IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e 8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1998 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Vista   l'istanza  della  sig.ra  Polyakne  Pap  Eva,  nata  a  Ozd
(Ungheria)   il  10 aprile  1962,  cittadina  ungherese,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,   il   riconoscimento   del   titolo   professionale  di
«Bizonyitvany»,  conseguito in Ungheria ai fini dell'accesso all'albo
e l'esercizio della professione di ragioniere in Italia;
  Considerato  che la richiedente e' in possesso del titolo di studio
di «Szakkozepiskolai erettsegi bizonytvany» rilasciato dal «Ministero
dell'Istruzione  ungherese»  e  conseguito  presso  la scuola statale
«Korgazdasagi  Szakkozepiskola»  di  Ozd  il  26 giugno  1985.  E' in
possesso   inoltre   del  titolo  postsecondario  di  «Bizonyitvany»,
rilasciato  in  data  3 aprile  2001, da «Perfekt Rt spa» istituzione
legalmente riconosciuta di livello postsecondario;
  Considerato  che  in base all'ordinamento locale, l'allegato titolo
«e'   condizione  necessaria  e  sufficiente  per  l'esercizio  della
professione  di  "merlegkepes  konyvelo" come risulta dalla normativa
ungherese»,  come da dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia
a Budapest datata 28 agosto 2006;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 26 ottobre 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria, in atti allegato;
  Considerato  che la richiedente non ha una formazione professionale
completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
ragioniere,  per  cui appare necessario applicare misure compensative
consistenti  in  una  prova  orale sulle seguenti materie: 1) diritto
commerciale e tributario; 2) deontologia professionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra Polyakne Pap Eva, nata a Ozd (Ungheria) il 18 febbraio
1976  cittadina ungherese, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo dei
ragionieri  e periti commerciali - e l'esercizio della professione in
Italia.