IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dello sviluppo economico e IL DIRETTORE GENERALE per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE; Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE; Vista l'istanza del 29 settembre 2006, protocollo MSE 57589 del 9 ottobre 2006 con la quale il Consorzio DNV-MODULO UNO S.c. a r.l., con sede in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni, 9, e sede operativa in via Cuorgne', 21, ha richiesto l'estensione all'autorizzazione di cui al decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza di estensione e' conforme alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003; Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 14 novembre 2006; Decretano: Art. 1. L'autorizzazione di cui alle premesse, gia' rilasciata al Consorzio DNV-MODULO UNO S.c. a r.l, per emettere certificazioni ed attestati di conformita' CE ai sensi degli articoli 10 ed 11 della direttiva 89/686/CE per i dispositivi di protezione individuale e' estesa ad ulteriori categorie di prodotti come appresso: dispositivi di protezione delle vie respiratorie (autorespiratori) art. 10 e art. 11; dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto (anticaduta) art. 11.