IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione
in  commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la circolare del
10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative
alla   classificazione,   all'imballaggio   e  all'etichettatura  dei
preparati pericolosi;
  Vista  la  domanda presentata in data 7 settembre 2006 dall'impresa
Sygenta  Crop  Protection  S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
MEMORY  a  uguale  al prodotto di riferimento denominato ACTARA 25 WG
registrato  al  n. 11614 con decreto direttoriale in data 21 febbraio
2003 dell'impresa medesima;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
Actara 25 WG dell'impresa medesima;
    non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
    l'impresa   richiedente   e'   anche  titolare  del  prodotto  di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato che la classificazione del preparato denominato MEMORY e'
conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n.
65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Thiamethoxam;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  A  decorrere  dalla data del presente decreto e fino al 20 febbraio
2008  l'impresa  Syngenta  Crop  Protection  S.p.a.,  con sede in via
Gallarate  139  Milano,  e'  autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto   fitosanitario   esente   da  classificazione  di  pericolo
denominato  Memory  con  la  composizione  e alle condizioni indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:    g
2-4-10-20-40-50-100-250-400-500.
  Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle
imprese:
    STI  Solfotecnica Italiana S.p.a. Cotignola (Ravenna) autorizzato
con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997;
    Torre  S.r.l. Torrenieri Fraz. Montalcino (Siena) autorizzato con
decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003;
    Importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera:
- Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria).
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13498.
  Sono  approvate  e  fanno  parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 gennaio 2007
                                      Il direttore generale: Borrello