IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione
in  commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la circolare del
10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista   la   domanda   presentata   in  data  12  settembre  2006
dall'impresa  Terranalisi  S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
MEROIL   uguale   al   prodotto  di  riferimento  denominato  OLEOTER
registrato al n. 3102 con decreto direttoriale in data 25 maggio 1979
dell'impresa medesima;
    Rilevato  che  la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
      il  prodotto  e'  uguale  al prodotto di riferimento denominato
OLEOTER dell'impresa medesima;
      non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di valutazione dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
      l'impresa   richiedente  e'  anche  titolare  del  prodotto  di
riferimento;
    Rilevato   pertanto   che   non  e'  richiesto  il  parere  della
Commissione  Consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'art.
20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Accertato  che la classificazione del preparato denominato MEROIL
e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 65;
    Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data
di  scadenza  del  prodotto  di riferimento sopra citato, fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Olio bianco paraffinato;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

    A  decorrere  dalla  data  del  presente decreto e per dieci anni
l'impresa  Terranalisi  S.r.l.  con  sede in Cento (Ferrara) via Nino
Bixio,  6  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il prodotto
fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato MEROIL
con   la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta
allegata al presente decreto.
    Il  prodotto  e'  confezionato  nelle taglie da: ml 200-250-500 e
litri 1-5-10-20-25.
    Il  prodotto  in  questione  e'  preparato presso lo stabilimento
dell'impresa  medesima  ubicato  in Renazzo di Cento (FE) autorizzato
con decreti del 25.1.1977/20 marzo 2000.
    La   composizione   del  prodotto  in  questione  e  le  relative
confezioni   e   prescrizioni  d'impiego  risultano  dalle  etichette
allegate.
    Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13502.
    Sono  approvate  e fanno parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 22 gennaio 2007
                                      Il direttore generale: Borrello