L'AUTORITA

   NELLA sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2006;

   VISTA  la  legge  14  novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'";

   VISTA  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249, recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

   VISTO  il  decreto  legislativo  22  maggio  1999, n. 185, recante
"Attuazione  della  direttiva  97/7/CE  relativa  alla protezione dei
consumatori  in  materia  di  contratti  a distanza" pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 143 del 21 giugno
1999;

   VISTO  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003, n. 259, recante
"Codice  delle  comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

   VISTA  la  delibera n. 217/01/CONS con la quale e' stato approvato
il  regolamento  concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 141 del 20 giugno
2001,  come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre
2003;

   VISTA  la  propria  delibera  n.  350/02/CONS del 6 novembre 2002,
concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi
notevole  forza di mercato per l'anno 2000" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 27 novembre 2002;

   VISTA  la  Raccomandazione  della Commissione europea n. 311/03/CE
sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del
nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche,
relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto
disposto   dalla   direttiva   2002/21/CE,   dell'11  febbraio  2003,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee L 114
dell'8 maggio 2003;

   VISTA la propria delibera n. 160/03/CONS, recante "Identificazione
di  organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato
per   l'anno   2001",   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 12 giugno 2003, n. 134;

   VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente
la  procedura  di  consultazione  di  cui all'articolo 11 del decreto
legislativo  1  °  agosto  2003,  n.  259"  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

   VISTA  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio 2004, recante
"Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro
regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche",  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio
2004,  e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle
determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;

   VISTA  la  delibera  n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante
"Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui alla delibera n. 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;

   VISTA  la  delibera  n.  29/05/CONS  del  10 gennaio 2005, recante
"Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui alla delibera n. 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

   VISTA  la  delibera  n.  239/05/CONS  del  22 giugno 2005, recante
"Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui alla delibera n. 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;

   VISTA  la  delibera  n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, recante
"Modifica  della  delibera n. 118/04/CONS " pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;

   VISTA  la  delibera  n.  2/06/CONS  del  12  gennaio 2006, recante
"Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui alla delibera n. 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;

   VISTA  la determina n. 2/05 del 17 giugno 2006, recante "Modifiche
alla  determinazione  n.  2/04 "Modifiche alla determinazione n. 1/04
"disposizioni organizzative relative alla delibera n. 118/04/CONS sui
procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni   elettroniche":   sostituzione  del  responsabile  dei
procedimenti  relativi  all'analisi  dei  mercati  n.  3,  4,  5 e 6"
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.145
del 24 giugno 2005;

   VISTA  la delibera n. 85/98/CONS del 22 dicembre 1998, concernente
le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5
gennaio 1999, n. 3;

   VISTA  la  delibera  n.  101/99/CONS,  concernente  le  condizioni
economiche  di  offerta  del  servizio  di telefonia vocale alla luce
dell'evoluzione   dei   meccanismi  concorrenziali  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n.
155;

   VISTA la delibera n. 171/99/CONS concernente la regolamentazione e
controllo  dei  prezzi  dei  servizi  di  telefonia vocale offerti da
Telecom  Italia  a  partire  dal  1  °  agosto 1999, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n.
193;

   VISTA   la   delibera   n.  197/99/CONS,  del  7  settembre  1999,
concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi
notevole forza di mercato";

   VISTA  la  delibera  n.  274/99/CONS,  concernente  i  criteri  di
ammissibilita'  di  pacchetti  tariffari  ai  fini della verifica del
vincolo  di  "price  cap",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 16 novembre 1999, n. 269;

   VISTA  la  delibera  n. 847/00/CONS, recante "Revisione dei valori
del  sistema di price cap" di cui alla delibera n. 171/99, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2000,
n. 303;

   VISTA  la  delibera  n. 469/01/CONS, recante "Revisione dei valori
del  sistema  di  price  cap di cui alla delibera n. 171/99 alla luce
degli  effetti  prodotti  dall'applicazione  del  sub-cap  relativo a
contributi  e canoni di cui alla delibera n. 847/00/CONS", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio
2002;

