L'AUTORITA NELLA sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2006; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 1999; VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; VISTA la delibera n. 217/01/CONS con la quale e' stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003; VISTA la propria delibera n. 350/02/CONS del 6 novembre 2002, concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 27 novembre 2002; VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003; VISTA la propria delibera n. 160/03/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 giugno 2003, n. 134; VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 ° agosto 2003, n. 259" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004; VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05; VISTA la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004; VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005; VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2005; VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, recante "Modifica della delibera n. 118/04/CONS " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 3 ottobre 2005; VISTA la delibera n. 2/06/CONS del 12 gennaio 2006, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006; VISTA la determina n. 2/05 del 17 giugno 2006, recante "Modifiche alla determinazione n. 2/04 "Modifiche alla determinazione n. 1/04 "disposizioni organizzative relative alla delibera n. 118/04/CONS sui procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche": sostituzione del responsabile dei procedimenti relativi all'analisi dei mercati n. 3, 4, 5 e 6" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.145 del 24 giugno 2005; VISTA la delibera n. 85/98/CONS del 22 dicembre 1998, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3; VISTA la delibera n. 101/99/CONS, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155; VISTA la delibera n. 171/99/CONS concernente la regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1 ° agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193; VISTA la delibera n. 197/99/CONS, del 7 settembre 1999, concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"; VISTA la delibera n. 274/99/CONS, concernente i criteri di ammissibilita' di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di "price cap", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 novembre 1999, n. 269; VISTA la delibera n. 847/00/CONS, recante "Revisione dei valori del sistema di price cap" di cui alla delibera n. 171/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2000, n. 303; VISTA la delibera n. 469/01/CONS, recante "Revisione dei valori del sistema di price cap di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli effetti prodotti dall'applicazione del sub-cap relativo a contributi e canoni di cui alla delibera n. 847/00/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002; VISTA la delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153; CONSIDERATI il parere del Consiglio di Stato, reso in data 29 maggio 2002, n. 598/2001 Sezione I, che esclude le comunicazioni preventive alle Autorita' di vigilanza delle offerte nelle gare per pubblici appalti; il parere del Consiglio di Stato, reso in data 25 febbraio 2004, n. 5611/2003 Sezione I, secondo il quale "l'Autorita' ha pieno titolo ad esercitare i poteri di vigilanza e, eventualmente, sanzionatori anche nei confronti degli atti e dei comportamenti posti in essere dalle imprese nell'ambito dei procedimenti di gara che interessano lo specifico mercato delle telecomunicazioni"; la decisione del Consiglio di Stato, n. 1271/06 Sezione VI, in cui si ribadisce che Telecom Italia e' tenuta a rispettare gli obblighi in materia di controllo dei prezzi anche per le offerte definite in occasione di gare per pubblici appalti; SENTITE, in data 3 febbraio 2005, in audizione congiunta, le societa' ALBACOM, COLT TELECOM, EUTELIA, FASTWEB, TISCALI, WIND TELECOMUNICAZIONI; SENTITA, in data 7 febbraio 2005 la societa' Telecom Italia S.p.A.; SENTITA, in data 7 febbraio 2005 la societa' VODAFONE OMNITEL; VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica; CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 410/04/CONS e le valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A1 alla presente delibera; VISTA la delibera n. 87/06/CONS del 22 febbraio 2006, recante "Integrazione alla Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere: (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2006, n. 64; SENTITE, in data 18 aprile 2006, in audizione congiunta, le societa' ALBACOM, FASTWEB e WIND TELECOMUNICAZIONI; SENTITA, in data 18 aprile 2006 la societa' Telecom Italia S.p.A.; VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica; CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 87/06/CONS e le valutazioni dell'Autorita' contenute nell'Allegato A2 alla presente