IL COMMISSARIO DELEGATO

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 febbraio  2003  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza nei
territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e
Piemonte;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267
del  7 marzo  2003  con cui il Presidente della SOGIN S.p.a. e' stato
nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali
nucleari  (nel seguito, «Commissario delegato») e dotato, a tal fine,
di  poteri  di  derogare,  tra  le  altre, alle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle
disposizioni  in  materia  di  permesso  di costruire contenute nella
parte I, titolo I, capo II;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355
del  7 maggio  2004  con  cui,  a  parziale  modifica ed integrazione
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del
7 marzo  2003,  al  fine  di  assicurare  la  massima  celerita'  per
l'attuazione   delle   iniziative   finalizzate   a  fronteggiare  la
situazione  emergenziale,  il Commissario delegato e' stato dotato di
ulteriori poteri in deroga;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 marzo  2005  di  proroga  fino  al  31 dicembre 2005 dello stato di
emergenza;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 febbraio  2006 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2006 dello
stato di emergenza;
  Considerato  che  sono  tuttora  in  corso gli interventi di natura
emergenziale  necessari  a garantire la messa in sicurezza nucleare e
fisica dei rifiuti radioattivi;
  Considerato che con l'ordinanza commissariale n. 3 in data 3 aprile
2003  sono  state  disposte,  tra  le altre, le misure di adeguamento
della  centrale  nucleare  del  Garigliano  a  standard  di sicurezza
rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale;
  Considerato   che   in  attuazione  della  sovra  citata  Ordinanza
commissariale  n.  3  e'  stato  disposto  di  procedere,  a cura del
«Soggetto   attuatore»   SOGIN,   presso  la  centrale  nucleare  del
Garigliano, alle opere di ristrutturazione edilizia consistenti nella
demolizione  di  volumetrie  esistenti  sostituendole con equivalente
volume-tria  attraverso  la  costruzione del deposito, denominato D1,
destinato ad immagazzinare temporaneamente i rifiuti radioattivi gia'
presenti  nel  sito  della  Centrale e provenienti dalle attivita' di
messa in sicurezza e decontaminazione;
  Considerato  che  in  data 5 settembre 2005 il «Soggetto attuatore»
SOGIN  ha presentato al comune di Sessa Aurunca la domanda, corredata
dalla  prescritta documentazione, diretta al rilascio del permesso di
costruire per l'indicato intervento di ristrutturazione edilizia;
  Considerato  che  con nota 1° dicembre 2005 il capo settore assetto
del  territorio  ha comunicato che sulla suddetta domanda di permesso
di costruire la commissione edilizia aveva espresso parere favorevole
ed ha richiesto il versamento dei diritti di segreteria;
  Considerato  che  con  nota  9 dicembre 2005 la SOGIN ha inviato la
documentazione  comprovante  l'avvenuto  versamento  dei  diritti  di
segreteria;
  Considerato  che  con  nota  7 dicembre  2005  il  responsabile del
procedimento   ha   comunicato   alla  SOGIN  di  aver  disposto  una
sospensione  temporanea di trenta giorni del procedimento relativo al
richiesto permesso di costruire, per consentire al consiglio comunale
di dibattere sull'argomento e deliberare in merito;
  Considerato  che,  trascorso  tale periodo di sospensione la SOGIN,
con   nota   19 gennaio   2006,   ha   sollecitato  l'emanazione  del
provvedimento definitivo sulla richiesta di permesso di costruire;
  Considerato  che  con  nota  15 febbraio  2006  la Responsabile del
Settore  assetto  del  territorio  del  comune  di  Sessa  Aurunca ha
preannunciato l'emanazione del diniego del permesso di costruire;
  Considerato  che con nota 5 maggio 2006 la responsabile del Settore
assetto  del  territorio del comune di Sessa Aurunca ha comunicato il
provvedimento finale negativo sulla domanda di permesso di costruire,
motivandolo   con   la   incompatibilita'   dell'intervento   con  le
disposizioni  del  vigente  programma  di fabbricazione relative alla
zona agricola;
  Considerato    che    successivamente    alla   comunicazione   del
provvedimento  finale  negativo,  il comune di Sessa Aurunca con nota
26 maggio   2006   preannunciava   l'intendimento  di  promuovere  la
conferenza  di  servizi  per  addivenire  alla  proposta  di variante
urbanistica  e,  a  tal  fine,  ha chiesto alla SOGIN di attestare la
conformita'  del  progetto alle norme vigenti in materia ambientale e
di sicurezza del lavoro;
  Considerato  che con nota 21 luglio 2006 la SOGIN, chiarendo che la
