IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 recante il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; Vista la legge 23 luglio 1980, n. 384, recante modifiche alla citata legge 1293/1957; Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto; Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 25 concernente modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili; Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modificazioni alla predetta legge 2 agosto 1982, n. 528; Vista la legge 12 novembre 1990, n. 331 con la quale e' stato convertito in legge il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato; Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Considerato che l'art. 3, comma 42-bis, della predetta legge dispone l'assegnazione di rivendite di generi di monopolio ai titolari di ricevitorie del lotto che, per effetto di nuove attivazioni di analoghe concessioni presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda; Considerato altresi' che per l'attuazione di quanto sopra lo stesso art. 3, comma 42-bis, dispone che le relative condizioni e termini siano stabilite con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 I soggetti di cui all'art. 3, comma 42-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2005, n. 248, in servizio all'entrata in vigore del presente regolamento, possono presentare istanza per l'assegnazione di una rivendita di generi di monopolio, in qualunque comune del territorio nazionale. Le istanze in questione, con l'indicazione, a pena di nullita', del locale prescelto per la rivendita, devono essere esclusivamente presentate o spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo il modello di cui all'allegato 1, entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, all'Ufficio regionale competente per territorio.