IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
             del Ministero dell'economia e delle finanze
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
            per le politiche previdenziali del Ministero
                del lavoro e della previdenza sociale
  Visto  l'art.  127  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  il  quale
stabilisce  che  per  i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL puo' essere attuata con forme
particolari di gestione;
  Visto   il   decreto   ministeriale   10 ottobre  1985  recante  la
regolamentazione    della    «gestione   per   conto   dello   Stato»
dell'assicurazione   contro  gli  infortuni  dei  dipendenti  statali
attuata  dall'INAIL,  il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che
le  Amministrazioni  dello  Stato  rimborsino all'INAIL, oltre che le
prestazioni  assicurative  erogate  a  norma del citato testo unico e
successive  modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di
amministrazione,  medico-legali  ed  integrative,  nonche'  le  spese
generali  di  amministrazione  delle rendite, secondo importi unitari
calcolati  in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e
del  numero  delle  rendite  afferenti  la  «gestione per conto dello
Stato»,   rispetto  ai  dati  complessivi  della  gestione  industria
dell'Istituto;
  Visto  il  comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che
stabilisce  che  gli  importi  unitari,  come sopra determinati, sono
approvati  dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del
lavoro  e  della  previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo
relativo all'anno di pertinenza;
  Considerato  che dalle risultanze relative all'esercizio 2005 della
gestione  industria  emerge  che sono imputabili alla gestione di che
trattasi,  quali  spese  generali di amministrazione, medico-legali e
integrative,   euro   79.517.455,00  a  fronte  di  117.129  casi  di
infortunio  denunciati  e,  quali  spese  generali di amministrazione
delle rendite, euro 741.294,00 a fronte di 15.003 rendite gestite;
                              Decreta:
  Gli  importi  unitari  delle  spese  generali  di  amministrazione,
scaturenti  dalla gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL,
che   le   Amministrazioni  statali  interessate  debbono  rimborsare
annualmente  al  predetto  Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale  10  ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2005,
nella seguente misura:
    Euro 678,89 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di
amministrazione, medico-legali ed integrative;
    Euro  49,41  per  ogni  rendita  in vigore; per spese generali di
amministrazione delle rendite.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, addi' 5 febbraio 2007

                 Il ragioniere generale dello Stato
             del Ministero dell'economia e delle finanze
                               Canzio

        Il direttore generale per le politiche previdenziali
         del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
                               Ferraro