IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
    Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 8, paragrafo 2;
    Visti  i  regolamenti della commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE
che  stabiliscono  le  modalita'  dettagliate  per l'attuazione della
seconda  fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2,
della direttiva 91/414/CEE;
    Vista la decisione della commissione 2006/1009/CE del 22 dicembre
2006  relativa  alla  non  iscrizione  della sostanza attiva fosalone
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
    Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza
attiva  dall'Autorita'  europea  per  la  sicurezza  alimentare, sono
emerse preoccupazioni relative al destino ambientale;
    Considerato  che dalle conclusioni di detta valutazione e' emerso
che  dette  preoccupazioni  rimanevano  irrisolte  e  che, pertanto i
prodotti   fitosanitari   contenenti  dimetenamid,  nelle  condizioni
d'impiego proposte, non soddisfano in generale le condizioni previste
all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE;
    Considerato  che  in attuazione della decisione della commissione
2006/1009/CE, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare
le  autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza
attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne'
usufruire  delle  deroghe  previste  dall'art.  8, paragrafo 2, della
direttiva 91/414/CEE;
    Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione comunitaria
revocando  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva
autorizzata in Italia;
    Considerato  che,  per  lo  smaltimento,  l'immagazzinamento,  la
commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  giacenze esistenti di
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetenamid, deve
essere  concesso  un  periodo non superiore a dodici mesi a decorrere
dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;
    Visto  l'art.  23  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  pone  in  vendita  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati e le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. La sostanza attiva dimetenamid non e' iscritta nell'allegato I
del  decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 194 che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.