   VISTA  la  delibera  n.  152/02/CONS  del  15 maggio 2002, recante
"Misure  atte  a  garantire  la  piena  applicazione del principio di
parita'  di  trattamento  interna ed esterna da parte degli operatori
aventi  notevole  forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 27 giugno
2002, n. 153;

   CONSIDERATI  il  parere  del  Consiglio  di Stato, reso in data 29
maggio  2002,  n.  598/2001  Sezione  I, che esclude le comunicazioni
preventive  alle  Autorita' di vigilanza delle offerte nelle gare per
pubblici  appalti;  il parere del Consiglio di Stato, reso in data 25
febbraio  2004, n. 5611/2003 Sezione I, secondo il quale "l'Autorita'
ha pieno titolo ad esercitare i poteri di vigilanza e, eventualmente,
sanzionatori anche nei confronti degli atti e dei comportamenti posti
in  essere  dalle  imprese  nell'ambito  dei procedimenti di gara che
interessano   lo   specifico  mercato  delle  telecomunicazioni";  la
decisione  del  Consiglio  di Stato, n. 1271/06 Sezione VI, in cui si
ribadisce  che  Telecom Italia e' tenuta a rispettare gli obblighi in
materia  di  controllo  dei  prezzi  anche per le offerte definite in
occasione di gare per pubblici appalti;

   SENTITE,  in  data  3  febbraio  2005,  in audizione congiunta, le
societa'  ALBACOM,  COLT  TELECOM,  EUTELIA,  FASTWEB,  TISCALI, WIND
TELECOMUNICAZIONI;

   SENTITA,  in  data  7  febbraio  2005  la  societa' Telecom Italia
S.p.A.;  SENTITA,  in  data  7  febbraio  2005  la  societa' VODAFONE
OMNITEL;

   VISTI   i  contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla
consultazione pubblica;

   CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla
delibera  n.  410/04/CONS  e  le valutazioni dell'Autorita' contenute
nell'allegato A1 alla presente delibera;

   VISTA  la  delibera  n.  87/06/CONS  del 22 febbraio 2006, recante
"Integrazione  alla  Consultazione  pubblica sulla identificazione ed
analisi  dei  mercati  dei  servizi  telefonici  locali,  nazionali e
fisso-mobile  disponibili  al  pubblico e forniti in postazione fissa
per  clienti  residenziali  e  non residenziali, sulla valutazione di
sussistenza  del  significativo  potere di mercato per le imprese ivi
operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese
che  dispongono  di  un  tale potere: (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli
identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti
e  dei  servizi della commissione europea)" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2006, n. 64;

   SENTITE,  in  data  18  aprile  2006,  in  audizione congiunta, le
societa' ALBACOM, FASTWEB e WIND TELECOMUNICAZIONI;

   SENTITA, in data 18 aprile 2006 la societa' Telecom Italia S.p.A.;

   VISTI   i  contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla
consultazione pubblica;

   CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla
delibera  n.  87/06/CONS  e  le  valutazioni dell'Autorita' contenute
nell'Allegato A2 alla presente delibera;

   VISTO  il  parere  dell'Autorita'  Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM), pervenuto in data 6 luglio 2006, relativo allo schema
di  provvedimento concernente "Mercati dei servizi telefonici locali,
nazionali  e  fisso-mobile  disponibili  al  pubblico  e  forniti  in
postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati
n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati
rilevanti  dei  prodotti  e  dei  servizi della Commissione Europea)"
adottato  dall'Autorita'  in data 16 maggio 2006 e trasmesso all'AGCM
in data 31 maggio 2006;

   CONSIDERATO  che  l'AGCM,  nel condividere l'individuazione di due
distinti   mercati  rilevanti  per  i  servizi  di  chiamata  locale,
nazionale  e fisso-mobile, uno riferito alla clientela residenziale e
l'altro relativo alla clientela non residenziale, ha osservato che la
deroga  all'obbligo  di  comunicazione  preventiva  delle offerte, di
valore  superiore  a  500.000  mila  euro,  presentate nell'ambito di
procedure   ad   evidenza   pubblica,   sembrerebbe  configurare  una
segmentazione del mercato non residenziale;

