IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  20,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni   e  integrazioni  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo a 34.000 miliardi di
lire;
  Visto  l'art.  28,  comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni
2000,   2001   e   2002  per  il  potenziamento  delle  strutture  di
radioterapia;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Visto  l'art.  4, lettera b) del regolamento approvato con delibera
CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
257  del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire
al  Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti
in   materia   di   edilizia  sanitaria,  suscettibili  di  immediata
realizzazione,  ai  sensi  del  citato  art. 20 della legge n. 67 del
1988;
  Visto  l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  integrato dall'art. 4-bis del decreto legge del 28 dicembre
1998,  n.  450,  convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma   di   investimenti,  nonche'  la  tabella  F  delle  leggi
finanziarie  23 dicembre  1999,  n.  488,  23 dicembre  2000, n. 388,
28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003,
n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto  l'Accordo  tra Governo, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  sulla  semplificazione  delle  procedure  per
l'attivazione  dei  programmi  di investimento in sanita', sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre
2002;
  Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della  legge  5 giugno  2003,  n.  131,  in  attuazione  dell'art. 1,
comma 173,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare
del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20
legge  n.  67 del 1988 - Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
  Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)
art.  1,  commi 285,  310,  311  e  312  che  detta  disposizioni per
l'attuazione  del  programma  straordinario  di  investimenti  di cui
all'art.  20  della  citata  legge  n.  67  del  1988,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  nota  circolare  del  Ministero  della  salute  prot. n.
2749/DGPROG/7-P/I6.a.h   dell'8 febbraio   2006  avente  per  oggetto
«Programma  investimenti  art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione
art.  1,  commi 285,  310,  311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Finanziaria 2006)»;
  Visto  l'Accordo di programma per il settore investimenti sanitari,
sottoscritto  il  22 settembre  2000  dal Ministero della salute e la
regione  Lazio,  di  concerto  con il Ministero dell'economia e delle
finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  serie  generale n. 154 del 5 luglio 2006,
che,  in  applicazione del processo di revoca previsto al citato art.
1,  commi 310,  311 e 312 della legge n. 266/2005, ha individuato gli
interventi  relativi  alle parti degli Accordi di programma che hanno
perso  efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni
di spesa;
  Visto, in particolare, l'allegato A del citato decreto del Ministro
della  salute,  di  concerto  con  il  Ministrodell'economia  e delle
finanze  del  12 maggio  2006 che, relativamente al citato Accordo di
programma con la regione Lazio, individua i seguenti importi:
    Euro 188.582.077,99  quali  finanziamenti  a  carico  dello Stato
soggetti  a  revoca  ai  sensi  dell'art. 1, comma 310 della legge n.
266/2005;
    Euro 122.578.350,69  quale quota dei finanziamenti a carico dello
Stato  revocati  per  la quale non e' applicabile l'art. 1, comma 312
della legge n. 266/2005 (quota del 65 per cento;
    Euro 66.003.727,30  quale  quota dei finanziamenti a carico dello
Stato  revocati per la quale e' applicabile l'art. 1, comma 312 della
legge n. 266/2005 (quota del 35 per cento);
  Visto,  in  particolare  l'art. 1, comma 312, della citata legge n.
266/2005  che  prevede che, in fase di prima attuazione, su richiesta
della  regione  o della provincia autonoma interessata, da presentare
entro  il  termine  perentorio  del  30 giugno  2006, con decreto del
Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, possa essere disposto che la risoluzione degli Accordi
gia'  sottoscritti e la conseguente revoca dei corrispondenti impegni
di  spesa,  sia  limitata  ad  una  parte  degli interventi previsti,
corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili;
  Visto,  in  particolare  l'art.  3  del citato decreto del Ministro
della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  del  12 maggio  2006,  secondo  il  quale  le  regioni e le
province   autonome   interessate   all'applicazione   dell'art.   1,
comma 312,  della  legge  n. 266/2005, devono far pervenire, entro il
30 giugno  2006, al Ministero della salute apposita istanza corredata
da  specifico  elenco  degli interventi che si intende realizzare tra
quelli   previsti   nell'Accordo  ovvero  previsti  in  provvedimenti
regionali  di  rimodulazione, per un ammontare complessivo di risorse
non superiore a quello indicato nell'allegato A del medesimo decreto,
quale quota del 35 per cento;
  Vista  la  D.G.R. n. 255 del 2 maggio 2006, trasmessa dalla regione
Lazio  con  nota  prot. n. 74447 del 27 giugno 2006, con la quale, in
adempimento  a  quanto  previsto  dal citato art. 1, comma 312, della
legge  n.  266/2005  e  dall'art.  3  del  decreto del Ministro della
salute,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del  12 maggio 2006, la regione Lazio ha chiesto la limitazione della
revoca  al 65 per cento degli impegni di spesa revocati, definendo il
piano di interventi da finanziare con la quota del 35 per cento delle
risorse  revocate, per un importo complessivo a carico dello Stato di
Euro 66.003.727,30,  come specificati nell'allegato A che costituisce
parte integrante del presente decreto;
  Tenuto conto che gli interventi proposti dalla regione Lazio con la
citata  D.G.R.  n.  255  del 2 maggio 2006, sono coerenti rispetto ai
criteri  generali  di  programmazione  degli investimenti in sanita',
contenuti  nelle  disposizioni  sopra  richiamate  e  che pertanto e'
possibile  limi-tare  la  risoluzione del citato Accordo di programma
con  la  regione Lazio al 65 per cento delle risorse revocate, per un
importo a carico dello Stato pari a Euro 122.578.350,69;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  applicazione  di  quanto disposto dall'art. 1, comma 312, della
legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  e dal decreto del Ministro della
salute,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del  12 maggio  2006, la risoluzione dell'Accordo di programma con la
regione Lazio, sottoscritto in data 22 settembre 2000, e' limitata al
65  per  cento  delle risorse revocate, per un importo a carico dello
Stato pari a Euro 122.578.350,69.