IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare  l'art.  19  che prevede
l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse;
  Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata  legge  n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme  generali  sull'«ordinamento  del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare 1'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto l'art. 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica   8 ottobre  1973,  n.  1065,  inserito  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  1984,  n.  27,  da  ultimo
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n.  322, che stabilisce che per le varieta' per le quali l'iscrizione
non  e' stata rinnovata, possa essere concesso un periodo transitorio
per  la  certificazione,  il  controllo  (limitatamente  alle  specie
ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi
o  dei  tuberi-seme  di patata che si protragga fino al 30 giugno del
terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;
  Considerato  che  il  responsabile  della  conservazione in purezza
della  varieta'  indicata  nel dispositivo ha presentato la richiesta
intesa  ad  ottenere  il  periodo  transitorio per il controllo quali
sementi  standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti
alla varieta' medesima, la cui iscrizione al registro nazionale delle
varieta' di specie di piante ortive non e' stata rinnovata;
  Atteso  che  la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata
legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre 2006, ha espresso
parere favorevole all'accoglimento della suddetta richiesta;
  Ritenuto di dover procedere in conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  sementi  appartenenti  alla  varieta'  di cicoria denominata Di
Soncino  (codice  Sian  233)  iscritta  al  registro  nazionale delle
varieta'   di  specie  di  piante  ortive  con  decreto  ministeriale
20 giugno  1977,  da  ultimo  rinnovata  fino al 31 dicembre 2004 con
decreto  ministeriale  16 febbraio  2000 e successivamente cancellata
con  decreto ministeriale 16 ottobre 2006, possono essere controllate
quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno 2007.
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 gennaio 2007
                                    p. Il direttore generale: Montone

Avvertenza:      Il  presente  atto  non  e'  soggetto  al  visto  di
controllo  preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
ai  sensi  dell'art.  3,  legge  14 gennaio  1994,  n.  20,  ne' alla
registrazione   da  parte  dell'Ufficio  centrale  del  bilancio  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, ai sensi dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.