IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2120 del codice civile;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n. 252, ed, in
particolare, gli articoli 8, concernente l'espressione della volonta'
del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto
maturando, e 9, che prevede la costituzione della forma pensionistica
complementare  alla  quale  affluiscono  le  quote  di  TFR maturando
nell'ipotesi  prevista  dall'art.  8,  comma 7, lettera b), n. 3) del
decreto legislativo medesimo;
  Visto  l'art.  1,  comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che  ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del  settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile»;
  Visto  l'art.  1,  comma  756,  della citata legge n. 296 del 2006,
concernente  il  finanziamento  del  Fondo  di cui al comma 755 della
medesima legge e le prestazioni da esso erogate;
  Visto  l'art.  1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;
  Visto  l'art.  1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite
le modalita' di attuazione di quanto previsto nei citati articoli 8 e
9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;
  Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma
765 della predetta legge n. 296 del 2006;
  Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Modalita'  di  espressione  della  volonta'  del  lavoratore circa la
                   destinazione del TFR maturando
  1. I   lavoratori   dipendenti   del  settore  privato,  esclusi  i
lavoratori  domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al
31  dicembre  2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007,
la  volonta'  di  conferire  il  trattamento  di  fine rapporto (TFR)
maturando  ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: «Decreto»),
ovvero  di  mantenere  il  trattamento  di  fine  rapporto secondo le
previsioni   dell'art.   2120   del  codice  civile,  ferma  restando
l'applicazione  dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296.  Detta  manifestazione  di  volonta'  avviene  attraverso la
compilazione  del  modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve
essere  messo  a  disposizione  di  ciascun  lavoratore dal datore di
lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale e'
stata espressa la volonta' del lavoratore, al quale ne rilascia copia
controfirmata per ricevuta.
  2.  In  relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai
sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti:
    a) in  caso  di  esplicito  conferimento  del TFR ad una forma di
previdenza  complementare, il datore di lavoro provvede al versamento
del  TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente
previsti,  a  decorrere  dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al
periodo  compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno
2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto;
in  tal  caso,  l'importo del trattamento di fine rapporto da versare
relativamente  alle  mensilita' antecedenti al mese di luglio 2007 e'
rivalutato,  secondo  i  criteri  stabiliti dall'art. 2120 del codice
civile,  in  ragione  del  tasso d'incremento del TFR applicato al 31
dicembre  2006,  rapportato  al  periodo intercorrente tra la data di
scelta e il 30 giugno 2007;
    b) in  caso  di  mancata  manifestazione  della volonta' entro il
termine  del  30  giugno  2007,  il  datore  di  lavoro  provvede  al
versamento  del  TFR  maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla
forma  pensionistica  complementare  individuata secondo i criteri di
cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
    c) in  caso  di manifestazione della volonta' di mantenere il TFR
di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, e' obbligato al versamento
del contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge
27  dicembre  2006, n. 296, secondo le modalita' di cui al decreto di
cui  all'art. 1, comma 757, della medesima legge 27 dicembre 2006, n.
296.
  3.  I  lavoratori  che  alla  data  del 31 dicembre 2006 hanno gia'
effettuato   la   scelta  di  aderire  ad  una  forma  di  previdenza
complementare,  alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi
dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.
  4. I   lavoratori   dipendenti   del  settore  privato,  esclusi  i
lavoratori  domestici,  il  cui  rapporto di lavoro ha inizio in data
successiva  al  31  dicembre  2006,  che non abbiano gia' espresso in
maniera   tacita  o  esplicita  la  propria  volonta'  in  ordine  al
conferimento  del  trattamento  di  fine  rapporto,  relativamente  a
precedenti  rapporti  di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data
di  assunzione,  la  volonta'  di  conferire  il  trattamento di fine
rapporto  ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto,
ovvero  di  mantenere  il  trattamento  di  fine  rapporto secondo le
previsioni  di  cui  all'art.  2120 del codice civile, fermo restando
l'applicazione  dell'art. 1, comma 756, della legge finanziaria 2007.
Detta  manifestazione  di volonta' avviene attraverso la compilazione
del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a
disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di
lavoro  deve  conservare  il modulo con il quale e' stata espressa la
manifestazione  di  volonta'  dal lavoratore, al quale rilascia copia
controfirmata per ricevuta.
  5.  In  relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai
sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:
    a) in  caso  di  esplicito  conferimento  del trattamento di fine
rapporto  ad  una  forma  di  previdenza  complementare, il datore di
lavoro,  a  decorrere  dal  mese successivo a quello della scelta del
lavoratore,  provvede  al versamento del TFR a tale forma, unitamente
agli  altri  contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori
assunti  nei  primi  sei  mesi  dell'anno 2007  resta  inteso  che il
versamento non potra' avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso
l'importo  del TFR e' rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2,
lettera a);
    b) in  caso  di  mancata  manifestazione  della volonta' entro il
termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere
dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento
del  TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i
criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
    c) in  caso  di manifestazione della volonta' di mantenere il TFR
di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, e' obbligato al versamento
al  Fondo  istituito  dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre
2006,  n. 296, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale di
cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.
  6. Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima
della  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  avessero gia'
manifestato  al  datore di lavoro la propria volonta' di conferire il
TFR  ad  una  forma  pensionistica  complementare,  e' fatta salva la
decorrenza  degli  effetti  dalla  data della scelta gia' compiuta, a
condizione  che  tale  scelta sia confermata mediante la compilazione
del modulo TFR1 o TFR2, allegato al presente decreto, entro 30 giorni
dalla predetta pubblicazione.