IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1998 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Polyakne Pap Eva, nata a Ozd (Ungheria) il 10 aprile 1962, cittadina ungherese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Bizonyitvany», conseguito in Ungheria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ragioniere in Italia; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo di studio di «Szakkozepiskolai erettsegi bizonytvany» rilasciato dal «Ministero dell'Istruzione ungherese» e conseguito presso la scuola statale «Korgazdasagi Szakkozepiskola» di Ozd il 26 giugno 1985. E' in possesso inoltre del titolo postsecondario di «Bizonyitvany», rilasciato in data 3 aprile 2001, da «Perfekt Rt spa» istituzione legalmente riconosciuta di livello postsecondario; Considerato che in base all'ordinamento locale, l'allegato titolo «e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di "merlegkepes konyvelo" come risulta dalla normativa ungherese», come da dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Budapest datata 28 agosto 2006; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 26 ottobre 2006; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato; Considerato che la richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ragioniere, per cui appare necessario applicare misure compensative consistenti in una prova orale sulle seguenti materie: 1) diritto commerciale e tributario; 2) deontologia professionale; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Polyakne Pap Eva, nata a Ozd (Ungheria) il 18 febbraio 1976 cittadina ungherese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali - e l'esercizio della professione in Italia.