IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla  base  dell'adeguamento  al  costo  vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
  Visto  l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
  Visto  l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
  Visto  l'art.  34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art.  69,  comma 1,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
  Visto  l'art.  21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui  alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  18 novembre  2005  (Gazzetta  Ufficiale - serie
generale  -  n.  278 del 29 novembre 2005) concernente: «Perequazione
automatica  delle  pensioni  per  l'anno  2005. Valore definitivo per
l'anno 2004»;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in
data  6 giugno  2006,  prot.  3715,  dalla  quale  si  rileva  che la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
- dicembre  2004  ed  il periodo gennaio - dicembre 2005 e' risultata
pari a + 1,7;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in
data  25 ottobre  2006,  prot.  6878,  dalla  quale  si rileva che la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
- dicembre  2005  ed  il periodo gennaio - dicembre 2006 e' risultata
pari  a + 2,0, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre
e novembre 2006 la ripetizione dell'indice del mese di settembre 2006
e  per  il  mese di dicembre 2006 la ripetizione dell'indice del mese
di novembre 2006 maggiorato della variazione pari a + 0,2;
  Considerata la necessita':
    di  determinare  il valore effettivo della variazione percentuale
per   l'aumento   di   perequazione  automatica  con  decorrenza  dal
1° gennaio 2006;
    di   determinare  la  variazione  percentuale  per  l'aumento  di
perequazione  automatica  con  effetto  dal  1° gennaio  2007,  salvo
conguaglio  all'accertamento  dei  valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2006;
    di  indicare  le  modalita'  di  attribuzione dell'aumento per le
pensioni   sulle   quali   e'  corrisposta  l'indennita'  integrativa
speciale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  percentuale  di  variazione  per  il calcolo della perequazione
delle  pensioni per l'anno 2005 e' determinata in misura pari a + 1,7
dal 1° gennaio 2006.