IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);
  Viste le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio del 14 giugno 2006, relative all'accesso all'attivita'
degli   enti   creditizi   e   al  suo  esercizio  e  all'adeguatezza
patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, da
recepire nell'ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2006;
  Visto  il  decreto-legge  adottato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta   del   22 dicembre  2006,  il  quale,  tra  l'altro,  apporta
modificazioni e integrazioni al TUB per il recepimento delle predette
direttive;
  Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del TUB:
    gli  articoli 53,  comma 1,  lettere a), b), d)  e  d-bis), e 67,
comma 1,  lettere a), b), d)  ed e),  i quali dispongono che la Banca
d'Italia,  in  conformita'  delle  deliberazioni  del CICR, emana nei
confronti  delle  banche  e  dei gruppi bancari disposizioni aventi a
oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del
rischio    nelle   sue   diverse   configurazioni,   l'organizzazione
amministrativa   e   contabile   e   i   controlli   interni  nonche'
l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;
    gli articoli 53, comma 2, e 67, comma 2, i quali stabiliscono che
le  disposizioni  emanate  dalla Banca d'Italia possono prevedere che
determinate  operazioni  siano  sottoposte  ad  autorizzazione  della
stessa Banca d'Italia;
    gli   articoli 53,  comma  2-bis,  e  67,  comma 2-bis,  i  quali
stabiliscono  che  le  disposizioni  della  Banca  d'Italia  aventi a
oggetto  l'adeguatezza patrimoniale delle banche e dei gruppi bancari
possono  prevedere  la  possibilita' di utilizzare: a) le valutazioni
del  rischio  di  credito  rilasciate  da  societa'  o  enti esterni,
disciplinando i requisiti di tali soggetti e le relative modalita' di
accertamento  da  parte  della  Banca d'Italia; b) sistemi interni di
misurazione   dei   rischi   per   la  determinazione  dei  requisiti
patrimoniali,  previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia. Per le
banche   e   i   gruppi  sottoposti  alla  vigilanza  consolidata  di
un'autorita'  di  un  altro  Stato  comunitario,  la  decisione e' di
competenza  della  medesima  autorita'  qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una
decisione congiunta con la Banca d'Italia;
    l'art.  59,  comma 1,  lettera b),  in  base  al  quale  la Banca
d'Italia,  in  conformita' delle deliberazioni del CICR, individua le
caratteristiche    delle    partecipazioni   assunte   da   «societa'
finanziarie»  per  la  definizione  della  nozione  di  queste ultime
nell'ambito della disciplina del gruppo bancario;
    l'art.  60,  comma 1,  lettera b), in base al quale compongono il
gruppo  bancario  la  societa'  finanziaria  capogruppo e le societa'
bancarie,  finanziarie  e  strumentali  da questa controllate, quando
nell'insieme  delle  societa'  da  essa controllate vi sia almeno una
banca  e  abbiano  rilevanza  determinante,  secondo quanto stabilito
dalla  Banca  d'Italia  in  conformita' delle deliberazioni del CICR,
quelle bancarie e finanziarie;
    l'art.  107,  comma 2, il quale prevede che la Banca d'Italia, in
conformita'  delle  deliberazioni  del  CICR, detta agli intermediari
iscritti  nell'elenco  speciale  disposizioni  aventi  a oggetto, tra
l'altro,  l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
nelle  sue  diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e
contabile  e  i controlli interni nonche' l'informativa da rendere al
pubblico sulle predette materie;
    l'art.  107, comma 2-bis, il quale stabilisce che le disposizioni
della   Banca   d'Italia   ai   sensi   del   comma 2   dello  stesso
articolo prevedono   che   gli   intermediari   finanziari   iscritti
nell'elenco   speciale  possono  utilizzare: a)  le  valutazioni  del
rischio  di  credito  rilasciate  da societa' o enti esterni previsti
dall'art. 53, comma 2-bis, lettera a), del TUB; b) sistemi interni di
misurazione   dei   rischi   per   la  determinazione  del  requisito
patrimoniale, previa autorizzazione della Banca d'Italia;
  Visto il decreto d'urgenza del Ministro del Tesoro - Presidente del
CICR  7 dicembre 1991, n. 436154, recante «Criteri per la valutazione
della  rilevanza  determinante,  tra  i  soggetti  controllati  dalla
capogruppo,  di  quelli  esercenti  attivita' bancaria, finanziaria e
strumentale»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del Tesoro - Presidente del CICR
22 giugno  1993,  n.  242630, in materia di «Despecializzazione degli
enti creditizi. Operativita' a medio e lungo termine»;
  Vista la Delibera CICR 12 gennaio 1994 in materia di «Patrimonio di
vigilanza  e  coefficiente  di solvibilita' delle banche e dei gruppi
bancari»;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
  Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, TUB;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  I  gruppi  bancari,  le  banche  e  gli intermediari finanziari
indicati nell'art. 8 sono tenuti a costituire e mantenere i requisiti
patrimoniali  a  fronte  delle  diverse  tipologie  di  rischio  e ad
osservare  gli  altri obblighi previsti dal presente decreto, secondo
quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca
d'Italia, in conformita' della normativa comunitaria.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 possono prevedere che nei
confronti  di banche facenti parte di un gruppo bancario che rispetti
i  requisiti  su  base  consolidata, si applichino regole prudenziali
attenuate  in  materia  di requisiti patrimoniali e di concentrazione
dei rischi.