IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la legge 23 luglio 2003, n. 229;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto l'art. 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;
Visto l'art. 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233;
Visto il proprio decreto in data 12 settembre 2006 recante
costituzione dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione;
Ritenuto necessario ed opportuno procedere alla modifica dell'art.
2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
12 settembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 2006, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Composizione). - 1. L'Unita' e' presieduta dal
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Segretario del Consiglio dei Ministri, che puo' delegare le relative
funzioni al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. L'Unita' e' composta da esperti, in numero non superiore a
venti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari,
avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione
all'albo professionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed
esperti di elevata professionalita', individuati con separato
provvedimento. Gli esperti durano in carica un anno, salvo rinnovo.
3. Coordinatore dell'Unita' e' il Capo del Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi coadiuvato dal Capo Ufficio
legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione.
4. L'Unita' e' coadiuvata da una conferenza permanente composta dal
Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Capi degli Uffici
legislativi dei Ministri componenti il Comitato interministeriale per
la semplificazione, dal Capo dell'Ufficio di segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano e dai consiglieri giuridici del
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Segretario del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, in numero non
superiore a quattro.
5. L'Unita' e' articolata in aree operative, per funzioni e materie
omogenee; possono essere previste forme di impulso e coordinamento
delle aree medesime. Per il necessario supporto di studio e ricerca,
puo' essere istituito un Comitato scientifico. I provvedimenti
organizzativi sono adottati con provvedimento del Presidente
dell'Unita'.
6. I compensi dei componenti sono stabiliti, anche tenendo conto
dell'impegno richiesto, con decreto del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2006
Il Presidente: Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 8