IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA); Visto il regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e, in particolare, l'allegato IV; Visto il regolamento (CE) n. 21/04 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalita' di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le relative disposizioni applicative; Visto il decreto ministeriale del 15 dicembre 2005, n. 4432 recante «disciplina del regime di condizionalita' dei pagamenti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004, e successive modifiche e integrazioni» ed in particolare gli articoli 2 e 3 relativi, rispettivamente, all'elenco degli atti e delle norme e alle riduzioni ed esclusioni; Ravvisata l'urgenza di prorogare il termine perentorio previsto per la definizione dei provvedimenti regionali in materia di condizionalita' per l'annualita' 2007, al fine di renderli compatibili e coerenti con la programmazione dei nuovi Piani di sviluppo rurale 2007-2013; Ritenuta la necessita' di dettare ulteriori disposizioni per la prosecuzione e il perfezionamento del regime di condizionalita', anche al fine di armonizzare le norme regionali con le disposizioni del presente decreto; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella riunione del 14 dicembre 2006; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003, relativo ai criteri di gestione obbligatori, cosi' come individuati nell'allegato 1 al presente decreto; b) «norma»: le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03, e successive modifiche e integrazioni, cosi' come definite nell'allegato 2 al presente decreto; c) «autorita' di controllo competente»: l'Organismo pagatore ai sensi dell'art. 42 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 796/04; d) «ente di controllo specializzato»: l'organo di controllo ai sensi dell'art. 42 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 796/04, delegato dall'Organismo pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali; e) «azienda»: l'insieme delle unita' di produzione gestite da un agricoltore, cosi' come definita all'art. 2, pragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1782/03.