IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della
direttiva  2005/72/CE del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione di
alcune  sostanze  attive  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo
17 marzo  1995,  n.  194  tra le quali e' compresa la sostanza attiva
maneb;
  Visto  l'art.  2,  comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo
2006,  secondo  il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari  contenenti maneb dovevano presentare al Ministero della
salute entro il 30 giugno 2006, in alternativa:
    a)  un  fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto;
  Visto  l'art.  2,  comma 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo
2006,  secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio
dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva maneb non
avente  i  requisiti  di  cui  all'art.  1  e all'art. 2 comma 2, del
medesimo decreto si intendono revocate dal 1° luglio 2006;
  Rilevato   che   i   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  pubblicazione dell'elenco dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva maneb revocati ai
sensi  dell'art.  2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo
2006;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  allegato  al  presente  decreto  e'  riportato l'elenco dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva maneb la cui
autorizzazione  all'immissione  in  commercio e' stata revocata a far
data dal 1° luglio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 2,
commi 2 e 3, del decreto ministeriale 7 marzo 2006.