L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica del
13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto  il  regolamento  approvato  con  regio decreto del 4 gennaio
1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla vita, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto   il  decreto  legislativo  del  7 settembre  2005,  n.  209,
concernente  il  nuovo  codice  delle assicurazioni ed in particolare
l'art. 240 del medesimo decreto;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  in  alcuni  rami danni gia' rilasciate alla Montepaschi
assicurazioni  danni  S.p.A., (gia' Ticino assicurazioni S.p.a.), con
sede  in  Roma,  via Aldo Fabrizi n. 9, ed i successivi provvedimenti
autorizzativi;
  Vista  la  nota  ISVAP  del  17 agosto  2006  con la quale e' stata
richiesta alla societa' prova di aver esercitato, nel corso del 2006,
l'attivita'  assicurativa nei rami 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5
(corpi di veicoli aerei), 11 (responsabilita' civile aeromobili) e 14
(credito);
  Vista  la  lettera  del  7 settembre  2006 con la quale Montepaschi
assicurazioni  danni  S.p.A.,  ha comunicato di non aver emesso premi
nei  rami  indicati  nel  corso  del  2006  e  di  non avere in corso
contratti stipulati in esercizi precedenti ad essi relativi e che non
rientrano detti rami nelle strategie commerciali della societa';
  Tenuto  conto  che  ricorrono  i  presupposti  di cui all'art. 240,
comma 1,  lettera c) del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n.
209    per    l'emanazione    del    provvedimento    di    decadenza
dall'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa   non  avendo  la  societa'  operato  per  un  periodo
superiore  a  sei  mesi  nei  rami 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5
(corpi di veicoli aerei), 11 (responsabilita' civile aeromobili) e 14
(credito);
                  Adotta il seguente provvedimento

  Ai   sensi   dell'art.   240,   comma 1,  del  decreto  legislativo
7 settembre 2006, n. 209, Montepaschi assicurazioni danni S.p.A., con
sede   in   Roma,   e'  decaduta,  dall'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  e riassicurativa  nei  rami 4 (corpi di
veicoli  ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 11 (responsabilita'
civile  aeromobili)  e  14  (credito) di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2006, n. 209.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel bollettino dell'ISVAP.
    Roma, 15 febbraio 2007
                                              Il presidente: Giannini