   CONSIDERATO  che,  a  tale riguardo, l'Autorita' valuta che non vi
siano  elementi tali da individuare un distinto mercato per i servizi
di  traffico  non  residenziale in relazione alla introduzione di una
soglia  di  spesa per le offerte esenti dall'obbligo di comunicazione
preventiva;

   RITENUTO,  pertanto, che la previsione di esonerare tale tipologia
di   offerta  dai  soli  obblighi  di  comunicazione  preventiva  non
comporta,  in  ogni  caso,  una  segmentazione  del  mercato  per  la
clientela  non  residenziale che ricorre alla selezione del fornitore
attraverso procedure ad evidenza pubblica;

   CONSIDERATO che l'AGCM ha evidenziato che la diffusione di offerte
aggregate  di servizi di accesso e di traffico telefonico, come anche
l'offerta  congiunta  di  servizi  di  telefonia fissa e di telefonia
mobile  da  parte dell'incumbent, potrebbe rafforzare la posizione di
dominanza  di  Telecom  Italia  sui  diversi  mercati interessati dai
processi di integrazione;

   RITENUTO  che  l'Autorita' concorda con tali valutazioni, ed a tal
fine  promuove un costante monitoraggio dei mercati in questione, con
specifico  riferimento  alla diffusione di offerte aggregate da parte
dell'operatore  notificato.  In tal senso, peraltro, l'Autorita', con
delibera 324/06/CONS, ha avviato un'indagine conoscitiva sui processi
di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia
mobile,  anche  al  fine  di  riesaminare l'adeguatezza dell'impianto
regolamentare vigente;

   CONSIDERATO  che  l'AGCM  in  merito  all'introduzione  di tariffe
differenziate   on   net/off   net   ha  osservato  che  "l'eventuale
introduzione  di  una differenziazione dei prezzi finali in relazione
all'operatore  di  terminazione,  non  appare  allo  stato una misura
proporzionata,  anche  sulla  base  dei  limitati  volumi di traffico
tuttora terminati sulle reti degli operatori alternativi";

   RITENUTO  che  l'Autorita'  condivide  la  posizione dell'AGCM, in
quanto  ritiene  che l'introduzione eventuale di una differenziazione
dei  prezzi  finali in relazione all'operatore di terminazione, oltre
ad   influire   negativamente   sulla   trasparenza   delle  offerte,
rischierebbe  di  costituire  -  al  momento  -  un  pregiudizio allo
sviluppo  di  una  effettiva concorrenza, tenuto conto della notevole
forza  di  mercato detenuta da Telecom Italia sui mercati dei servizi
di traffico;

   RITENUTO,  pertanto,  di  confermare  in  capo a Telecom Italia il
divieto   a   formulare   prezzi  finali  differenziati,  sulla  base
dell'operatore   di   terminazione,   con  riferimento  alla  singola
chiamata;

   VISTA    la    lettera   della   Commissione   Europea   SG-Greffe
(2006) D/203407   del   29   giugno  2006  relativa  allo  schema  di
provvedimento  concernente  "Mercati  dei  servizi telefonici locali,
nazionali  e  fisso-mobile  disponibili  al  pubblico  e  forniti  in
postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati
n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati
rilevanti  dei  prodotti  e  dei  servizi della Commissione Europea)"
adottato  dall'Autorita'  in  data  16  maggio 2006 e notificato alla
Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 31 maggio 2006;

   CONSIDERATO  che la Commissione Europea, nel condividere l'analisi
del   mercato  svolta  dall'Autorita',  ha  ritenuto  che,  ai  sensi
dell'articolo  7,  comma  5  della  Direttiva 2002/21/EC, l'Autorita'
possa  procedere  ad  adottare le misure presentate nella proposta di
provvedimento sui mercati n. 3 e n. 5;