partecipazione  alla conferenza di servizi non avrebbe pregiudicato i
diritti   acquisiti   e   non  avrebbe  comportato  acquiescenza  del
provvedimento  di diniego del permesso di costruire, ha rilasciato la
richiesta attestazione di conformita' del progetto;
  Considerato  che con nota 28 luglio 2006 il comune di Sessa Aurunca
ha  chiesto  alla  SOGIN  di  precisare  se  il  progetto debba ssere
assoggettato alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di
rischio di incidente rilevante;
  Considerato  che  la  SOGIN  con nota 12 settembre 2006 ha risposto
anche  a  tali  ulteriori richieste chiarendo i motivi per i quali il
progetto  non  e'  assoggettato a procedure di valutazione di impatto
ambientale,  ne'  alle  disposizioni  di  legge relative ai rischi di
incidente rilevante;
  Ritenuta  la improrogabile necessita' di dare attuazione, presso la
centrale  nucleare  del  Garigliano,  alle  misure  di sicurezza gia'
disposte  con  l'ordinanza  commissariale  del  3 aprile  2003  sopra
citata, relativa al deposito temporaneo di rifiuti radioattivi;
  Considerato  che  gli  interventi  in  questione  sono  di primario
interesse  pubblico in quanto diretti a salvaguardare la salute della
collettivita'  e  ad  assicurare  la  messa in sicurezza di materiali
radioattivi  e  sono  percio'  compresi  tra  le  misure  speciali di
emergenza  dirette  a tutelare l'interesse essenziale della sicurezza
dello Stato;
  Considerato  che  nell'aggiornamento 2006 del «Cronoprogramma delle
attivita»  ex  ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3355/2004   il   commissario  delegato  ha  attribuito  carattere  di
emergenzialita'  all'azione  «Opere  funzionali al decommissioning di
Garigliano»,  che  comprende  la  realizzazione  del  nuovo  deposito
temporaneo D1;
  Ritenuto  altresi'  che  il condizionamento dei rifiuti radioattivi
presenti  sul  sito  ed  il  loro stoccaggio nel realizzando deposito
temporaneo  D1  consegua  la  finalita'  di  eliminare i caratteri di
mobilita'   della   radioattivita'  presente  in  parte  dei  rifiuti
medesimi,  raggiungendo l'obiettivo di salvaguardare adeguatamente la
protezione  dei  lavoratori,  della  popolazione  e  dell'ambiente in
generale;
  Attesa  pertanto  la necessita' e l'urgenza di emanare, avvalendosi
dei  poteri di deroga concessi con le citate ordinanza del Presidente
del   Consiglio   dei  Ministri  n.  3267/2003  e  n.  3355/2004,  il
provvedimento  di  autorizzazione,  a favore del «Soggetto attuatore»
SOGIN,  alla  realizzazione del suindicato intervento emergenziale in
deroga   alle  disposizioni  in  materia  di  permesso  di  costruire
contenute  nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 e, in particolare, alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12,
13   e   16,   che  rispettivamente  individuano  gli  interventi  di
trasformazione  urbanistica  subordinati al permesso di costruire, la
titolarita'  dello  stesso,  i  presupposti,  la  competenza  per  il
rilascio,  nonche'  le  modalita'  e i tempi della corresponsione del
contributo di costruzione;
  Considerato che il vigente programma di fabbricazione del comune di
Sessa  Aurunca  pone  il divieto di ogni nuova costruzione nella zona
ove   e'   ubicata  la  centrale  nucleare,  sicche'  per  realizzare
l'intervento  anzidetto occorre procedere in deroga a quanto previsto
dal programma di fabbricazione medesimo;
  Atteso  peraltro  che  le  sopraindicate  esigenze  di necessita' e
urgenza  non  consentono  di  seguire  la  ordinaria procedura per il
rilascio  del  permesso in deroga agli strumenti urbanistici prevista
dall'art.  14  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n.  380  e che pertanto e' indispensabile che l'autorizzazione
alla  realizzazione del suindicato intervento emergenziale sia data -
esercitando  il  potere  in tal senso concesso dal citato art. 14 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - in
deroga  al  vigente  programma  di  fabbricazione del comune di Sessa
Aurunca,  con  ordinanza commissariale e percio' in difformita' dalla
competenza  e dalla procedura di cui alla norma stessa che prevede la
deliberazione del consiglio comunale;
  Considerato  che per la realizzazione dell'intervento non ricorrono
i requisiti di cui alla direttiva 97/11/CE che impongono la procedura
di  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),  ne'  quelli  di cui
all'art.  6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in quanto si tratta di
opera destinata allo stoccaggio di rifiuti radioattivi prodotti nello
stesso sito;
  Considerato   che  non  si  rinvengono  motivi  per  sottrarre  gli
interventi  ai  contributi  di  costruzione, ma occorre consentire al
