IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  Visto  il  testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;
  Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento
dell'imposta  fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1539;
  Visto  il  regolamento  per  la conservazione del nuovo catasto dei
terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
  Vista   la   legge   1° ottobre   1969,   n.  679,  concernente  la
semplificazione delle procedure catastali;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  650,  concernente  il  perfezionamento e la revisione del sistema
catastale;
  Visto   il  regolamento,  recante  norme  per  l'automazione  delle
procedure   di   aggiornamento   degli   archivi  catastali  e  delle
conservatorie  dei  registri  immobiliari,  adottato  con decreto del
Ministro  delle  finanze  19 aprile  1994,  n. 701, ed in particolare
l'art.   5,   comma 3,   il   quale  stabilisce  che  la  modifica  o
l'integrazione  dei  modelli,  delle formalita' e delle procedure per
gli  adempimenti  degli obblighi di cui al regolamento stesso possono
essere   adottate   con  provvedimento  del  direttore  generale  del
Dipartimento del territorio;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
«Riforma  dell'organizzazione  del Governo a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e  successive  modificazioni, ed in
particolare, l'art. 64, che ha istituito l'Agenzia del territorio;
  Visto  il  decreto  28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro
delle  finanze,  con cui sono state rese esecutive le Agenzie fiscali
previste  dagli  articoli 62,  63,  64  e  65 del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300,  come  modificato  dal  successivo decreto
ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
  Visto   l'art.  30,  comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto  il  provvedimento  del direttore dell'Agenzia del territorio
22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo
2005,  che  fissa  termini,  condizioni  e  modalita'  relative  alla
presentazione  del  modello  unico informatico di aggiornamento degli
atti  catastali,  e  rinvia  ad  appositi provvedimenti del direttore
dell'Agenzia  del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche
del  modello  unico informatico catastale relativamente a determinate
tipologie di atti di aggiornamento;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
  Visto  il  provvedimento  del direttore dell'Agenzia del territorio
23 febbraio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 50 del
1° marzo  2006,  con  cui  sono  state  approvate le nuove specifiche
tecniche e la procedura Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di
aggiornamento  geometrico  di  cui  all'art. 8 della legge 1° ottobre
1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
  Considerata  l'opportunita' di avviare una fase sperimentale per la
presentazione   in   via   telematica  degli  atti  di  aggiornamento
geometrico;
                              Dispone:
                               Art. 1.
Approvazione del modello unico informatico per la presentazione degli
atti geometrici di aggiornamento e delle relative specifiche tecniche
  1.  Sono  approvate,  ai  sensi  dell'art.  2 del provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  70 del 25 marzo 2005, le specifiche tecniche
per  la predisposizione del modello unico informatico catastale degli
atti  geometrici  di  aggiornamento  di  cui  all'art.  8 della legge
1° ottobre  1969,  n.  679,  ed  agli  articoli 5 e 7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  650,  riportate
nell'allegato 1.
  2. A decorrere dal 15 gennaio 2007, le medesime specifiche tecniche
sono  utilizzate  anche per la presentazione degli atti geometrici di
aggiornamento  predisposti  con  la  procedura  Pregeo  9  di  cui al
provvedimento  del  direttore dell'Agenzia del territorio 23 febbraio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006.