   CONSIDERATO,  inoltre,  che  la  Commissione  Europea nella stessa
nota,  ha  richiamato  quanto  la  stessa  aveva  gia'  avuto modo di
rappresentare  nel  precedente parere del 24 maggio 2006 sullo schema
di  provvedimento relativo ai mercati dei servizi di interconnessione
(mercati   nn.  8,  9  e  10),  laddove  si  invitava  l'Autorita'  a
specificare   il   percorso  regolamentare  che  conduce  alla  piena
simmetria  tra  le tariffe di terminazione di Telecom Italia e quelle
degli operatori fissi concorrenti;

   RITENUTO  che  l'Autorita'  ha tenuto nella massima considerazione
quanto  osservato  dalla  Commissione  Europea, individuando gia' nel
provvedimento  n.  417/06CONS,  relativo  ai  mercati  dei servizi di
interconnessione  (mercati n. 8, n. 9 e n. 10 fra quelli identificati
dalla  raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei
servizi  della  Commissione Europea), un percorso regolamentare (c.d.
glide  path) che  consente  entro cinque anni di pervenire alla piena
simmetria delle tariffe di terminazione;

   RITENUTO,  inoltre, di aver anche recepito l'invito da parte della
Commissione  a  definire  con  maggior dettaglio il suddetto percorso
regolamentare,  cosi'  da garantire al mercato una maggiore certezza,
mediante  l'avvio  di un'attivita' per la costruzione ed applicazione
di un modello contabile finalizzato alla definizione delle tariffe di
terminazione   di   un   operatore  alternativo  efficiente,  con  la
previsione di concludere tale attivita' a marzo 2007;

   CONSIDERATO che, a tale scopo, l'Autorita' si avvarra' anche della
collaborazione  di  consulenti  internazionali ed operera' in stretta
collaborazione  con  l'ERG,  come  peraltro  auspicato  dalla  stessa
Commissione Europea;

   CONSIDERATO,  infine,  che  l'applicazione  del  suddetto  modello
contabile  condurra'  alla verifica ed alla probabile revisione tanto
della durata del glide path, come auspicato dalla Commissione, quanto
del  livello  delle  tariffe  di  terminazione degli OLO per gli anni
successivi  al  2006,  attualmente stabilite in virtu' di una diversa
metodologia (c.d delayed approach);

   CONSIDERATO   che   la  Commissione  rilevando  "l'ancora  piccola
dimensione  degli  operatori  alternativi  sul  mercato italiano", ha
ritenuto  "giustificato  porre il divieto, in capo agli operatori con
quote  di  mercato  molto  elevate  in  confronto a quelle dei propri
concorrenti,  di  differenziare  i  prezzi  tra  chiamate tra onnet e
off-net".

   RITENUTO di condividere la posizione della Commissione, cosi' come
anche  evidenziato al riguardo dall'AGCM, e , quindi, di ribadire, al
momento  ed  in  virtu'  dell'elevato  potere  di  mercato di Telecom
Italia,  il divieto per quest'ultimo di differenziare il prezzo della
singola chiamata in base all'operatore di terminazione;

   RITENUTO   che,   nel   rispetto   dei  principi  a  tutela  della
concorrenza,   e   limitatamente  alle  c.d.  "offerte  tariffarie  a
pacchetto",    sia    possibile   per   Telecom   Italia   sottoporre
all'approvazione  dell'Autorita'  una  formulazione  dell'offerta che
preveda  anche  modalita'  per contenere entro un tetto ragionevole i
differenziali di costo relativi alle chiamate originate dalla propria
rete  e terminate su rete di altro operatore, ossia che sia possibile
per  Telecom  Italia prevedere clausole comunemente definite di "stop
loss";

   CONSIDERATO   che   la   Commissione  Europea  ha  contestualmente
osservato  che  "gli  operatori  debbano  avere  la  possibilita'  di
recuperare  i  maggiori  costi wholesale regolamentati, attraverso la
definizione  di prezzi appropriati a livello retail e senza incorrere
in  pratiche  restrittive  della  concorrenza" e che " considerata la
differenza  nei  valori  di  terminazione  tra  TI  e  gli  operatori
alternativi,  che  e'  attesa in progressiva diminuzione nei prossimi
quattro    anni",   ha   invitato   l'Autorita'   a   monitorare   la
proporzionalita'  della regolamentazione al dettaglio nei mercati dei
servizi  telefonici locale e nazionale sulla base dell'evoluzione del
mercato";

