IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Vista  la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958,
n.  1074 recante il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre
1957,  n.  1293,  sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio;
  Vista  la  legge  23 luglio  1980,  n.  384, recante modifiche alla
citata legge 1293/1957;
  Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del
gioco del lotto e misure per il personale del lotto;
  Vista  la  legge  29 gennaio  1986, n. 25 concernente modificazioni
alla  legge  22 dicembre  1957,  n.  1293,  sulla  organizzazione dei
servizi  di  distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche'
disposizioni in materia di procedure contabili;
  Vista  la  legge  19 aprile 1990, n. 85, recante modificazioni alla
predetta legge 2 agosto 1982, n. 528;
  Vista  la  legge  12 novembre  1990,  n.  331 con la quale e' stato
convertito  in  legge  il  decreto-legge  15 settembre  1990,  n. 261
recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di
accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e
disposizioni  per  il  contenimento  del disavanzo del bilancio dello
Stato;
  Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la conversione,
con  modificazioni,  del  decreto  legge  30 settembre  2005,  n. 203
recante  misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria.
  Considerato  che  l'art.  3,  comma 42-bis,  della  predetta  legge
dispone  l'assegnazione  di  rivendite  di  generi  di  monopolio  ai
titolari   di  ricevitorie  del  lotto  che,  per  effetto  di  nuove
attivazioni  di  analoghe  concessioni  presso rivendite di generi di
monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza
inferiore  ai  200  metri  da altra ricevitoria, o comunque quando, a
seguito  dell'ampliamento  della rete di raccolta, sia intervenuto un
significativo   mutamento  delle  condizioni  di  mercato  che  abbia
determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda;
  Considerato altresi' che per l'attuazione di quanto sopra lo stesso
art.  3,  comma 42-bis,  dispone che le relative condizioni e termini
siano    stabilite    con    regolamento   del   direttore   generale
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  I  soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma 42-bis, del decreto-legge
30 settembre  2005,  n.  203,  convertito con modificazioni con legge
2 dicembre  2005,  n.  248,  in  servizio  all'entrata  in vigore del
presente  regolamento,  possono presentare istanza per l'assegnazione
di  una  rivendita  di  generi  di monopolio, in qualunque comune del
territorio nazionale.
  Le istanze in questione, con l'indicazione, a pena di nullita', del
locale  prescelto  per  la  rivendita,  devono  essere esclusivamente
presentate o spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,
secondo  il modello di cui all'allegato 1, entro e non oltre due anni
dall'entrata   in   vigore   del  presente  regolamento,  all'Ufficio
regionale competente per territorio.