delibera; VISTO il parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 6 luglio 2006, relativo allo schema di provvedimento concernente "Mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea)" adottato dall'Autorita' in data 16 maggio 2006 e trasmesso all'AGCM in data 31 maggio 2006; CONSIDERATO che l'AGCM, nel condividere l'individuazione di due distinti mercati rilevanti per i servizi di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile, uno riferito alla clientela residenziale e l'altro relativo alla clientela non residenziale, ha osservato che la deroga all'obbligo di comunicazione preventiva delle offerte, di valore superiore a 500.000 mila euro, presentate nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica, sembrerebbe configurare una segmentazione del mercato non residenziale; CONSIDERATO che, a tale riguardo, l'Autorita' valuta che non vi siano elementi tali da individuare un distinto mercato per i servizi di traffico non residenziale in relazione alla introduzione di una soglia di spesa per le offerte esenti dall'obbligo di comunicazione preventiva; RITENUTO, pertanto, che la previsione di esonerare tale tipologia di offerta dai soli obblighi di comunicazione preventiva non comporta, in ogni caso, una segmentazione del mercato per la clientela non residenziale che ricorre alla selezione del fornitore attraverso procedure ad evidenza pubblica; CONSIDERATO che l'AGCM ha evidenziato che la diffusione di offerte aggregate di servizi di accesso e di traffico telefonico, come anche l'offerta congiunta di servizi di telefonia fissa e di telefonia mobile da parte dell'incumbent, potrebbe rafforzare la posizione di dominanza di Telecom Italia sui diversi mercati interessati dai processi di integrazione; RITENUTO che l'Autorita' concorda con tali valutazioni, ed a tal fine promuove un costante monitoraggio dei mercati in questione, con specifico riferimento alla diffusione di offerte aggregate da parte dell'operatore notificato. In tal senso, peraltro, l'Autorita', con delibera 324/06/CONS, ha avviato un'indagine conoscitiva sui processi di integrazione tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile, anche al fine di riesaminare l'adeguatezza dell'impianto regolamentare vigente; CONSIDERATO che l'AGCM in merito all'introduzione di tariffe differenziate on net/off net ha osservato che "l'eventuale introduzione di una differenziazione dei prezzi finali in relazione all'operatore di terminazione, non appare allo stato una misura proporzionata, anche sulla base dei limitati volumi di traffico tuttora terminati sulle reti degli operatori alternativi"; RITENUTO che l'Autorita' condivide la posizione dell'AGCM, in quanto ritiene che l'introduzione eventuale di una differenziazione dei prezzi finali in relazione all'operatore di terminazione, oltre ad influire negativamente sulla trasparenza delle offerte, rischierebbe di costituire - al momento - un pregiudizio allo sviluppo di una effettiva concorrenza, tenuto conto della notevole forza di mercato detenuta da Telecom Italia sui mercati dei servizi di traffico; RITENUTO, pertanto, di confermare in capo a Telecom Italia il divieto a formulare prezzi finali differenziati, sulla base dell'operatore di terminazione, con riferimento alla singola chiamata; VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2006) D/203407 del 29 giugno 2006 relativa allo schema di provvedimento concernente "Mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea)" adottato dall'Autorita' in data 16 maggio 2006 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 31 maggio 2006; CONSIDERATO che la Commissione Europea, nel condividere l'analisi del mercato svolta dall'Autorita', ha ritenuto che, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della Direttiva 2002/21/EC, l'Autorita' possa procedere ad adottare le misure presentate nella proposta di provvedimento sui mercati n. 3 e n. 5; CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione Europea nella stessa nota, ha richiamato quanto la stessa aveva gia' avuto modo di rappresentare nel precedente parere del 24 maggio 2006 sullo schema di provvedimento relativo ai mercati dei servizi di interconnessione (mercati nn. 8, 9 e 10), laddove si invitava l'Autorita' a specificare il percorso regolamentare che conduce alla piena simmetria tra le tariffe di terminazione di Telecom Italia e quelle degli operatori fissi concorrenti; RITENUTO che l'Autorita' ha tenuto nella massima considerazione quanto osservato dalla Commissione Europea, individuando gia' nel provvedimento n. 417/06CONS, relativo ai mercati dei servizi di interconnessione (mercati n. 8, n. 9 e n. 