   RITENUTO  di  condividere l'indicazione della Commissione Europea,
l'Autorita'  ha  intanto  verificato  l'appropriatezza  delle  misure
assunte  in  materia  di  prezzi  per  i servizi oggetto del presente
provvedimento,  con  specifico  riferimento  a quelli sottoposti alla
regolamentazione  mediante  il  meccanismo  di  price  cap, mentre ha
ritenuto opportuno monitorare gli effetti concorrenziali e di mercato
della  disciplina  dei prezzi finali, cosi' da garantire un effettivo
recupero dei maggiori costi wholesale per tutti gli operatori e - nel
contempo  -  non  determinare un innalzamento dei prezzi sottoposti a
regolamentazione, oltre il recupero dell'inflazione;

   CONSIDERATO,  sotto  questo  profilo, che le attivita' di verifica
circa  la  possibilita'  di  recuperare  i  maggiori  costi wholesale
regolamentati  attraverso  la  definizione  di  prezzi  appropriati a
livello  retail  devono  tenere  conto  -  oltre  ai  maggiori  costi
sostenuti dall'operatore notificato - anche dell'incremento eventuale
dei  ricavi  reso possibile per Telecom Italia a seguito di riduzioni
dei vincoli di price cap sui servizi di chiamata locale e nazionale;

   CONSIDERATO  che,  a  tal fine, Telecom Italia ha rappresentato le
proprie  valutazioni  e  quantificazioni  al  riguardo, da ultimo con
lettera  del  25  luglio  u.s.,  ed in particolare ha evidenziato che
l'incremento  di  ricavi legato alla menzionata revisione del vincolo
di  price  cap  consentirebbe  solo un parziale recupero dei maggiori
oneri di terminazione che la stessa dovra' sopportare;

   CONSIDERATO  che  le  valutazioni  svolte  a questo riguardo dagli
Uffici  dell'Autorita'  conducono  ad una differente minore stima dei
maggiori oneri per Telecom Italia legati alle tariffe di terminazione
stabilite  con  la  delibera  417/06/CONS e che, in ogni caso, appare
plausibile che tali maggiori oneri non siano completamente recuperati
allorche'  -  come  propone Telecom Italia - questi siano confrontati
con  i  maggiori  ricavi resi possibili dalla misura di revisione del
price cap sulle chiamate locali e nazionali;

   RITENUTO  che  la  richiesta  della  Commissione  in  merito  alla
proporzionalita'  delle  misure  adottate in materia di prezzi finali
possa  -  quindi  -  essere  valutata  solo con riferimento ai prezzi
dell'offerta generalizzata sottoposti al meccanismo di price cap, dal
momento  che, con riferimento alle offerte tariffarie (c.d "pacchetti
tariffari") le strategie di prezzo sono definite da Telecom Italia;

   RITENUTO,  in  tal senso, che un allentamento del vincolo di price
cap  anche per i servizi di chiamata fisso mobile, reso possibile dai
progressi   registrati  nelle  condizioni  di  concorrenzialita'  del
segmento  di  mercato  in  esame, oltre a permettere un miglioramento
della  competitivita'  di  prezzo  per  gli  operatori concorrenti di
Telecom  Italia,  possa  anche  consentire  a  quest'ultimo eventuali
ulteriori  incrementi di ricavi, garantendo in ogni caso, una discesa
significativa dei prezzi per le chiamate fisso-mobile;

   RITENUTO,   in   conclusione,   che,  in  esito  all'attivita'  di
monitoraggio  degli  effetti concorrenziali e di mercato delle misure
assunte  in  materia di prezzi finali, sia opportuno procedere, entro
un   anno,  ad  una  verifica  delle  misure  adottate  nel  presente
provvedimento  fino ad una eventuale revisione di quanto stabilito in
materia  di  prezzi  finali.  In  tal senso, oltre alla necessita' di
valutare  la  concreta applicazione delle misure relative al rispetto
di  determinati  indici  di  qualita'  da parte di TI nell'ambito del
meccanismo   di   price   cap,   particolare   rilievo   riveste   la
disponibilita'   di   dati  consuntivi  circa  gli  effettivi  ricavi
conseguiti  da Telecom Italia - in virtu' dei minori vincoli di price
cap  - ed i maggiori costi sostenuti dalla stessa impresa, sulla base
dei  reali  volumi  di  traffico  terminato  su  reti degli operatori
alternativi  e dei prezzi di terminazione effettivamente riconosciuti
agli operatori alternativi;

