IL DIRETTORE GENERALE
            del Servizio centrale di segreteria del CIPE
  Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il
finanziamento  dei  programmi  regionali di sviluppo, cap. 7635 dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze;
  Vista   la   legge   n.   352/1976,  concernente  disposizioni  per
l'applicazione  delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee
n.  268 del 28 aprile 1975 ed, in particolare, l'art. 15, lettera c),
che reca limiti d'impegno dal 1976 al 1980;
  Vista  la  legge  di  bilancio  n. 267 del 23 dicembre 2005, per il
2006;
  Visto  il  decreto  n. 31 del 25 luglio 1994, d'impegno della somma
complessiva di L. 1.005.003.945, corrispondente alle annualita' 1994,
dei  limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera c)
della legge n. 352/1976;
  Visto  il  decreto  n.  1 del 13 aprile 1995, d'impegno della somma
complessiva di L. 1.002.431.945, corrispondente alle annualita' 1995,
dei  limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera c)
della legge n. 352/1976;
  Considerato  che  con decreto ministeriale viene recato un aumento,
in  termini di competenza e cassa, dell'importo di Euro 1.884.763,87,
per  l'esercizio  2006,  al cap. 7635, relativo alle reiscrizioni per
somme  perenti  agli  effetti  amministrativi  di  cui  alle leggi n.
153/1975, art. 6, lettera a), e n. 352/1976;
  Considerato  che relativamente alle annualita' dei limiti d'impegno
di  cui  alla  legge  n.  352/1976, art. 15, lettera c) va nuovamente
impegnata  la  somma complessiva di Euro 33.815,34, necessaria per il
concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  impegnato,  per l'esercizio 2006, l'importo complessivo di Euro
33.815,34,  relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti
amministrativi,  limitate  alle  quote  riguardanti le annualita' dal
1994 al 1995 di cui alla legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

          ---->  Vedere Tabella a pag. 18 della G.U.  <----