Premesso che:
      ai  sensi  dell'art.  5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre
2001,  n.  343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001,  n. 401, modificato successivamente con decreto-legge 31 maggio
2005,  n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005,
n.  152,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, determina le
politiche  di  protezione  civile,  detiene  i poteri di ordinanza in
materia  di protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle
amministrazioni  centrali  e  periferiche dello Stato, delle Regioni,
delle   Province,   dei  Comuni,  degli  enti  pubblici  nazionali  e
territoriali  e di ogni altra istituzione pubblica e privata presente
sul  territorio  nazionale,  finalizzate  alla tutela dell'integrita'
della  vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o
dal  pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi
o da altri eventi che determinino situazioni di grave rischio;
      ai  sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto-legge, per
lo  svolgimento  delle attivita' predette il Presidente del Consiglio
dei Ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile;
      ai   sensi   dell'art.  7-bis  del  medesimo  decreto-legge  le
pubbliche  amministrazioni  e gli enti pubblici sono tenuti a fornire
ogni  collaborazione  possibile  alla  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  protezione  civile  assicurando  la
disponibilita' delle risorse necessarie;
      con  legge  24 febbraio  1992,  n.  225,  e' stato istituito il
Servizio  nazionale  di  protezione  civile  al  fine  di tutelare la
integrita'  della  vita,  i  beni,  gli insediamenti e l'ambiente dai
danni o dal pericolo derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e
da  altri  eventi  calamitosi e le cui funzioni sono coordinate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile;
      con decreto-legge 30 dicembre 2003, n. 366 sono state apportate
modifiche  ed  integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300   concernente  le  funzioni  e  la  struttura  organizzativa  del
Ministero  delle  comunicazioni  a  norma  dell'art.  1  della  legge
6 luglio 2002, n. 137;
      con  decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176  e'  stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero
delle comunicazioni;
      con  decreto-legge  12 giugno  2001,  n.  217,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, sono state attuate
le  «Modificazioni  al  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300,
nonche'   alla   legge   23 agosto   1988,  n.  400,  in  materia  di
organizzazione del Governo»;
      con  decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del  27 dicembre  2004,  e  con  successive  modifiche  apportate con
decreto del Ministro delle comunicazioni del 22 marzo 2006 pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  87  del
13 aprile  2006  e'  stata attuata la «Riorganizzazione del Ministero
delle comunicazioni»;
      con  decreto  del  Ministro delle comunicazioni 28 ottobre 2003
sono  state  apportate  modifiche al protocollo d'intesa stipulato il
16 ottobre   2002   e   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 288 del 12 dicembre 2003;
      con  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  e'  stata istituita
l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, che ha tra l'altro
il  compito  di  indicare  le  frequenze  da destinare al servizio di
protezione civile;
      che  l'art.  1, comma 1-bis del decreto-legge 18 novembre 1999,
n.  433,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000,
n.  5,  fissa  al  31 luglio  2000  il  termine per l'assegnazione di
frequenze  alle  organizzazioni  di volontariato e al Corpo nazionale
del soccorso alpino;
      il  vigente  Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di
cui  al  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8 luglio  2002
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169
del   20 luglio  2002  alla  nota  85  riserva  coppie  di  frequenze
sull'intero  territorio  nazionale  per  scopi di protezione civile a
supporto  dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione
civile;
      il  protocollo  d'intesa  stipulato  in  data  16 ottobre  2002
relativo  alla  concessione di frequenze radio tra il Ministero delle
comunicazioni   e   la   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della protezione civile che stabilisce, all'art. 2, tra
l'altro,   la   sua   validita'   in   quattro  anni  dalla  data  di
sottoscrizione  del medesimo protocollo e che pertanto e' giunto alla
sua naturale scadenza;
      entrambe   le  Amministrazioni  ritengono  utile  e  necessario
rinnovare  i  contenuti  di  detta  collaborazione  che  ha  prodotto
significati  progressi  nella  realizzazione di specifiche reti radio
regionali  dedicate  alla protezione civile migliorando sensibilmente
su  quei territori le possibilita' di comunicazione soprattutto nelle
situazioni di emergenza;
      e'   altresi'  necessario  completare  la  progettazione  e  la
implementazione  delle  reti di TLC ad uso del servizio di protezione
civile,  con  particolare riferimento a quelle radio, in un ottica di
integrazione  tra  le  reti  a  livello  nazionale  e  regionale e di
