IL PRESIDENTE

  Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il  regolamento  concernente  la  disciplina  dell'autonomia
finanziaria  della  Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite
della Corte stessa nell'adunanza del 14 dicembre 2000;
  Visto  il  progetto di bilancio di previsione della Corte dei conti
per  l'esercizio  2007,  predisposto  dal Segretario generale in data
24 novembre 2006;
  Vista  la  relazione del 1° dicembre 2006, con la quale il Collegio
dei  revisori  ha  reso  un  parere  negativo  sul citato progetto di
bilancio  in  quanto  lo stesso non prevede una riduzione delle spese
per   consumi  intermedi,  in  conformita'  di  quanto  in  proposito
prescritto dall'art. 22, comma 2, della legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visto il parere reso nella seduta del 4 dicembre 2006 dal Consiglio
di  amministrazione,  che,  pur  valutando  positivamente il predetto
progetto  di bilancio 2007, non ha espresso unanimita' di consensi in
ordine  alla  non  prevista applicazione delle disposizioni di cui al
citato art. 22, comma 2, della legge n. 248/2006;
  Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 20 dicembre 2006,
con la quale il Consiglio di presidenza ha espresso parere favorevole
sul  summenzionato  progetto di bilancio 2007, avendo ritenuto che la
norma  di cui all'art. 22 della legge n. 248/2006 non si applica alla
Corte dei conti;
  Considerato  che  resta tuttora incerta l'applicabilita' alla Corte
della  norma  restrittiva di cui all'art. 22, comma 2, della legge n.
248/2006,  come  emerge  dai  pareri  degli  organi  consultivi sopra
citati;
  Ritenuto,  pertanto, necessario ricorrere all'esercizio provvisorio
nei  limiti  previsti per il bilancio dello Stato, ai sensi dell'art.
2,  comma 5,  del surrichiamato regolamento di autonomia finanziaria,
tenuto   conto   delle   gravi   implicazioni   sulla   funzionalita'
dell'Istituto  che  l'applicazione  della  suindicata  norma di legge
comporterebbe    ed    in   attesa   delle   opportune   disposizioni
interpretative del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Su proposta del Segretario generale;
                              Decreta:

  E'  autorizzato  per  l'anno  2007  l'esercizio  provvisorio per un
periodo non superiore a tre mesi.
  La  gestione provvisoria e' consentita nei limiti di tre dodicesimi
della  spesa  iniziale  prevista  da ciascun capitolo del bilancio di
previsione  2006  ovvero  nei limiti della maggiore spesa necessaria,
qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni
o di pagamenti frazionati in dodicesimi.
  Il  presente  decreto,  munito del visto del Servizio del bilancio,
sara'  trasmesso  al  Ministero  della giustizia per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 dicembre 2006
                                             Il presidente: Staderini