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea), un percorso regolamentare (c.d. glide path) che consente entro cinque anni di pervenire alla piena simmetria delle tariffe di terminazione; RITENUTO, inoltre, di aver anche recepito l'invito da parte della Commissione a definire con maggior dettaglio il suddetto percorso regolamentare, cosi' da garantire al mercato una maggiore certezza, mediante l'avvio di un'attivita' per la costruzione ed applicazione di un modello contabile finalizzato alla definizione delle tariffe di terminazione di un operatore alternativo efficiente, con la previsione di concludere tale attivita' a marzo 2007; CONSIDERATO che, a tale scopo, l'Autorita' si avvarra' anche della collaborazione di consulenti internazionali ed operera' in stretta collaborazione con l'ERG, come peraltro auspicato dalla stessa Commissione Europea; CONSIDERATO, infine, che l'applicazione del suddetto modello contabile condurra' alla verifica ed alla probabile revisione tanto della durata del glide path, come auspicato dalla Commissione, quanto del livello delle tariffe di terminazione degli OLO per gli anni successivi al 2006, attualmente stabilite in virtu' di una diversa metodologia (c.d delayed approach); CONSIDERATO che la Commissione rilevando "l'ancora piccola dimensione degli operatori alternativi sul mercato italiano", ha ritenuto "giustificato porre il divieto, in capo agli operatori con quote di mercato molto elevate in confronto a quelle dei propri concorrenti, di differenziare i prezzi tra chiamate tra onnet e off-net". RITENUTO di condividere la posizione della Commissione, cosi' come anche evidenziato al riguardo dall'AGCM, e , quindi, di ribadire, al momento ed in virtu' dell'elevato potere di mercato di Telecom Italia, il divieto per quest'ultimo di differenziare il prezzo della singola chiamata in base all'operatore di terminazione; RITENUTO che, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza, e limitatamente alle c.d. "offerte tariffarie a pacchetto", sia possibile per Telecom Italia sottoporre all'approvazione dell'Autorita' una formulazione dell'offerta che preveda anche modalita' per contenere entro un tetto ragionevole i differenziali di costo relativi alle chiamate originate dalla propria rete e terminate su rete di altro operatore, ossia che sia possibile per Telecom Italia prevedere clausole comunemente definite di "stop loss"; CONSIDERATO che la Commissione Europea ha contestualmente osservato che "gli operatori debbano avere la possibilita' di recuperare i maggiori costi wholesale regolamentati, attraverso la definizione di prezzi appropriati a livello retail e senza incorrere in pratiche restrittive della concorrenza" e che " considerata la differenza nei valori di terminazione tra TI e gli operatori alternativi, che e' attesa in progressiva diminuzione nei prossimi quattro anni", ha invitato l'Autorita' a monitorare la proporzionalita' della regolamentazione al dettaglio nei mercati dei servizi telefonici locale e nazionale sulla base dell'evoluzione del mercato"; RITENUTO di condividere l'indicazione della Commissione Europea, l'Autorita' ha intanto verificato l'appropriatezza delle misure assunte in materia di prezzi per i servizi oggetto del presente provvedimento, con specifico riferimento a quelli sottoposti alla regolamentazione mediante il meccanismo di price cap, mentre ha ritenuto opportuno monitorare gli effetti concorrenziali e di mercato della disciplina dei prezzi finali, cosi' da garantire un effettivo recupero dei maggiori costi wholesale per tutti gli operatori e - nel contempo - non determinare un innalzamento dei prezzi sottoposti a regolamentazione, oltre il recupero dell'inflazione; CONSIDERATO, sotto questo profilo, che le attivita' di verifica circa la possibilita' di recuperare i maggiori costi wholesale regolamentati attraverso la definizione di prezzi appropriati a livello retail devono tenere conto - oltre ai maggiori costi sostenuti dall'operatore notificato - anche dell'incremento eventuale dei ricavi reso possibile per Telecom Italia a seguito di riduzioni dei vincoli di price cap sui servizi di chiamata locale e nazionale; CONSIDERATO che, a tal fine, Telecom Italia ha rappresentato le proprie valutazioni e quantificazioni al riguardo, da ultimo con lettera del 25 luglio u.s., ed in particolare ha evidenziato che l'incremento di ricavi legato alla menzionata revisione del vincolo di price cap consentirebbe solo un parziale recupero dei maggiori oneri di terminazione che la stessa dovra' sopportare; CONSIDERATO che le valutazioni svolte a questo riguardo dagli Uffici dell'Autorita' conducono ad una differente minore stima dei maggiori oneri per Telecom Italia legati alle tariffe di terminazione stabilite con la delibera 417/06/CONS e che, in ogni caso, appare plausibile che tali maggiori oneri non siano completamente recuperati allorche' - come propone Telecom Italia - questi siano confrontati con i maggiori ricavi resi possibili dalla misura di revisione del price cap sulle chiamate locali e nazionali; RITENUTO che la richiesta della Commissione in merito alla