IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.   3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma 380  della  legge
23 dicembre   2005,   n.   266,   ove  si  prevede  che  il  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato
interno  od  estero  nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a
breve,  medio  e  lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il
tasso  di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra caratteristica e modalita';
  Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo
articolo prevedendo  che  le  operazioni  stesse vengano disposte dal
Direttore  generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;
  Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il
Direttore   generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della
Direzione  Seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del
bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;
  Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto
rientra  nel  limite che verra' stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, a
norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
  Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre e 25 ottobre
2006  con  i  quali  e'  stata  disposta  1'emissione delle prime sei
tranches   dei  certificati  di  credito  del  Tesoro  con  godimento
1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati
di credito del Tesoro;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto
ministeriale  del  4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  settima  tranche  dei  certificati di
credito  del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio
2013,  fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di
cui  al  decreto  del 25 agosto 2006, altresi' citato nelle premesse,
recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2006.
  La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, non
verra'  corrisposta  dal  momento  che, alla data del regolamento dei
titoli, sara' gia' scaduta.