 2000, emanato dal Direttore generale
del   Dipartimento   delle  entrate  e  dal  Direttore  generale  del
Dipartimento  del  territorio del Ministero delle finanze, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  2000,  n.  302,  concernente
l'utilizzazione  delle  procedure  telematiche per gli adempimenti in
materia  di  atti  immobiliari  e  l'approvazione  del  modello unico
informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione
dei dati;
  Visto  il  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, e successive
modificazioni,  concernente  le  norme  di  attuazione  dello statuto
speciale  della  regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di catasto
terreni ed urbano;
  Visto   il   decreto   12 dicembre   2001,  emanato  dal  Direttore
dell'Agenzia  del  territorio  e  dal  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 22 dicembre 2001, n.
297,  concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica
del  modello  unico  informatico per la registrazione, trascrizione e
voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
  Visto il decreto 1° agosto 2002, emanato dal Direttore dell'Agenzia
del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   9 agosto  2002,  n.  186,  concernente
l'estensione,  in  regime  di  obbligatorieta',  ad  altri  distretti
notarili  del  modello  unico informatico, relativamente agli atti di
compravendita  di immobili, e, in regime di facoltativita', a tutti i
distretti notarili relativamente ad altre tipologie di atti;
  Visto il decreto 18 aprile 2003, emanato dal Direttore dell'Agenzia
del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   23 aprile  2003,  n.  94,  riguardante
l'estensione,   in  regime  di  obbligatorieta',  del  modello  unico
informatico  a tutti i distretti notarili, relativamente agli atti di
compravendita di immobili;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto  il decreto 9 giugno 2004, emanato dal Direttore dell'Agenzia
del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale  11 giugno  2004,  n.  135,  riguardante
l'estensione   del   regime   di  obbligatorieta'  e  del  regime  di
facoltativita'  del  modello unico informatico ad ulteriori tipologie
di  atti  nonche'  l'attivazione,  in  regime  di facoltativita', del
modello  unico  informatico per gli atti relativi ad immobili ubicati
nei comuni di Trieste e Gorizia;
  Visto  l'art.  1, commi 496 e 497, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  concernente  le  disposizioni  per  la  formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
  Visto  l'art.  1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il
quale  prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei Direttori
delle  Agenzie  delle  entrate  e  del territorio, di concerto con il
Ministero  della  giustizia,  sono stabiliti i termini e le modalita'
della  progressiva  estensione  delle  procedure  telematiche  di cui
all'art.  3-bis  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a
tutti  i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione
di  atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione,
le  trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e
alle  volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le
modalita'  tecniche della trasmissione del titolo per via telematica,
relative  sia  alla  prima  fase  di sperimentazione, che a quella di
regime;
  Considerata  la  necessita'  di  adottare  il  provvedimento di cui
all'art.  1,  comma 3,  del  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  2,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in
ordine  alle  modalita' e ai termini della progressiva estensione del
servizio telematico;
  Ritenuto  opportuno  rendere  obbligatorio  per i notai l'uso delle
procedure  telematiche  di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre  1997,  n.  463, per le tipologie negoziali gia' inserite
nel  pregresso  regime  di  facoltativita'  di  cui  agli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, del decreto direttoriale 9 giugno 2004;
  Ritenuto  opportuno  estendere,  per i notai, le medesime procedure
telematiche  agli atti diversi da quelli aventi ad oggetto immobili o
diritti sugli immobili;
  Ritenuto  opportuno  estendere  le  procedure  telematiche  di  cui
all'art.  3-bis  del  decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 463,
anche  agli altri soggetti, diversi dai notai, di cui alla lettera b)
dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di  registro  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131;
  Ravvisata   la  necessita'  di  approvare  le  specifiche  tecniche
relative  all'estensione  del  servizio  telematico  disciplinata dal
presente provvedimento;
  Sentite le Province autonome di Trento e di Bolzano;
                             Dispongono:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
  1. Le  procedure  telematiche  di  cui  all'art.  3-bis del decreto
legislativo  18 dicembre 1997, n. 463, sono estese a tutti i soggetti
di   cui   alla   lettera b)  dell'art.  10  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti l'imposta di registro approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986, n. 131, nonche' a
tutti gli atti redatti, ricevuti o autenticati dai medesimi soggetti,
con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica
18 agosto  2000, n. 308, e dal decreto direttoriale 13 dicembre 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  2000, n. 302, in
quanto  compatibili,  nonche'  secondo  le disposizioni contenute nel
presente provvedimento.
  2.  Le  procedure  telematiche  di  cui  al  comma precedente  sono
utilizzate  anche  per  gli atti in relazione ai quali e' previsto il
solo adempimento della registrazione.
  3. Ove  vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto
28 marzo  1929,  n.  499,  le procedure telematiche di cui al comma 1
rilevano unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e
alla voltura catastale.
  4. Per gli atti relativi ad immobili ubicati in comuni nei quali le
funzioni  amministrative  statali in materia di catasto sono delegate
alle   province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  le  procedure
telematiche di cui al comma 1 sono utilizzate per il solo adempimento
della  registrazione.  L'estensione  delle procedure telematiche alla
voltura  catastale  e'  attuata  con  uno  o  piu'  provvedimenti del
Direttore  dell'Agenzia  del territorio, d'intesa con i medesimi enti
territoriali,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui al decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 280.
  5. Gli atti in relazione ai quali gli adempimenti sono eseguiti con
le   modalita'   telematiche   di  cui  all'art.  3-bis  del  decreto
legislativo  18 dicembre  1997,  n. 463, sono soggetti all'imposta di
bollo  nella  misura fissata dal decreto del Ministro dell'economia e
delle   finanze   di  cui  all'art.  1,  comma 4,  del  decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2.