IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visto  il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme
per  l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e'
affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  decreto  direttoriale  16 novembre  2000, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2000,
n.   279,   concernente   approvazione  del  piano  di  distribuzione
territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
concernente  approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in
concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11 luglio  2001, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   del   16 luglio   2001,  n.  163,  concernente
graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al
gioco del Bingo, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  direttoriale  17 giugno  2003, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   del   24 giugno   2003,  n.  144,  concernente
determinazioni in materia di trasferimento delle sale-bingo;
  Visto,  in  particolare, l'art. 15, comma 1, della convenzione tipo
per  l'affidamento  in concessione della gestione del gioco del Bingo
il quale prevede: «La presente convenzione avra' durata di sei anni a
decorrere  dall'inizio  dell'attivita'  di  gestione del gioco e puo'
essere  rinnovata  per  una  sola volta. A tal fine il concessionario
formula  espressa  richiesta  all'Amministrazione, da effettuarsi con
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno, almeno sei mesi prima della
scadenza.  L'Amministrazione,  valutata anche la gestione effettuata,
comunica  con  lo  stesso mezzo le proprie determinazioni al riguardo
entro tre mesi dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel detto
termine, la richiesta s'intende accettata.»;
  Ritenuto  opportuno  stabilire, ai fini istruttori del procedimento
di  rinnovo  delle convenzioni per l'affidamento in concessione della
gestione  del Bingo, le relative modalita' e requisiti e i criteri di
valutazione  della  gestione  effettuata,  nonche'  le  procedure per
l'assegnazione di eventuali nuove concessioni;
                              Decreta:

                               Art. 1.
 Rinnovo delle convenzioni di concessione per la gestione del Bingo

  1. La   richiesta  di  cui  all'art.  15,  comma 1,  della  vigente
convenzione  di  concessione,  e'  inoltrata,  con  le  modalita' ivi
indicate,  non  prima  di  nove mesi dalla scadenza della convenzione
stessa.
  2. Unitamente  alla istanza di cui al comma 1, e' trasmessa, a pena
di  improcedibilita'  dell'istanza stessa, la seguente documentazione
comprovante  il  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dalla normativa
vigente per il rilascio delle concessioni della specie:
    a) dichiarazione  del legale rappresentante, conforme allo schema
allegato,  resa  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui
all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    b) certificazione  di  regolarita'  contributiva  rilasciata, per
quanto di rispettiva competenza, dall'I.N.P.S. e dall'INAIL, ai sensi
dell'art.  2  del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito
dalla  legge  22 novembre  2002, n. 266 e di cui all'art. 1, comma 8,
del   decreto   legislativo  14 agosto  1996,  n.  494  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    c) certificato  di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese non
anteriore  a sei mesi, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria
e  Artigianato,  riportante  le  generalita' dell'impresa, gli organi
sociali   in   carica,   l'attivita'   d'impresa,   l'indicazione  di
insussistenza  nell'ultimo  quinquennio,  di procedimenti concorsuali
iniziati  o  pendenti  a  carico  della societa', nonche' la dicitura
anti-mafia  ai  sensi  dell'art.  9  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 252/1998;
    d) visura camerale contenente l'elenco dei soci e l'entita' delle
quote sociali da essi rispettivamente possedute;
    e) copia   dell'atto   (contratto,  compromesso,  preliminare...)
attestante  la  disponibilita'  giuridica  del  locale  ove si svolge
l'attivita' oggetto della concessione Bingo per tutta la durata della
convenzione.
  3. Il rinnovo della convenzione di concessione e' subordinato:
    a) alla prestazione della cauzione prevista dall'art. 9, comma 1,
del  decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dall'art. 6 della
convenzione  di  concessione,  costituita  a  mezzo  di  fidejussione
bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalente;
    b) alla   presentazione   del  titolo  definitivo  attestante  la
disponibilita'  giuridica,  per  tutta  la  durata della concessione,
dell'immobile  ove  si  svolge  la  gestione  del bingo, qualora tale
titolo  definitivo  non sia stato trasmesso unitamente all'istanza di
cui al comma 1;
    c) alla   restituzione   dell'originale   della   convenzione  di
concessione di cui si richiede il rinnovo;
    d) al  pagamento  delle  spese  di  scritturazione  e copia della
convenzione;
    4. La   convenzione   non   e'  rinnovata  nel  caso  in  cui  il
concessionario:
    a) non  abbia  provveduto  alla integrale estinzione di eventuali
debiti a titolo di prelievo erariale e di compenso per il controllore
centralizzato del gioco, compresi gli interessi di mora;
    b) non   abbia   provveduto   al   pagamento   delle   spese   di
registrazione,  scritturazione  e  copia  della  convenzione  di  cui
richiede il rinnovo;
    c) non abbia provveduto al pagamento della penale di cui all'art.
1,  comma 5-bis  della legge 8 agosto 2002, n. 178, salvo la pendenza
di procedimenti giurisdizionali.
  5. Le  convenzioni di concessione rinnovate saranno registrate solo
in caso d'uso.