IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Miron Valeriu, nato il 21 dicembre 1966 a
Tirnova (Repubblica Moldova), cittadino moldavo, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale
rumeno   di   ingegnere   elettrico   conseguito  presso  l'«Istituto
Politecnico  S.  Lazo»  di  Chisinau  (Repubblica Moldova) nel 1991 e
rilasciato in data 3 luglio 1991, ai fini dell'accesso all'albo degli
ingegneri  -  sezione  A  settore industriale e l'esercizio in Italia
della omonima professione;
  Vista l'esperienza professionale maturata dal richiedente in Italia
dal 2005 al 2006, come documentato in atti;
  Preso  atto che da dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia
a  Bucarest datata 3 novembre 2005 risulta che il titolo di cui e' in
possesso  l'istante  conferisce allo stesso la facolta' di esercitare
la professione di ingegnere nella Repubblica Moldova;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 7 settembre 2006;
  Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri espresso nella nota in atti datata 28 luglio 2006;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  gli  articoli 6  del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi'
come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002 - e 14 e 39, comma 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Grosseto  in  data  21  maggio 2003,
rinnovato  il  21 gennaio  2006 con validita' fino al 21 gennaio 2008
per motivi di lavoro subordinato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al   sig.  Miron  Valeriu,  nato  il  21 dicembre  1966  a  Tirnova
(Repubblica  Moldova),  cittadino  moldavo, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   ingegneri   sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.