sinergia   degli   interventi  tra  le  Amministrazioni  nazionali  e
regionali;
      entrambe  le  Amministrazioni  ritengono  opportuno  sviluppare
accordi di collaborazione congiunta con altre Amministrazioni ed enti
di  ricerca  al  fine  di  promuovere  da  un  lato  una domanda piu'
qualificata  sul  settore  delle  reti di TLC ad uso della protezione
civile,  dall'altro  un  offerta piu' efficace e tempestiva attivando
partenariati  pubblico-privati, cogliendo le opportunita' offerte dai
programmi europei per l'innovazione e la ricerca nel settore;
      e'  interesse di entrambe le Amministrazioni sperimentare nuove
tecnologie  con  particolare  riguardo  allo  sviluppo  di  reti  che
utilizzino   sistemi  Tetra  e  Wi  Max  in  porzioni  di  territorio
particolarmente interessate da rischi ed eventi;
      e'  necessario  promuovere  azioni  sinergiche tra il Ministero
delle  comunicazioni  e  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della protezione civile per l'attuazione del «Programma
informativo  nazionale di pubblica utilita» di cui all'art. 7-bis del
decreto-legge    7 settembre    2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche attraverso
nuove  forme  di  collaborazione  con  i  concessionari  dei  servizi
radiofonici nazionali e televisivi;
      in  data  15 settembre  2004 e' stata stipulata una Convenzione
tra  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione   civile   e   le  aziende  di  telefonia  mobile  per  la
costituzione  del  Circuito  nazionale dell'informazione d'emergenza,
con durata di un anno;
      e' necessario stipulare una nuova Convenzione con gli operatori
di telefonia fissa e mobile che preveda oltre ad azioni congiunte per
l'ottimizzazione   e   l'innovazione   delle  infrastrutture  tecnico
logistiche,   la   disponibilita'  di  servizi  innovativi  anche  in
attuazione dell'art. 7-bis della legge n. 401/2001;
      analoga  Convenzione  e'  stata  stipulata  con  le  principali
associazioni  delle  imprese  del  sistema radiotelevisivo pubblico e
privato  in data 28 settembre 2004 finalizzata alla realizzazione del
citato Circuito nazionale dell'informazione d'emergenza;
      la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione  civile  intende  avvalersi, per il perseguimento dei suoi
fini  istituzionali  nel complesso settore delle comunicazioni, della
collaborazione  istituzionale  rappresentata anche dalle conoscenze e
dalle  competenze tecnico scientifiche del Ministero e presente anche
nei  suoi  organismi controllati o vigilati come l'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM) e la
Fondazione Ugo Bordoni;
      entrambe   le   Amministrazioni   condividono   l'esigenza   di
accrescere  e  diffondere  presso  ogni  categoria  di cittadino e in
particolare  nei  confronti delle nuove generazioni la sensibilita' e
la conoscenza nei confronti dei rischi naturali ed antropici presenti
nel  nostro  Paese, sviluppando una cultura positiva dei metodi e dei
comportamenti  di  prevenzione, attraverso l'elaborazione di appositi
contenuti   programmatici   da   veicolare   attraverso  campagne  di
comunicazione ovvero mediante canali tematici;
      in relazione al comune obiettivo di realizzare anche nel nostro
Paese, su impulso dell'Unione europea e in attuazione della Direttiva
n.  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 2 marzo
2002, il cosiddetto «Numero unico di emergenza»;
      considerata  l'esigenza  che  viste  le  numerose ed importanti
sinergie  il  Ministero delle comunicazioni sia rappresentato in seno
ai diversi organismi nazionali di protezione civile ed in particolare
nel  Comitato  operativo  di  cui all'art. 10 della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
      considerate  anche  le  possibili  sinergie  operative  con  le
strutture  locali  e  nazionali  di protezione civile e i servizi che
contestualmente  anche  nelle fasi di emergenza il sistema postale e'
tenuto a fornire ai cittadini e alle istituzioni;
    Si conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
                  Finalita' del Protocollo d'intesa
    1. Il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  - Dipartimento della protezione civile, si impegnano a
sviluppare  ogni  utile  iniziativa  per  la  realizzazione di reti e
servizi   di   comunicazione  elettronica  ad  uso  del  servizio  di
protezione  civile,  in  un'ottica di interoperabilita' e convergenza
tra  le  reti  a  livello nazionale e regionale e in coerenza con gli
interventi   in   corso   di   attuazione   o   gia'   attuati  dalle
Amministrazioni nazionali e regionali.
    2. Il Ministero delle comunicazioni, coinvolgendo per gli aspetti
di  competenza  l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile,  predispongono un programma operativo in attuazione di quanto
previsto dal comma 1, con particolare riguardo a:
      a) realizzazione di una rete radio nazionale;
      b) sviluppo  ed  utilizzo  di  sistemi  e servizi innovativi di
telefonia mobile;
      c) realizzazione  ed  implementazione del circuito nazionale di
emergenza (CNIE);
      d) sperimentazione di servizi su reti Tetra e Wi Max;
      e) collaborazione  e sinergia di natura tecnica e logistica con
i  concessionari  dei  servizi  radio  televisivi  e  radiofonici  ed
operatori di telefonia mobile e fissa.