IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1998 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche
professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Polyakne Pap Eva, nata a Ozd
(Ungheria) il 10 aprile 1962, cittadina ungherese, diretta ad
ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di
«Bizonyitvany», conseguito in Ungheria ai fini dell'accesso all'albo
e l'esercizio della professione di ragioniere in Italia;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo di studio
di «Szakkozepiskolai erettsegi bizonytvany» rilasciato dal «Ministero
dell'Istruzione ungherese» e conseguito presso la scuola statale
«Korgazdasagi Szakkozepiskola» di Ozd il 26 giugno 1985. E' in
possesso inoltre del titolo postsecondario di «Bizonyitvany»,
rilasciato in data 3 aprile 2001, da «Perfekt Rt spa» istituzione
legalmente riconosciuta di livello postsecondario;
Considerato che in base all'ordinamento locale, l'allegato titolo
«e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della
professione di "merlegkepes konyvelo" come risulta dalla normativa
ungherese», come da dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia
a Budapest datata 28 agosto 2006;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 26 ottobre 2006;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di
categoria, in atti allegato;
Considerato che la richiedente non ha una formazione professionale
completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
ragioniere, per cui appare necessario applicare misure compensative
consistenti in una prova orale sulle seguenti materie: 1) diritto
commerciale e tributario; 2) deontologia professionale;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Polyakne Pap Eva, nata a Ozd (Ungheria) il 18 febbraio
1976 cittadina ungherese, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei
ragionieri e periti commerciali - e l'esercizio della professione in
Italia.