IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                           P r o m u l g a

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
  Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

    1. Salvo  quanto  disposto  al  comma 2,  per  l'anno  2007  sono
confermate  le  disposizioni  in  materia  di  addizionale  regionale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche previste per l'anno
2006  dall'art.  1  della  legge  regionale  26 novembre  2005, n. 19
«Disposizioni in materia di tributi regionali».
    2. In  considerazione delle modifiche apportate in sede nazionale
alla struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917  «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», e'
rideterminata  la  soglia  di  reddito  imponibile per la quale trova
applicazione  l'aliquota  base dello 0,9 per cento di cui all'art. 50
del   decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446  «Istituzione
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, revisione degli
scaglioni,  delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione
di  una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina  dei tributi locali». Pertanto, per l'anno 2007 all'art. 1
della   legge   regionale   26 novembre  2005,  n.  19  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 1, l'importo di euro: «29.000,00» e' sostituito dal
seguente: «28.000,00»;
      b) al comma 2, l'importo di euro: «29.000,00» e' sostituito dal
seguente: «28.000,00»;
      c) al comma 3, le parole: «tra euro 29.001,00 e euro 29.147,00»
sono   sostituite   dalle   seguenti:  «tra  euro  28.001,00  e  euro
28.142,00»,  e  l'importo  di  euro:  «28.739,00»  e'  sostituito dal
seguente: «27.748,00».
    3. Resta   altresi'   confermato  quanto  stabilito  dal  comma 5
dell'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19.