IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 120, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che mantiene in capo allo Stato la competenza relativa alla definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni; la definizione dei massimi tariffari di cui all'art. 2, comma 9 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al medesimo art. 2, comma 9; Visto l'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che, alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione delle congruita' delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede con proprio decreto il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo altresi' che gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali; Visto il richiamato art. 1 il quale prevede che, entro il 30 marzo 2005, con le stesse modalita', si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, lettera e), il quale dispone che il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi; Visto l'art. 8-sexies, commi 1-6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le modalita' di remunerazione e di individuazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, dei sistemi di classificazione delle unita' di prestazione o servizi da remunerare e del loro periodico aggiornamento e, al comma 7, prevede che il Ministro della sanita', con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplini le modalita' di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 23 dicembre 1996 che definisce i modelli di rilevazione delle attivita' gestionali ed economiche delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del Sistema informativo sanitario; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001 che definisce i nuovi modelli economici del Sistema informativo sanitario; Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 maggio 2001 che introduce il monitoraggio trimestrale dei conti del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Ministro della salute del 29 aprile 2003 che introduce il monitoraggio dei conti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico; Visto il decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2004 che introduce la nuova scheda di monitoraggio dei costi dei livelli di assistenza del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Definizione dei livelli di assistenza» che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 aprile 1994 «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera»; Visti i decreti del Ministro della sanita' del 14 dicembre 1994 «Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera» e del 30 giugno 1997 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994»; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 22 luglio 1996 «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relativa tariffe» rettificato con decreto ministeriale 10 febbraio 1997, e poi modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1997; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 27 agosto 1999, n. 332 «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalita' di erogazione e tariffe»; Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, con la quale e' stato riordinato il settore termale, che all'art. 4, comma 4, dispone che l'unitarieta' del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificita' e alla particolarita' del settore e delle relative prestazioni, e' assicurata da apposti accordi stipulati tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, resi efficaci attraverso l'espressione di un'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni; Vista l'intesa sull'Accordo tra la Federterme e la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004 espressa dalla Conferenza Stato-regioni il 29 aprile 2004 (repertorio atti n. 1949); Ritenuto necessario di dover procedere, sulla base della ricognizione delle vigenti tariffe delle regioni e delle province autonome e dei relativi provvedimenti deliberativi, alla prima attuazione dell'art. 1 comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Provveduto alla ricognizione dei provvedimenti regionali in materia di remunerazione delle prestazioni assistenziali; Considerato che da tale ricognizione emerge la necessita' di un aggiornamento dei tetti massimi di alcune tariffe, anche per consentire alle regioni di poter, attraverso un sistema tariffario adeguato, promuovere la qualita' e l'appropriatezza delle prestazioni erogate; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006, che ha espresso parere negativo sotto il profilo dell'opportunita'; Ritenuto comunque di dover dare attuazione al disposto dell'art. 1, comma 170, della legge n. 311/2004; Decreta: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. In fase di prima applicazione dell'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il presente decreto si procede alla ricognizione e al primo aggiornamento delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.