IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l'espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e 9, che prevede la costituzione della forma pensionistica complementare alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3) del decreto legislativo medesimo; Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile»; Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima legge e le prestazioni da esso erogate; Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756; Visto l'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite le modalita' di attuazione di quanto previsto nei citati articoli 8 e 9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005; Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 765 della predetta legge n. 296 del 2006; Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Decreta: Art. 1. Modalita' di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando 1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volonta' di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: «Decreto»), ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile, ferma restando l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detta manifestazione di volonta' avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale e' stata espressa la volonta' del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta. 2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti: a) in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto; in tal caso, l'importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilita' antecedenti al mese di luglio 2007 e' rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007; b) in caso di mancata manifestazione della volonta' entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto; c) in caso di manifestazione della volonta' di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, e' obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalita' di cui al decreto di cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno gia' effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto. 4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano gia' espresso in maniera tacita o esplicita la propria volonta' in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volonta' di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all'art. 2120 del codice civile, fermo restando l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge finanziaria 2007. Detta manifestazione di volonta' avviene attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale e' stata espressa la manifestazione di volonta' dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta. 5. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti: a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell'anno 2007 resta inteso che il versamento non potra' avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l'importo del TFR e' rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a); b) in caso di mancata manifestazione della volonta' entro il termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto; c) in caso di manifestazione della volonta' di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, e' obbligato al versamento al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006. 6. Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del presente decreto avessero gia' manifestato al datore di lavoro la propria volonta' di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, e' fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta gia' compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2, allegato al presente decreto, entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione.