IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre
2003,  che  stabilisce  norme  comuni  relative ai regimi di sostegno
diretto nell'ambito della politica agricola comune;
  Visto il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre
2003  che  modifica  il regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia (FEOGA);
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile
2004,   che   modifica   il  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  e,  in
particolare, l'allegato IV;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 21/04 del Consiglio del 17 dicembre
2003  che  istituisce  un  sistema di identificazione e registrazione
degli  ovini  e  dei  caprini  e  che modifica il regolamento (CE) n.
1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
  Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile
2004 recante modalita' di applicazione del regime del pagamento unico
di  cui  al  regolamento  (CE)  n. 1782/2003 e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile
2004,  recante modalita' di applicazione della condizionalita', della
modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al
regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni;
  Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre
2005  sul  sostegno  allo  sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo  per  lo  sviluppo rurale (FEASR) e le relative disposizioni
applicative;
  Visto il decreto ministeriale del 15 dicembre 2005, n. 4432 recante
«disciplina  del  regime di condizionalita' dei pagamenti della PAC e
abrogazione  del  decreto ministeriale 13 dicembre 2004, e successive
modifiche  e  integrazioni»  ed  in  particolare  gli  articoli 2 e 3
relativi, rispettivamente, all'elenco degli atti e delle norme e alle
riduzioni ed esclusioni;
  Ravvisata l'urgenza di prorogare il termine perentorio previsto per
la   definizione   dei   provvedimenti   regionali   in   materia  di
condizionalita'   per   l'annualita'   2007,   al  fine  di  renderli
compatibili  e  coerenti  con  la  programmazione  dei nuovi Piani di
sviluppo rurale 2007-2013;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dettare ulteriori disposizioni per la
prosecuzione  e  il  perfezionamento  del  regime di condizionalita',
anche  al  fine di armonizzare le norme regionali con le disposizioni
del presente decreto;
  Sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella
riunione del 14 dicembre 2006;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «atto»:   ciascuna  delle  direttive  e  dei  regolamenti  che
figurano   nell'allegato  III  del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003,
relativo  ai  criteri di gestione obbligatori, cosi' come individuati
nell'allegato 1 al presente decreto;
    b) «norma»: le norme relative alle buone condizioni agronomiche e
ambientali  di  cui all'art. 5 e all'allegato IV del regolamento (CE)
n.  1782/03,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  cosi'  come
definite nell'allegato 2 al presente decreto;
    c) «autorita'  di  controllo competente»: l'Organismo pagatore ai
sensi dell'art. 42 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 796/04;
    d) «ente  di  controllo  specializzato»: l'organo di controllo ai
sensi  dell'art.  42  paragrafo 1  del  regolamento  (CE)  n. 796/04,
delegato  dall'Organismo  pagatore  alla  verifica  del  rispetto dei
criteri  di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche
e ambientali;
    e) «azienda»:  l'insieme delle unita' di produzione gestite da un
agricoltore,  cosi'  come definita all'art. 2, pragrafo 1, lettera b)
del regolamento (CE) n. 1782/03.