IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto  legislativo 3 settembre 2003, n. 257, recante
«Riordino   della  disciplina  dell'Ente  per  le  nuove  tecnologie,
l'energia  e  l'ambiente  -  ENEA», e, in particolare, l'art. 20, sul
regolamento  di  organizzazione e funzionamento dell'Ente, l'art. 22,
sulla  competenza  del Ministro ad approvare modifiche al regolamento
di  organizzazione e funzionamento, nonche' l'art. 24, sui poteri del
commissario straordinario dell'Ente, qualora nominato:
    Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 31 marzo
2006,  n.  165, recante regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
    Visto  il  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di  riordino  delle  attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  e  dei  Ministeri,  ai  sensi  del  quale  e'  istituito il
Ministero dello sviluppo economico:
    Visto  il  provvedimento  del  Garante per la protezione dei dati
personali  del  30 giugno  2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005;
    Vista   l'autorizzazione   n.  7/2005  al  trattamento  dei  dati
giudiziari  da  parte  di  privati,  di  enti pubblici economici e di
soggetti   pubblici,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;
    Considerato  che  occorre adottare un atto per il trattamento dei
dati  sensibili  e  giudiziari  dell'Ente  per  le  nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente - ENEA;
    Vista  l'ordinanza del commissario straordinario dell'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA n. 15 /2006/ C.S. del
3 maggio 2006, che integra e modifica lo schema di regolamento per il
trattamento   dei  dati  sensibili  e  giudiziari  dell'ENEA  di  cui
all'ordinanza n. 2/2006/ C.S. del 24 gennaio 2006;
    Visto  il  parere  favorevole  reso  in  data  10 maggio 2006 dal
Garante  per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154,
comma 1,  lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sullo  schema  di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari dell'ENEA;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    E'  approvato il regolamento relativo ai tipi di dati sensibili e
giudiziari  che  possono  essere  trattati e di operazioni eseguibili
presso l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA,
contenuto  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante del
presente decreto.
      Roma, 19 dicembre 2006
                                                 Il Ministro: Bersani