IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;
  Visti  i  decreti  17 febbraio  2005,  13 giugno 2005, 1° settembre
2005, 4 gennaio 2006, 9 maggio 2006 e 5 settembre 2006 con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile
per  il  controllo  e  la  certificazione  di conformita' di prodotti
alimentari  a denominazione, indicazione e designazione protetta» con
decreto 11 marzo 2002 e' stata prorogata fino al 27 febbraio 2007;
  Considerato  che  il consorzio del Prosciutto di Parma con nota del
19 maggio  2005 ha comunicato di confermare l'Istituto Parma Qualita'
-  Istituto  consortile  per  il  controllo  e  la  certificazione di
conformita'  di  prodotti  alimentari  a denominazione, indicazione e
designazione   protetta   quale   organismo   di   controllo   e   di
certificazione  ai  sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento
(CE) n. 510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
«Prosciutto  di Parma» anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della  predetta  autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di
consentire   all'organismo   «Istituto   Parma  Qualita'  -  Istituto
consortile  per  il  controllo  e la certificazione di conformita' di
prodotti  alimentari  a  denominazione,  indicazione  e  designazione
protetta» la predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella   autorizzazione  concessa  con  decreto  11 marzo  2002,  fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo  di  controllo  «Istituto  Parma  Qualita'  -  Istituto
consortile  per  il  controllo  e la certificazione di conformita' di
prodotti  alimentari  a  denominazione,  indicazione  e  designazione
protetta»;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata all'organismo «Istituto Parma Qualita'
-  Istituto  consortile  per  il  controllo  e  la  certificazione di
conformita'  di  prodotti  alimentari  a denominazione, indicazione e
designazione  protetta»,  con sede in Langhirano (Parma), via Roma n.
82/b-82/c  con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla
denominazione  di  origine  protetta «Prosciutto di Parma» registrata
con  regolamento  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata
con  decreti  17  febbraio  2005,  13 giugno 2005, 1° settembre 2005,
4 gennaio  2006,  9 maggio  2006 e 5 settembre 2006, e' ulteriormente
prorogata    fino    all'emanazione    del    decreto    di   rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso.