IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, all'immissione, in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista  la  domanda presentata in data 5 gennaio 2007 dall'impresa
Zanuccoli  Industrie Zolfi S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione
all'immissione   in   fitosanitario   denominato  Zolfo  A.&A.  F.lli
Zanuccoli  Triventilato  Ramato 1,5 uguale al prodotto di riferimento
denominato ZOLFO RAMATO 96-1,5 registrato al n. 7028 con D.D. in data
26 marzo  1987 dell'impresa solfochimica s.a.s. con sede in Realmonte
(Agrigento);
    Rilevato  che  la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
      il  prodotto  e'  uguale  al prodotto di riferimento denominato
ZOLFO  RAMATO  96-1,5  dell'impresa  Solfochimica  S.A.S. con sede in
Realmonte (Agrigento);
      non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di valutazione dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
      sussiste  un  legittimo accordo con il titolare del prodotto di
riferimento;
    Rilevato   pertanto   che   non  e'  richiesto  il  parere  della
Commissione  consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'art.
20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Accertato  che  la classificazione del preparato denominato Zolfo
A.&A.  F.lli  Zanuccoli  Triventilato Ramato 1,5 e' conforme a quanto
stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
    Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data
di  scadenza  del  prodotto  di riferimento sopra citato, fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per le sostanze
attive Zolfo e Rame;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

    A  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  e  per 10 anni
l'impresa  Zanuccoli  Industrie Zolfi S.r.l. con sede in V Strada, n.
15  Zona Industriale Catania e' autorizzata ad immettere in commercio
il   prodotto   fitosanitario  Irritante  Pericoloso  Per  L'ambiente
denominato ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI TRIVENTILATO RAMATO 1,5 con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto.
    Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20-25.
    Il  prodotto  in  questione  e'  preparato presso lo stabilimento
dell'impresa:  - Solfochimica S.A.S. di Incardona Leonardo Maurizio -
Realmonte  (AG) autorizzato con decreti del 29 novembre 1984/27 marzo
1997.
    La   composizione   del  prodotto  in  questione  e  le  relative
confezioni   e   prescrizioni  d'impiego  risultano  dalle  etichette
allegate.
    Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13697.
    Il  presente  decreto  e  le  etichette allegate, con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'Impresa interessata.
      Roma, 15 gennaio 2007
                                      Il direttore generale: Borrello