IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visti  gli  articoli 2,  13,  14,  50  e  52  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in
materia  di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»;
  Visto   il  decreto  ministeriale  11 febbraio  1997  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante modalita' di importazione di
specialita' medicinali registrate all'estero;
  Visto  l'art.  158,  commi 6 e 9, del decreto legislativo 24 aprile
2006,  n.  219,  di  conferma delle disposizioni del predetto decreto
ministeriale   11 febbraio   1997  e  della  loro  applicabilita'  ai
medicinali  sottoposti  alla  disciplina  del  testo  unico di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,
ferma  restando  la  necessita',  per  l'introduzione  nel territorio
nazionale   di  questi  ultimi  prodotti,  di  un'autorizzazione  del
Ministero della salute;
  Vista  la  lista  delle  sostanze psicotrope sottoposte a controllo
internazionale  prevista  dall'International  Narcotics Control Board
(INCB)  in  applicazione  della Convenzione sulle sostanze psicotrope
del  1971,  nella quale e' iscritto il delta-9-tetraidrocannabinolo e
le sue varianti stereochimiche;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del 10 marzo 2006
concernente   «Importazione,   per  motivi  terapeutici,  di  farmaci
registrati       all'estero      contenenti      principi      attivi
delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo»;
  Considerato che i medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo
e   trans-delta-9-tetraidrocannabinolo   sono   somministrati,   come
sintomatici, a pazienti affetti da patologie fortemente invalidanti;
  Preso  atto  che  il  Governo  ha  recentemente  approvato,  in via
preliminare,  un  disegno  di  legge  che,  fra l'altro, contiene una
disciplina  legislativa  concernente «Misure di semplificazione degli
adempimenti  amministrativi connessi alla tutela della salute e altri
interventi  in  materia  sanitaria»,  su  cui  si  e' successivamente
pronunciata  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Ravvisata  la  necessita'  e  l'urgenza,  in attesa dell'entrata in
vigore di detta disciplina, di intervenire per continuare a garantire
l'approvvigionamento nel territorio nazionale di medicinali a base di
delta-9-tetraidrocannabinolo  e  trans-delta-9-tetraidrocannabinolo a
tutela dei pazienti che dovessero avere bisogno di tali medicinali;
                               Ordina:
  Fino all'entrata in vigore della disciplina legislativa concernente
misure  di  semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi
alla  tutela  della salute e altri interventi in materia sanitaria, e
comunque  non oltre il 31 marzo 2007, l'Ufficio centrale stupefacenti
del   Ministero  della  salute  puo'  autorizzare  l'importazione  di
medicinali     a     base     di    delta-9-tetraidrocannabinolo    o
trans-delta-9-tetraidrocannabinolo  per  la somministrazione, a scopo
terapeutico,  in mancanza di alternative terapeutiche, a pazienti che
necessitano di tali medicinali.
  La  presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 novembre 2006
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 239