IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
che prevede che il Ministro della sanita', ora Ministro della salute,
anche  su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore
di  sanita',  possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a
comune,  l'uso  per  le casse di materiali diversi da quelli previsti
dall'art.   30,  prescrivendo  le  caratteristiche  che  essi  devono
possedere   al   fine   di   assicurare  la  resistenza  meccanica  e
l'impermeabilita' del feretro;
  Considerato  che,  ad avviso dell'ufficio legislativo del Ministero
della  salute,  la  fattispecie  concretamente individuata dal citato
art.  31  configura  un  provvedimento formalmente amministrativo, ma
sostanzialmente  normativo,  inquadrabile  nella  previsione  di  cui
all'art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del
1998  (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati
allo  Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche
di natura igienico - sanitaria»;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal Consiglio superiore di
sanita'  nella  seduta  del  1° febbraio  2007  in ordine all'uso del
materiale  MATER-BI-ZIO1U  prodotto  dalla  ditta Novamont S.p.a. con
sede  legale  in  Novara,  in  sostituzione  della  cassa di metallo,
laddove  prevista una duplice cassa o in aggiunta alla cassa di legno
per feretri destinati alla inumazione o alla cremazione;
  Ritenuto,  in  conformita'  delle disposizioni di cui al menzionato
art. 31 di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel
richiamato  parere dell'ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso per
le  casse  del  materiale  MATER-BI-ZIO1U,  e  non  anche i manufatti
prodotti con detto materiale, prescrivendo le condizioni di impiego e
le  caratteristiche  idonee  ad  assicurare la resistenza meccanica e
l'impermeabilita' del feretro;
                              Decreta:

  1.   E'   autorizzato  l'uso  in  ambito  nazionale  del  materiale
denominato  MATER-BI-ZIO1U,  per realizzare manufatti in sostituzione
della cassa di metallo:
    a)  nei  feretri,  all'interno  della  cassa  di legno, per salme
destinate   all'inumazione   purche'   non   decedute   per  malattia
infettivo-diffusiva  o  per salme destinate alla cremazione quando vi
e' trasporto superiore ai 100 Km dal luogo del decesso.
    b)  nei  feretri,  all'interno della cassa di legno, per le salme
decedute  per malattia infettivo-diffusiva destinate alla cremazione,
alle seguenti condizioni:
      il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire,
senza soluzione di continuita', il fondo e le pareti della cassa fino
al  bordo  superiore  ed  essere  applicato  con  colla,  nella parte
superiore  ed  inferiore  della cassa stessa, senza impiego di viti o
chiodi;
      per  l'applicazione  del  manufatto  dovranno essere utilizzati
solo ed esclusivamente materiali biodegradabili:
  La presente autorizzazione e' valida per la durata di cinque anni.
  2.   E'   fatto  obbligo  alle  imprese  produttrici  di  manufatti
realizzati  con  il  materiale MATER-BI-ZIO1U di fornire al Ministero
della  salute,  con  cadenza  biennale, adeguate informazioni scritte
sulla   concreta   e  reale  operativita'  dei  manufatti  sia  nelle
inumazioni  che  nelle cremazioni. Dette informazioni dovranno essere
corredate   da   apposita   dichiarazione   di   strutture  pubbliche
cimiteriali che ne attestino la veridicita'. La mancata produzione di
detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione
per le imprese inadempienti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 febbraio 2007
                                                   Il Ministro: Turco