IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno  1995),  concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme
in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la domanda presentata in data 21 settembre 2006 dall'impresa
Industria  Quimica  De  Portoguesa  Espanola  SL  intesa  ad ottenere
l'autorizzazione    all'immissione    in   commercio   del   prodotto
fitosanitario  denominato  Derek FL uguale al prodotto di riferimento
denominato  Best  FL  registrato al n. 6284 con D.D. in data 14 marzo
1985 dell'impresa Scam S.p.a. con sede in Modena;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il  prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato Best
FL  dell'impresa  Scam S.p.a.; non sono intervenuti nuovi elementi di
valutazione  dopo  il  rilascio  dell'autorizzazione  del prodotto di
riferimento;
    sussiste  un  legittimo  accordo  con il titolare del prodotto di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato  che la classificazione del preparato denominato Derek FL
e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Propanil;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 anni l'impresa
Industria  Quimica  De  Portoguesa  Espanola  SL con sede in Paseo La
Castellana,  23 Ira planta - 28046 Madrid (Spagna), e' autorizzata ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso
per  l'ambiente  denominato  Derek  FL  con  la  composizione  e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: litri 1-5-10-20.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego dalle imprese estere:
    Inquiport S.A. - Caracas (Venezuela);
    Agrology  Papaeconomou  S.A.  -  Thessaloniki (Grecia) e prodotto
presso  lo  stabilimento  dell'impresa:  -  Chemia S.p.a. S. Agostino
(Ferrara),  autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre
1994.
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13524.
  Sono  approvate  e  fanno  parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 gennaio 2007
                                      Il direttore generale: Borrello