comune  di  Sessa  Aurunca  in  deroga  all'art.  16  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, di determinarli
con provvedimento diverso dal permesso di costruire;
  Considerato  che la realizzazione dell'intervento si configura come
«modifica d'impianto» di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1962,
n.  1860, e che in attuazione di tale norma occorre l'approvazione da
parte dell'APAT del relativo progetto;
  Considerato  che  in  data  18 giugno  2004  l'APAT ha approvato il
progetto  relativo  ad un deposito di dimensioni maggiori rispetto al
deposito  D1,  oggetto della presente ordinanza, e che pertanto Sogin
dovra'  presentare ad APAT documentazione integrativa che tenga conto
della  esigenza nel frattempo emersa di procedere alla costruzione di
un deposito ridotto;
  Considerato  che  con  note  28 febbraio  e 4 ottobre 2006 e' stata
sentita  la regione Campania per cui si deve considerare regolarmente
espletato  l'adempimento  di  cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003;
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   Commissione
tecnico-scientifica  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri ex
art.  3  ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355
del  7 maggio  2004,  e art. 1, comma 3, ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3267  del 7 marzo 2003 nella seduta del
14 dicembre 2006;
                              Dispone:

  In  deroga,  per le ragioni sopra esposte, alle gia' indicate norme
di  cui  agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente
della  Repubblica  6 giugno  2001, n. 380, sono autorizzate presso la
centrale   nucleare  del  Garigliano  le  opere  di  ristrutturazione
edilizia,  comportanti  la  demolizione  di volumetrie esistenti e la
loro   sostituzione   con   equivalente   volumetria   attraverso  la
costruzione  di edificio destinato al deposito temporaneo, denominato
D1,  di  rifiuti  radioattivi  gia' presenti nel sito della centrale,
come   da   progetto  e  annessa  documentazione,  che  si  allegano,
presentati  dalla  SOGIN  al  comune  di  Sessa  Aurunca  ai fini del
rilascio  del  permesso  di  costruire,  riguardanti le aree distinte
all'NCT foglio n. 54, mappale 6.
  In  esercizio  del  potere concesso dall'art. 14 del citato decreto
del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga
alla   procedura   e   competenza   ivi   previste,  l'autorizzazione
all'esecuzione  delle  indicate opere di ristrutturazione edilizia e'
data  in  deroga  al vigente programma di fabbricazione del comune di
Sessa Aurunca.
  La  realizzazione  delle  suddette  opere  e'  a  cura della SOGIN,
«Soggetto  attuatore»,  titolare  della  licenza  di  esercizio della
centrale nucleare del Garigliano.
  La SOGIN e' tenuta a presentare all'APAT documentazione integrativa
al  Rapporto  di  progetto  particolareggiato  (RPP)  gia' approvato,
relativo  alla  suindicata  realizzazione  del deposito temporaneo di
rifiuti  radioattivi e a rispettare le eventuali diverse prescrizioni
della stessa APAT.
  La  SOGIN  e'  tenuta  a  richiedere  al comune di Sessa Aurunca la
determinazione  dei contributi di costruzione di cui agli articoli 16
e  19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.
380,   con  l'indicazione  dei  termini  e  delle  modalita'  per  la
corresponsione  della  quota  di  contributo  relativa  agli oneri di
urbanizzazione  e  di  quella  relativa al costo di costruzione, onde
attenervisi.
  La  presente  ordinanza  vale  a  tutti  gli effetti di legge quale
«permesso  di  costruire»  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380, e, pertanto, comporta il totale
esonero del «Soggetto attuatore» SOGIN, dei suoi amministratori e dei
suoi  tecnici  dalle responsabilita' previste in difetto del permesso
comunale di costruire.
  La  presente  ordinanza viene trasmessa al comune di Sessa Aurunca,
per   gli  adempimenti  di  cui  all'art.  5,  comma 6,  della  legge
24 febbraio  1992,  n.  225,  alla provincia di Caserta, alla regione
Campania,  al  prefetto  di Caserta, al Dipartimento della protezione
civile  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri ed alla
Commissione  tecnico-scientifica  presso  la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  nonche'  a  tutti  gli altri enti coinvolti nell'iter
autorizzativo   e   alle   Amministrazioni   centrali  e  periferiche
competenti.
  La  presente  ordinanza  viene  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati.
  La  presente  ordinanza diviene esecutiva dopo la sua pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana e comunque non
prima del 31 dicembre 2006.
    Roma, 15 dicembre 2006
                                        Il commissario delegato: Jean