LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

  Vista  la  convenzione  per  la tutela dei minori e la cooperazione
nell'adozione  internazionale  fatta  a  L'Aja  il 29 maggio 1993, di
seguito chiamata Convenzione;
  Vista  la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione
della Convenzione;
  Visto  l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dalla  richiamata  legge  n.  476/1998,  che  al  comma 1, lettera c)
prevede  che  la Commissione per le Adozioni Internazionali autorizzi
gli  enti,  aventi  i requisiti di cui all'art. 39-ter della medesima
legge n. 184/83, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di
adozione di minori stranieri;
  Visti  gli  articoli 9,  10, 11, 12 e 13 della Convenzione ove sono
stabiliti  i  requisiti,  i  compiti e le modalita' di autorizzazione
degli   enti   autorizzati   a   svolgere   procedure   di   adozioni
internazionali di minori;
  Visti  gli  articoli 10  e  16  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  1° dicembre  1999,  n.  492,  riguardanti rispettivamente
l'iscrizione  in  apposito  Albo  e  la pubblicazione di quest'ultimo
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
  Letto in particolare l'art. 12 della Convenzione ove si prevede che
«Un  organismo  abilitato in uno Stato contraente non potra' agire in
un  altro  Stato se le autorita' competenti di entrambi gli Stati non
vi abbiano consentito»;
  Lette le proprie delibere n. 1/2000/AE/ALBO del 18 ottobre 2000, n.
2/2002/AE/ALBO  del  31 maggio 2001 e quelle successivamente assunte,
ai  sensi  dell'art.  9 del sopra citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 492/1999, sulle istanze di autorizzazione presentate ai
sensi dell'art. 8 dello stesso decreto;
  Letta  la propria delibera n. 120/2002/AE/Albo del 14 novembre 2002
pubblicata  nel  Supplemento Ordinario n. 220 alla Gazzetta Ufficiale
n.   281  del  30 novembre  2002,  recante  «Nuovo  albo  degli  enti
autorizzati  ex  art.  39,  comma 1,  lettera c) della legge 4 maggio
1983,  n.  184,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre
1998, n. 476» TERZA EDIZIONE;
  Letta  la  propria  delibera  n.  130/2002  del 19 dicembre 2002 di
modifica ed integrazione della delibera n. 120/2002/AE/Albo;
  Letta  la propria delibera n. 163/2003/AE/ALBO del 17 dicembre 2003
di modifica ed integrazione della delibera n. 130/2002/AE/Albo;
  Letta la propria delibera n. 36/2004/SG/AE/AUT/ALBO del 20 dicembre
2004 di modifica ed integrazione della delibera n. 163/2003/AE/Albo;
  Letta la propria delibera n. 20/2005/SG/AE/AUT/ALBO del 19 dicembre
2005    di    modifica    ed    integrazione    della   delibera   n.
36/2004/SG/AE/AUT/ALBO;
  Lette  le  proprie successive delibere indicate in parentesi [(n. 1
del  31 gennaio  2006, numeri 9 e 10 in data 27 febbraio 2006, numeri
19, 20, 21 e 25 in data 12 aprile 2006, n. 28 in data 26 maggio 2006,
numeri 35, 36, 37, 38 e 39 in data 21 giugno 2006, numeri 54, 55, 56,
57,  58,  59,  60, 61, 62, 63, 64 e 65 in data 27 luglio 2006, numeri
93,  94, 95, 96, 97, 98, 135, 143, 144, 145, 146 del 24 ottobre 2006,
n.  147  del  28 novembre  2006,  n.  10 e 11 del 20 dicembre 2006)],
emanate  nel  corso  dell'anno 2006, con le quali sono state disposte
nuove   autorizzazioni   e   conseguenti   ulteriori   modifiche   ed
integrazioni dell'albo di cui alla delibera n. 20/2005/SG/AE/AUT/ALBO
del 19 dicembre 2005;
  Ravvisata  la  necessita'  di  dare  piena e coerente attuazione al
sopraindicato  art.  12  della  Convenzione  e, nel contempo, fornire
chiare  indicazioni  alle  Istituzioni  nazionali ed internazionali e
alle famiglie sull'accreditamento e sull'operativita' degli enti, non
compaiono  i Paesi per i quali gli enti sono stati autorizzati ma non
sono ancora accreditati o operativi; pertanto:
                              Delibera:

  a) sono  iscritti nell'Albo, gli enti autorizzati che, alla data di
pubblicazione   della  presente  delibera,  risultano  effettivamente
operativi,  in  quanto  autorizzati  rispettivamente  da entrambi gli
Stati ove essi operano;
  b) gli  enti  autorizzati,  che  alla  data della pubblicazione del
presente  Albo non risultano ancora accreditati nei paesi per i quali
hanno    ricevuto   l'autorizzazione   dalla   Commissione,   saranno
successivamente   iscritti   a   seguito   di   presentazione   della
documentazione attestante l'accreditamento o l'operativita' nel paese
estero;
  c) il     precedente    Albo    di    cui    alla    delibera    n.
20/2005/SG/AE/AUT/ALBO del 19 dicembre 2005, gia' pubblicato nel S.O.
n. 80 alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2006, e' sostituito
dal  presente  e  le  successive  modifiche  saranno pubblicate sulla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  e  sul sito della Commissione
www.commissioneadozioni.it
    Roma, 20 dicembre 2006

                                                        Il presidente
                                                           Capponi


Il coordinatore della segreteria tecnica
                   Vinci