IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  120,  comma 1,  lettera g)  del  decreto legislativo
31 marzo  1998, n. 112, che mantiene in capo allo Stato la competenza
relativa  alla  definizione  dei  criteri  generali per la fissazione
delle  tariffe  delle  prestazioni  di  cui  all'art.  8, comma 6 del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche
ed integrazioni; la definizione dei massimi tariffari di cui all'art.
2,  comma 9  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549; l'individuazione
delle  prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale di cui al medesimo art. 2, comma 9;
  Visto  l'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale  dispone  che, alla determinazione delle tariffe massime per la
remunerazione  delle  prestazioni  e  delle  funzioni  assistenziali,
assunte  come  riferimento  per la valutazione delle congruita' delle
risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede con
proprio  decreto  il  Ministero  della  salute,  di  concerto  con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, prevedendo altresi' che gli importi
tariffari,  fissati  dalle  singole  regioni,  superiori alle tariffe
massime restano a carico dei bilanci regionali;
  Visto  il richiamato art. 1 il quale prevede che, entro il 30 marzo
2005,  con  le  stesse  modalita',  si  procede  alla  ricognizione e
all'eventuale  aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con
le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  1,  comma 173  della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
lettera e),  il  quale  dispone che il vincolo di crescita delle voci
dei  costi  di  produzione, con esclusione di quelli per il personale
cui  si applica la specifica normativa di settore, non sia superiore,
a  decorrere  dal  2005,  al  2  per  cento  annuo  rispetto  ai dati
previsionali  indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di
eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
  Visto   l'art.   8-sexies,   commi 1-6   del   decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che
disciplina  le  modalita'  di remunerazione e di individuazione delle
tariffe   massime   da   corrispondere  alle  strutture  che  erogano
assistenza   ospedaliera   e  ambulatoriale  a  carico  del  Servizio
sanitario  nazionale,  dei sistemi di classificazione delle unita' di
prestazione   o   servizi   da   remunerare   e  del  loro  periodico
aggiornamento  e,  al comma 7, prevede che il Ministro della sanita',
con  proprio  decreto,  d'intesa  con  la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano, disciplini le modalita' di erogazione e di remunerazione
dell'assistenza protesica;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' del 23 dicembre 1996
che  definisce i modelli di rilevazione delle attivita' gestionali ed
economiche  delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
del Sistema informativo sanitario;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001
che  definisce  i  nuovi  modelli  economici  del Sistema informativo
sanitario;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
del  28 maggio  2001  che  introduce  il monitoraggio trimestrale dei
conti del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto del Ministro della salute del 29 aprile 2003 che
introduce il monitoraggio dei conti degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico;
  Visto  il  decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2004 che
introduce  la  nuova  scheda di monitoraggio dei costi dei livelli di
assistenza del Servizio sanitario nazionale;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre  2001  e  successive  modifiche ed integrazioni, recante:
«Definizione  dei  livelli  di  assistenza»  che  definisce i livelli
essenziali  di  assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario
nazionale,  ai  sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' del 15 aprile 1994
«Determinazione  dei criteri generali per la fissazione delle tariffe
delle  prestazioni  di  assistenza  specialistica,  riabilitativa  ed
ospedaliera»;
  Visti  i  decreti  del  Ministro della sanita' del 14 dicembre 1994
«Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera» e del 30 giugno
1997  «Aggiornamento  delle  tariffe  delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' del 22 luglio 1996
«Prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale  erogabili
nell'ambito  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  e relativa tariffe»
rettificato   con   decreto  ministeriale  10 febbraio  1997,  e  poi
modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1997;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' del 27 agosto 1999, n.
332  «Regolamento  recante  norme  per  le  prestazioni di assistenza
protesica  erogabili  nell'ambito  del  Servizio Sanitario Nazionale:
modalita' di erogazione e tariffe»;
  Vista  la  legge  24 ottobre  2000,  n.  323, con la quale e' stato
riordinato  il  settore termale, che all'art. 4, comma 4, dispone che
l'unitarieta'  del  sistema termale nazionale, necessaria in rapporto
alla  specificita' e alla particolarita' del settore e delle relative
prestazioni,  e'  assicurata  da  apposti  accordi  stipulati  tra le
regioni   e  le  province  autonome  e  le  organizzazioni  nazionali
maggiormente  rappresentative  delle  aziende  termali, resi efficaci
attraverso   l'espressione  di  un'intesa  sancita  dalla  Conferenza
Stato-regioni;
  Vista  l'intesa  sull'Accordo  tra  la Federterme e la regione e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per l'erogazione delle
prestazioni   termali   per   il  biennio  2003-2004  espressa  dalla
Conferenza Stato-regioni il 29 aprile 2004 (repertorio atti n. 1949);
  Ritenuto   necessario   di   dover   procedere,  sulla  base  della
ricognizione  delle  vigenti  tariffe  delle regioni e delle province
autonome  e  dei  relativi  provvedimenti  deliberativi,  alla  prima
attuazione  dell'art.  1  comma 170  della legge 30 dicembre 2004, n.
311;
  Provveduto alla ricognizione dei provvedimenti regionali in materia
di remunerazione delle prestazioni assistenziali;
  Considerato  che  da  tale  ricognizione emerge la necessita' di un
aggiornamento   dei  tetti  massimi  di  alcune  tariffe,  anche  per
consentire  alle  regioni  di poter, attraverso un sistema tariffario
adeguato, promuovere la qualita' e l'appropriatezza delle prestazioni
erogate;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 26 gennaio 2006, che ha espresso parere negativo sotto il profilo
dell'opportunita';
  Ritenuto comunque di dover dare attuazione al disposto dell'art. 1,
comma 170, della legge n. 311/2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione

  1. In fase di prima applicazione dell'art. 1, comma 170 della legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  con il presente decreto si procede alla
ricognizione  e  al  primo  aggiornamento  delle  tariffe  massime di
riferimento  per  la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.