   RITENUTO  in  particolare  che,  da  questo punto di vista, sia di
fondamentale  importanza, come piu' volte segnalato dalla Commissione
Europea,  procedere  alla ridefinizione delle tariffe di terminazione
degli operatori alternativi - oltre che della durata del glide path -
sulla scorta di una piu' accurata metodologia, quale quella garantita
dalla  applicazione  di  un  modello di costi che definisca il valore
della   tariffa   di   terminazione   per  un  operatore  alternativo
efficiente;

   RITENUTO  che  le  modifiche  introdotte  al testo precedentemente
adottato, vertendo su elementi non essenziali, distanti nel tempo del
provvedimento  -  e  destinate,  tra l'altro, a riesame entro un anno
dall'entrata  in  vigore dello stesso provvedimento - non esigono una
rinnovazione neppure parziale dell'iter procedimentale seguito;

   UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese,
relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';


                              DELIBERA


                               Art. 1
                      Definizioni e riferimenti

   1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a) "Autorita'",  l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
    b) "Codice",  il Codice delle comunicazioni elettroniche adottato
con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
    c) "operatore   notificato",   l'operatore   di  rete  telefonica
pubblica  fissa  identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come
operatore   avente   significativo  potere  di  mercato  nel  mercato
nazionale  al  dettaglio  dei  servizi  telefonici locali,nazionali e
fisso-mobile,  disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa,
per clienti residenziali e non residenziali;
    d) "servizi  di  chiamata  locale",  chiamate  destinate a numeri
appartenenti allo stesso distretto del chiamante;
    e) "servizi  di  chiamata nazionale", chiamate destinate a numeri
appartenenti a distretti diversi del chiamante;
    f) "servizi di chiamata fisso-mobile", chiamate originate da rete
fissa e terminate su rete mobile;
    g) "retention",  quota  di  spettanza  del  prezzo delle chiamate
fisso-mobile   di   competenza  dell'operatore  di  rete  fissa,  con
l'esclusione  della  quota  di terminazione direttamente riconosciuta
all'operatore mobile;
    h) "clienti   residenziali",  le  persone  fisiche  residenti  in
abitazioni   private   che  generalmente  acquistano  i  servizi  per
finalita'  diverse  da  quelle  imprenditoriali o professionali e che
riportano  il  proprio  codice fiscale sul contratto sottoscritto con
l'operatore;
    i) "clienti   non   residenziali",   le  persone  giuridiche  che
acquistano   i  servizi  per  finalita'  di  tipo  imprenditoriale  o
professionale e che riportano sul contratto la partita IVA;
    j) "offerta  generalizzata", listini base praticati agli abbonati
di  Telecom  Italia  per  i  servizio di chiamata locale, nazionale e
fisso-mobile, residenziale e non residenziale;
    k) "offerte  tariffarie",  pacchetti  tariffari,  ovvero  listini
specifici  la  cui  sottoscrizione  avviene per adesione da parte del
cliente comprensivi di quelli che richiedono soluzioni specifiche;
    l) "procedure   ad   evidenza   pubblica  per  la  selezione  del
fornitore",  procedure di gara in cui il cliente fissa la tipologia e
le  caratteristiche  dei servizi che vuole acquisire, con le relative
quantita'  e  modalita'  di  contratto  e  svolge una comparazione di
offerte  presentate  da piu' fornitori, scegliendo quella che risulta
economicamente piu' vantaggiosa;
    m) "Wholesale  Line  Rental"  (di  seguito  WLR),  il servizio di
rivendita del canone all'ingrosso.
   2.  Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art.
1 del Codice.