LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista  la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  40  della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724  e  le
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in cui e' previsto, tra
l'altro,  che la CONSOB, ai fini del proprio finanziamento, determina
in  ciascun  anno  l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
  Viste  le  proprie  delibere  n. 15.267 e n. 15.268 del 28 dicembre
2005  recanti  la  determinazione,  ai  sensi  del  citato  art.  40,
rispettivamente  dei  soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio
2006 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
  Attesa  la  necessita'  di  determinare,  per  l'esercizio  2007, i
soggetti tenuti alla contribuzione;
                              Delibera:

                               Art. 1.
                 Soggetti tenuti alla contribuzione

  1.  Sono  tenuti  a  versare  alla CONSOB, per l'esercizio 2007, un
contributo denominato «contributo di vigilanza»:
    a) le  societa'  di intermediazione mobiliare iscritte, alla data
del  2 gennaio  2007,  nell'albo,  di  cui  all'art. 20, comma 1, del
decreto  legislativo  n.  58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella
sezione  speciale  dello  stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4,
del decreto legislativo n. 415/1996;
    b) le  banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2007,
ai  sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e
quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;
    c) le  societa'  di  gestione  del  risparmio  che  alla data del
2 gennaio  2007  abbiano  esperito  con  esito  positivo le procedure
previste   dalle   disposizioni  adottate  dalla  Banca  d'Italia  in
attuazione  dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998
per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli
di  investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), dello stesso
decreto;
    d) gli  intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio
2007,  nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto
legislativo  n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4,
del   decreto  legislativo  n.  58/1998,  a  prestare  i  servizi  di
investimento  di  cui  all'art.  1,  comma 5,  lettere a) e c), dello
stesso decreto legislativo n. 58/1998;
    e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui
all'art.  201,  comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data
del  2 gennaio  2007  e  quelli  iscritti  alla stessa data nel ruolo
speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;
    f) le  societa'  di  gestione del risparmio iscritte nell'albo di
cui  all'art.  35,  comma 1,  del  decreto legislativo n. 58/1998, le
societa'  di  investimento a capitale variabile iscritte nell'albo di
cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998
e  gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione
dell'art.  42,  commi 1  e  5,  del  medesimo  decreto legislativo n.
58/1998, che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del
deposito di un prospetto informativo;
    g) le   imprese  di  assicurazione  autorizzate,  alla  data  del
2 gennaio 2007, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art.
2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005;
    h) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2007,
nell'albo  di  cui  all'art.  31, comma 4, del decreto legislativo n.
58/1998;
    i) la Borsa Italiana S.p.a.;
    l) la Tlx S.p.a.;
    m) la Mts S.p.a.;
    n) la Monte Titoli S.p.a.;
    o) la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.;
    p) gli  organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco
pubblicato  ai  sensi  del  punto  8 della comunicazione adottata con
delibera n. 14.035 del 17 aprile 2003 in corso di validita' alla data
del 2 gennaio 2007;
    q) i  soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali,
dagli  Stati  esteri  e  dagli  organismi  internazionali a carattere
pubblico  -  emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni
nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2007;
    r) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in
misura  rilevante,  soggetti  alla  vigilanza  della  CONSOB iscritti
nell'elenco   pubblicato   ai   sensi  dell'art.  108,  comma 2,  del
regolamento  CONSOB  n. 11.971/99 in corso di validita' alla data del
2 gennaio 2007;
    s) gli  offerenti,  diversi  da  quelli  di  cui  alle precedenti
lettere f)  e g),  che  alla data del 2 gennaio 2007, avendo concluso
una  sollecitazione  all'investimento  ovvero  un'offerta pubblica di
acquisto  o  scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2006 ed il
1° gennaio  2007, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni
di  cui  all'art.  97,  comma 1,  lettera b),  ovvero  all'art.  103,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 58/1998;
    t) le  societa'  di  revisione  iscritte, alla data del 2 gennaio
2007, nell'albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo
n. 58/1998.