proporzionalita' delle misure adottate in materia di prezzi finali possa - quindi - essere valutata solo con riferimento ai prezzi dell'offerta generalizzata sottoposti al meccanismo di price cap, dal momento che, con riferimento alle offerte tariffarie (c.d "pacchetti tariffari") le strategie di prezzo sono definite da Telecom Italia; RITENUTO, in tal senso, che un allentamento del vincolo di price cap anche per i servizi di chiamata fisso mobile, reso possibile dai progressi registrati nelle condizioni di concorrenzialita' del segmento di mercato in esame, oltre a permettere un miglioramento della competitivita' di prezzo per gli operatori concorrenti di Telecom Italia, possa anche consentire a quest'ultimo eventuali ulteriori incrementi di ricavi, garantendo in ogni caso, una discesa significativa dei prezzi per le chiamate fisso-mobile; RITENUTO, in conclusione, che, in esito all'attivita' di monitoraggio degli effetti concorrenziali e di mercato delle misure assunte in materia di prezzi finali, sia opportuno procedere, entro un anno, ad una verifica delle misure adottate nel presente provvedimento fino ad una eventuale revisione di quanto stabilito in materia di prezzi finali. In tal senso, oltre alla necessita' di valutare la concreta applicazione delle misure relative al rispetto di determinati indici di qualita' da parte di TI nell'ambito del meccanismo di price cap, particolare rilievo riveste la disponibilita' di dati consuntivi circa gli effettivi ricavi conseguiti da Telecom Italia - in virtu' dei minori vincoli di price cap - ed i maggiori costi sostenuti dalla stessa impresa, sulla base dei reali volumi di traffico terminato su reti degli operatori alternativi e dei prezzi di terminazione effettivamente riconosciuti agli operatori alternativi; RITENUTO in particolare che, da questo punto di vista, sia di fondamentale importanza, come piu' volte segnalato dalla Commissione Europea, procedere alla ridefinizione delle tariffe di terminazione degli operatori alternativi - oltre che della durata del glide path - sulla scorta di una piu' accurata metodologia, quale quella garantita dalla applicazione di un modello di costi che definisca il valore della tariffa di terminazione per un operatore alternativo efficiente; RITENUTO che le modifiche introdotte al testo precedentemente adottato, vertendo su elementi non essenziali, distanti nel tempo del provvedimento - e destinate, tra l'altro, a riesame entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento - non esigono una rinnovazione neppure parziale dell'iter procedimentale seguito; UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; DELIBERA Art. 1 Definizioni e riferimenti 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249; b) "Codice", il Codice delle comunicazioni elettroniche adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; c) "operatore notificato", l'operatore di rete telefonica pubblica fissa identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato nel mercato nazionale al dettaglio dei servizi telefonici locali,nazionali e fisso-mobile, disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali; d) "servizi di chiamata locale", chiamate destinate a numeri appartenenti allo stesso distretto del chiamante; e) "servizi di chiamata nazionale", chiamate destinate a numeri appartenenti a distretti diversi del chiamante; f) "servizi di chiamata fisso-mobile", chiamate originate da rete fissa e terminate su rete mobile; g) "retention", quota di spettanza del prezzo delle chiamate fisso-mobile di competenza dell'operatore di rete fissa, con l'esclusione della quota di terminazione direttamente riconosciuta all'operatore mobile; h) "clienti residenziali", le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalita' diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale sul contratto sottoscritto con l'operatore; i) "clienti non residenziali", le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalita' di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA; j) "offerta generalizzata", listini base praticati agli abbonati di Telecom Italia per i servizio di chiamata locale, nazionale e fisso-mobile, residenziale e non residenziale; k) "offerte tariffarie", pacchetti tariffari, ovvero listini specifici la cui sottoscrizione avviene per adesione da parte del cliente comprensivi di quelli che richiedono soluzioni specifiche; l) "procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore", procedure di gara in cui il cliente fissa la tipologia e le caratteristiche dei servizi che vuole acquisire, con le relative quantita' e modalita' di contratto e svolge una comparazione di offerte presentate da piu' fornitori, scegliendo quella che risulta economicamente piu' vantaggiosa; m) "Wholesale Line Rental" (di seguito WLR), il servizio di rivendita del canone all'ingrosso. 2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice.